Il TFR e il TFS nel pubblico impiego


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Come è regolata la “liquidazione” nel pubblico impiego ?

Che differenze ci sono tra TFR e TFS per i dipendenti del pubblico impiego?

Mentre i lavoratori privati hanno necessariamente il TFR, per i pubblici impiegati bisogna distinguere in base alla data di assunzione (prima o dopo il 1° gennaio 2001):

  • Se il dipendente è stato assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 sarà in regime di TFS
  • se assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001, invece, sarà in regime di TFR (eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”).

Va precisato che se il pubblico impiegato con diritto al TFS volesse optare (ma non pare consigliabile) per il passaggio ad un fondo di previdenza complementare, allora passerebbe automaticamente al regime del TFR (i Fondi sono Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri pubblici impiegati).

Il TFS, infine, è articolato in tre diversi tipi di “liquidazione”, molto diversi tra loro:

  1. L’Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  2. L’Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  3. L’Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

L’evoluzione normativa dal TFS al TFR

La L. 335/1995 ha disposto che il TFR fosse esteso gradualmente anche ai dipendenti pubblici.

Il motivo dell’estensione del TFR anche al pubblico impiego va individuato:

  • sia all’esigenza di completare il processo di armonizzazione tra pubblico e privato,
  • sia perché il TFS mal si prestava a finanziare la previdenza complementare, poichè sarebbe stato possibile conoscere l’effettivo ammontare da destinarvi solo alla cessazione dal servizio.

Le differenze tra TFS e TFR

Vi sono molte differenze, soprattutto per quel che riguarda i criteri di calcolo ela natura giuridica.
Come importo è più conveniente il TFS, visto che il calcolo sI basa sull’ultima retribuzione che naturalmente è più alta della progressione retributiva dell’intero rapporto.

Anche la natura giuridica del TFR e del TFS è diversa:

  • Il TFS ha carattere previdenziale e prevede contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell’Indennità di Anzianità).
  • Il TFR ha carattere di retribuzione differita, e consiste nell’accantonamento di una quota di retribuzionerivalutata negli anni ed erogata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il calcolo del TFS

A differenza del TFR, il TFS si calcola solo sull’ultima retribuzione.
Il calcolo del TFS si ottiene prendendo l’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati.

Il calcolo del TFR

Il TFR corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l’aggiunta di altre individuate contrattualmente.
L’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50%. Ad esempio, per un tasso d’inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =75% x 2% + 1,5%.
Gli accantonamenti e le rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno e determinano l’importo finale.

Le varie tipologie di TFS

Indennità di Buonuscita

L’Indennità di Buonuscita (IBU), riguarda i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);

E’ regolata dal DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973.

La contribuzione versata all’INPS è a carico per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull’80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge.

La prestazione di fine servizio si calcola moltiplicando 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo l’IBU.

Indennità Premio di Servizio

L’Indennità Premio di Servizio (IPS) riguarda i dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale.

E’ disciplinata dalla legge 152 del 1968.

La contribuzione versata all’INPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore da calcolarsi sempre sull’80% delle voci retributive fisse e continuative.
La prestazione sarà calcolata sulla stessa base, moltiplicando 1/15 dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene così l’IPS lorda.

Indennità di Anzianità

L’Indennità di Anzianità (IA) riguarda i dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

E’ disciplinata dalla legge n. 70 del 1975.

E’ totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando 1/12 del 100% delle voci utili per gli anni di servizio.

L’accantonamento virtuale del TFR nel Pubblico Impiego

La normativa è contenuta nel D.p.c.m. del 20 dicembre 1999, all’art. 1, comma 6 del d.p.c.m.

L’accantonamento del TFR, nel pubblico impiego, non è effettivo, ma è solo virtuale.
Il TFR é quindi accantonato figurativamente in un conto virtuale gestito dall’INPS.
La virtualità deriva dal fatto che nonostante il meccanismo di passaggio al TFR, l’INPS riscuote i contributi ed eroga le prestazioni ai suoi iscritti con un sistema a ripartizione, derivandone che i contributi versati dalle amministrazioni sono usati per fronteggiare le uscite correnti per TFS.

Le quote di TFR sono trattate come accrediti figurativi (cioè senza la creazione di alcun fondo monetario costituito da risorse effettive) e liquidate (previa applicazione del tasso di rendimento) alla cessazione della attività lavorativa (art. 1, commi 6 e 8, e art. 2, commi 5 e 6, d.p.c.m. 20 dicembre 1999).

Per effetto degli accantonamenti virtuali vengono, quindi, a determinarsi dei conti virtuali che si trasformano in effettivi solo alla cessazione del rapporto, quando l’INPS determinerà e trasferirà al lavoratore (nel caso del TFR) o al fondo (nel caso di previdenza complementare) il montante maturato, pur non essendo di fatto mai state accantonate risorse reali a tali scopi.

Nel caso di previdenza complementare, il fondo pensione liquiderà al singolo iscritto una prestazione complessiva, costituita dalle somme ricevute dall’INPS e dal montante maturato presso il fondo stesso a seguito degli accantonamenti di risorse effettive.

Va considerato che se le quote di TFR fossero accantonate realmente (cioè a spese del datore) in conti individuali, verrebbero meno le risorse per il finanziamento corrente del TFS.

L’eventuale adesione ad un Fondo Pensione Complementare tramite il TFR

In caso di adesione al Fondo Pensione avviene questo:

  1. Si calcola il TFS lordo maturato al momento dell’opzione; da questo momento in avanti è accantonato un importo pari al 4,91% della retribuzione utile al TFR;
  2. Il TFS maturato e gli accantonamenti al TFR sono rivalutati come sopra;
  3. Un ulteriore 2% dell’accantonamento al TFR è destinato alla previdenza complementare;
  4. Il lavoratore beneficierà del contributo del datore di lavoro e del contributo aggiuntivo dello Stato, pari all’1% della base retributiva utile al TFR e all’1,50% della base retributiva utile al TFS (pari all’1,20% della base retributiva utile al TFR).
  5. In conclusione, il lavoratore versa il contributo dell’1% e il 2% di TFR, per un totale del 3%, ma riceve il contributo del datore dell’1% e quello dello Stato dell’1,2%, per un totale del 2,2%, accumulando un risparmio complessivo del 5,2% per ogni anno.

Occorre poi distinguere fra i lavoratori assunti prima e dopo il 31 dicembre 2000.

Il TFR degli assunti dopo il 31 dicembre 2000 e il Fondo Pensione

I lavoratori pubblici titolari del TFR e assunti successivamente al 2000, con l’adesione al Fondo Pensione destinano l’intero accantonamento alla previdenza complementare.
Il TFR è finalizzato al risparmio previdenziale e resta nell’INPS che lo rivaluta, anno dopo anno, sulla base del rendimento netto di un paniere di fondi pensione (DM 23 dicembre 2005) fino a quando il proprio Fondo Pensione non richiederà l’adozione del rendimento effettivo del Fondo.
Proviamo a fare due calcoli: il lavoratore versa di suo l’1%, al quale aggiunge l’intero accantonamento annuale al TFR (6,91%) e riceve in più, dall’Amministrazione, un ulteriore 1%, per un totale complessivo del 7,91% del lavoratore e 1% del datore.
Si può rilevare che, fatto il dovuto rapporto (1/7,91×100), il contributo del datore corrisponde ad un interesse pari al 12,64%, ogni anno, su quanto impegnato dal lavoratore.

Il passaggio dal TFS al TFR per aderire ad un Fondo Pensione

I lavoratori con diritto all’IPS e all’indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR.
Il valore della prestazione maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni.
La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici (art. 59, comma 56, della legge 449 del 1997).
Il passaggio avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connesso e non separabile rispetto all’adesione stessa.
L’esercizio dell’opzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale, sarà possibile sino il 31 dicembre 2020 (Msg. INPS n. 2642/2016).

I termini di pagamento del TFS

Il TFS è pagato d’ufficio, il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari.
Viene pagato a rate in questo modo (Legge di stabilità 2014 – L. n. 147/2013).

  1. se l’importo lordo non supera la cifra di € 50.000, il trattamento di fine servizio ti viene consegnato in una sola soluzione.
  2. A fronte di somme superiori € 50.000, ma inferiori a € 100.000, si rendono necessarie due rate annue.
    La prima sarà pari a € 50.000 e la seconda corrisponderà all’importo rimanente.
  3. Infine, qualora il TFS fosse superiore a € 100.000, di rate ne occorreranno tre.
    La prima e la seconda corrisponderanno a € 50.000, mentre la terza avrà un importo pari alla quota restante.
    Il pagamento della seconda e della terza rata verrà effettuato dopo 12 mesi e 24 mesi dal pagamento della prima.

La tassazione del TFR e del TFS

Ai TFS e al TFR si applicano poi regimi fiscali diversi.

La tassazione del TFS

  • Indennità di Buonuscita: l’indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento d’imponibile del 26,04%. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IBU lorda;
  • Indennità Premio di Servizio: l’indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili, e di un abbattimento d’imponibile del 40.98%. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IPS lorda;
  • Indennità di Anzianità: l’indennità lorda è ridotta solo di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IA lorda;

La tassazione del TFR e del TFS

  • Trattamento di Fine Rapporto: il trattamento lordo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.
  • Il TFS lordo maturato all’atto dell’adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale e le relative rivalutazioni lorde mantengono il regime fiscale previgente, mentre agli accantonamenti del TFR si applica il regime fiscale relativo.
    Le rivalutazioni di quest’ultimo sono dunque annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17%; non saranno però ulteriormente tassate all’atto dell’erogazione della prestazione.