L’Inps può richiedere il pagamento di somme indebite?


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Capita spesso che il pensionato si veda richiedere dall’INPS la restituzione di somme indebite, cioè pagate in eccedenza (almeno secondo l’Inps).
Per di più in questi casi l’Inps richiede la restituzione delle somme lorde, anche se il pensionato ha percepito, ovviamente, solo delle somme al netto delle imposte.

Ma queste somme vanno sempre restituite ? O solo in certi casi ?
E vanno restituite al netto o al lordo ?
Vediamolo insieme.

I principi generali sull’indebito nel diritto civile

Nel diritto civile qualsiasi pagamento di somme “non dovute” (ovvero indebite) deve essere restituito.
A norma dell’art. 2033 del cod. civ. (Indebito oggettivo) “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.

Quindi, in linea generale, chi ha ricevuto un pagamento non dovuto, anche era in buona fede, dovrà restituirlo ed al massimo risparmierà sulla restituzione degli interessi.

L’ indebito verso l’INPS

Questo principio così rigoroso, secondo cui vi è sempre l’obbligo di restituzione, vale nel diritto civile comune, ma non vale verso l’Inps.

Questo per due motivi:
1. la pensione ha una funzione alimentare, e quindi il pensionato non è tenuto ad accantonarne una parte per timore che l’Inps possa chiedergli indietro delle somme pagate per sbaglio;
2. il calcolo della pensione è assai complesso, ed il pensionato non è tenuto a saperne più dell’Inps: quindi se l’Inps sbaglia qualcosa, non dovrà rimetterci il pensionato in buona fede.
Ma proprio la buona fede è l’unico limite a questo principio: solo se il pensionamento è in buona fede, meriterà la tutela della legge, ma non se avrà fatto il “furbetto”. Se il pensionato ha esibito documenti falsi, o se ha taciuto circostanze che avrebbe dovuto rivelare (come il suo reddito effettivo), allora avrà agito con “dolo”, e quindi dovrà restituire le somme percepite indebitamente.

Le norme di legge

L’art. 52 Legge del 9 marzo 1989 n. 88, consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui “l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”, dovendosi ritenere sanate le erogazioni di indebiti che siano dovute a un “errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore” (art. 13 Legge del 30 dicembre 1991 n. 412, che interpreta autenticamente il citato art. 52 L. 88/89).

Le norme sulle pensioni pubbliche

Analogamente, per le pensioni a carico della Gestione Pubblica dell’INPS, l’art. 206 D.P.R. 1092/73 prevede una deroga al generale principio della ripetibilità dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c., in forza della quale “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano stato disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato”.

Il dolo del pensionato secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza civile ha ulteriormente precisato la nozione di dolo, sottolineando come esso “non [possa] meramente farsi coincidere con l’astratto dovere di conoscenza delle leggi”, ma debba ritenersi configurato solo “in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell’interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l’ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull’attribuzione della prestazione” (Cass. 02/08/2021, n. 22081, che a sua volta cita Cass. civile sez. lav. 24/12/1996, n. 11498).
Parallelamente, la Corte dei Conti ha in precedenza ritenuto ripetibili dall’Inpdap somme dallo stesso indebitamente erogate solo nei casi in cui fosse stato accertato il fatto doloso del percipiente, il quale avesse ad esempio omesso di adempiere agli obblighi di comunicazione relativi ai requisiti reddituali previsti per l’attribuzione del diritto pensionistico in questione (cfr. Corte dei Conti Abruzzo, Sez. Reg. Giurisd., 28/06/2010, n. 355).

Le Circolari dell’Inps

Anche le stesse Circolari dell’Inps ammettono questi principi sulla “sanatoria – integrale o parziale – delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche” (Circolare INPS 16/03/2018 n. 47).

Il netto ed il lordo

In via subordinata, va tenuto presente che ai sensi dell’art. 150 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, la ripetizione di indebiti su prestazioni previdenziali deve effettuarsi al netto delle ritenute subite.

Peraltro anche prima di tale norma, si era formato ormai da anni un principio consolidato dalla giurisprudenza di cassazione (sul punto da ultimo Cass., sez. lav., 11 gennaio 2019, n. 517 e Cass., 24 maggio 2018, n. 12933).

Diversamente, essendo già trascorsi 48 mesi entro i quali è possibile presentare istanza di rimborso delle imposte versate ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il pensionato si troverebbe nella condizione di dover restituire una cifra superiore rispetto a quella effettivamente ricevuta nel corso degli anni dall’Istituto, sopportando ingiustamente le pesanti conseguenze di un tardivo ripensamento da parte dell’Inps.