La Denuncia contro l’Italia all’Unione Europea sul blocco della perequazione 2012-13


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Lo Studio Iacoviello presenta la Denuncia in Europa

contro l’ Italia per violazione dell’ art. 47 della Carta di Nizza

Il nostro Studio ha già avviato la causa presso la Corte di Strasburgo sul blocco della perequazione (clicca qui).

Adesso abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente l’ azione collettiva denunciando l’ Italia anche Corte di Giustizia Europea europea.

PRESCRIZIONE

La prescrizione degli arretrati è di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2012.

Chi ha non ancora interrotto la prescrizione ha già perso due mesi di arretrati (cioè dal 1° gennaio 2017).
Per chiarimenti clicca qui

clicca qui

 

CORTE COSTITUZIONALE

Il nostro Studio ha già partecipato all’udienza di discussione in Corte Costituzionale.

Per leggere le nostre difese clicca qui

 

Snoopy

 

I Trattati Europei prevedono la possibilità di denunciare uno Stato membro dell’ Europea per violazione del diritto comunitario europeo

Dopo questa Denuncia la Commissione Europea può aprire una procedura di infrazione verso lo Stato italiano.

La Denuncia è stata presentata dallo Studio Iacoviello a nome della FAPCREDITO (Federazione Nazionale delle Associazioni dei Pensionati del settore creditizio, finanziario e assicurativo), nonchè di numerose altre Associazioni e Sindacati di pensionati.

Per sapere cosa significa una Denuncia alla Unione Europea e come si svolge la conseguente procedura di infrazione vai all’ apposita pagina del sito cliccando qui.

Il testo integrale della nostra Denuncia può essere scaricato cliccando qui.

Qui di seguito trascriviamo la parte introduttiva della Denuncia.
“I pensionati italiani percepiscono una pensione a carico del bilancio pubblico (erogata dall’ INPS o da altro Ente). Chi ne ha diritto percepisce altresì una pensione complementare o integrativa, pagata da appositi Fondi privati e finanziata con contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Le pensioni italiane – sia pubbliche che private – sono rivalutate ogni anno in base all’ inflazione, per poter mantenere il loro potere d’ acquisto.
Nel 2012 lo Stato Italiano ha bloccato per due anni (2012 e 2013) la rivalutazione (“perequazione”) delle pensioni (sia pubbliche che private), se erano superiori a € 1.405,05 al lordo delle tasse (pari a € 1.217 al netto delle tasse).
La legge nazionale che aveva annullato la perequazione era l’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La Corte Costituzionale italiana (che giudica se una legge dello Stato italiano è in contrasto con la sua Costituzione) ha annullato questa norma, con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (Pres. Criscuolo, Rel. Sciarra), ha così testualmente stabilito nel dispositivo:
La Costituzione italiana all’ art. 136 stabilisce che “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi validità di giudicato nei confronti di tutti i cittadini italiani.

Per non pagare il dovuto ai pensionati il Governo ha però emanato il Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 (poi convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109), che ha ripristinato retroattivamente la norma di legge già dichiarata incostituzionale, bloccando gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale.
Il Decreto Legge 65/15 disponeva la esclusione totale o la fortissima riduzione dei diritti dei pensionati, fino a ridurli ad una percentuale finale compresa fra lo 0% ed il 20 % di quanto dovuto originariamente in forza della sentenza della Corte Costituzionale.
Molti Giudici nazionali hanno denunciato alla Corte Costituzionale il nuovo Decreto Legge n. 65 del 2015, per violazione del principio del giudicato costituzionale stabilito dall’ art. 136 della Costituzione italiana (vedi Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 agosto 2016). Secondo un Giudice nazionale (il Tribunale di Cuneo) è stato violato anche il diritto all’equo processo garantito dall’art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Se è stato violato l’art. 6 della CEDU, allora è stato violato anche l’art. 47 della Carta di Nizza, che garantisce ad ogni cittadino europeo il “diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” e che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”.

Questa Denuncia ha quindi per oggetto l’art. 47 della Carta di Nizza.