Sommario:
La norma di legge vigente dal 2007
Il Decr. Leg.vo 252 del 2005 sulla previdenza complementare, all’art. 8, comma 7, ha regolato la materia del TFR da destinare eventualmente ai Fondi Pensione. Questa norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2007
La scelta di destinazione: Fondo Pensione o Azienda ?
Il dipendente può scegliere la destinazione del proprio TFR.
In particolare nelle imprese con fino a 49 dipendenti può scegliere se:
– Lasciarlo in azienda
– Destinarlo a fondo pensione
Nelle aziende con più di 49 dipendenti può invece scegliere se:
– Destinarlo a fondo pensione
– Destinarlo a fondo tesoreria INPS
La scelta della destinazione del TFR comporta conseguenze diverse:
– sulla rivalutazione del TFR accantonato
– sulla sua tassazione
A questi aspetti abbiamo dedicato un apposito articolo: E’ meglio il TFR in azienda o nel Fondo Pensione (clicca qui).
A chi destinare il TFR: il Fondo ed il comparto da scegliere
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La tassazione del TFR al Fondo Pensione
Vi è un’aliquota massima del 15% e che può scendere fino al 9% in caso di partecipazione alle predette forme pensionistiche per almeno 35 anni.
Il riscatto (totale o parziale) e la rendita
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La R.I.T.A. (Rendita Temporanea Integrativa Anticipata)
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Il contributo datorale
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La sua obbligatorietà
La base di calcolo
La tassazione
L’omissione contributiva
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Il contributo datoriale
il contributo del lavoratore trattenuto e non versato
La legittimazione ad agire in giudizio spetta al Fondo Pensione o al lavoratore ?)
Il Fondo di garanzia presso l’INPS della posizione previdenziale complementare
La materia è regolata dal D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, che all’art. 5 così dispone:
Articolo 5
Disposizioni in materia di previdenza complementare (A).
- Contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all’art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all’art. 9– bis del decreto–legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia (1).
- Nel caso in cui, a seguito dell’omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
- Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
- La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- [Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, vengono determinate:
- le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1;
- la parte del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell’art. 9– bis del decreto–legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo ] (2).
- [A partire dal 1° gennaio 1993, se necessario, si procederà all’elevazione della misura del contributo medesimo, in relazione alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1] (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1 bis, d.lg. 21 aprile 1993, n. 124.
(2) Comma abrogato dall’ articolo 21, comma 7 , del D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252 a decorrere dal 1 gennaio 2007.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 11 maggio 2016, n. 2084.
La garanzia della contribuzione
La mancanza di garanzia del pagamento del TFR in caso di insolvenza del Fondo
Il testo del Decr. Leg.vo 252 del 2005 – art. 8, comma 7
Questa è testualmente la norma di legge:
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
- modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
- modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
- il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato (2);
- con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
- fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
- qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).
- Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
- Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
- L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
- La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima (3).
- Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.