Denuncia contro uno Stato membro all’Unione Europea


Print Friendly, PDF & Email

La normativa europea

Chiunque può presentare alla Commissione europea una denuncia contro uno Stato membro per segnalare una misura (legislativa, regolamentare o amministrativa) o una prassi adottata dallo Stato membro in questione che, a suo giudizio, è contraria a una disposizione o a un principio del diritto dell’Unione.

Si tratta di una inizativa prevista dagli artt. 258 e 259 del TFUE.

– Per sapere come presentare una denuncia alla Unione Europea cliccare qui.

– Per capire l’ iter sulla procedura di infrazione clicca qui.

– Per scaricare le norme che regolano la procedura di infrazione clicca qui per il PDF (o anche in word).

Questa è la nota esplicativa riportata sul sito dell’ Unione Europea:

NOTA ESPLICATIVA (dal sito dell’ Unione Europea)

Ogni Stato membro è responsabile dell’applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all’infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d’infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S’intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario.
L’inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un’omissione. S’intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l’autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell’inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l’infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l’avvio e la prosecuzione dei procedimenti d’infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, esperendo i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d’ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all’esito favorevole di un procedimento d’infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell’infrazione.

Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l’inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

a. Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L’attribuzione di un numero ufficiale ad una denunzia non implica necessariamente l’avvio di un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro in causa.

b. Qualora i servizi della Commissione decidano d’intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.

c. Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d’infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.

d. Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l’archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull’andamento dell’eventuale procedimento d’infrazione.

La casistica

Le denunce più recenti

– La CGIL denuncia lo Stato Italiano davanti alla Commissione Europea per l’ abuso dei contratti a termine. Leggi e scarica qui il testo della denuncia.
– Anche per il Jobs Act la CGIL vuole ricorrere all’ Unione Europea. Vedi la notizia
– Il nostro Studio ha presentato la Denuncia contro lo Stato italiano per il blocco della perequazione stabilito dalla Legge Fornero

L’ elenco delle procedure d’ infrazione contro l’ Italia

Per consultare le (numerose) procedure d’ infrazione contro l’ Italia clicca qui.

In particolare l’ Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per i precari della scuola. La sentenza è del 26 novembre 2014, ed il testo integrale è scaricabile cliccando qui.
Leggi i commenti: Il Sole 24 Ore e Il Fatto Quotidiano

Allo studio la denuncia dell’ Italia per il dramma assurdo degli esodati.
Il video dell’ intervento dell’ Avv. Iacoviello all’ Assemblea degli esodati a Milano