L’Opzione – Donna


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Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso della c.d. Opzione – Donna.
Di cosa si tratta ?

La c.d “opzione – donna” è la possibilità per le sole donne, prevista dalla legge 243/2004, di optare per un pensionamento anticipato purchè con accettazione del calcolo contributivo della pensione dell’INPS.
Quindi si ha un vantaggio sull’età di pensionamento, ma un danno sull’ammontare della pensione.

La norma di legge


L’ art. 1, comma 9, della legge 243/2004
, nella sua formulazione originaria, così recita:
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Le fonti normative

– Art. 1, comma 9, della legge 243/2004
– INPS – Messaggio n.7300 del 12 marzo 2010
Circolare Inps n. 105 del 19 settembre 2005
– Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180

La legge parla della sola pensione INPS, ed occorre poi quindi valutare anche l’impatto di questa sulla pensione integrativa.

Come funziona l’Opzione – Donna ?

Partendo dalla Legge 243/2004, questa antica opzione è stata rinnovata più volte, fino all’articolo 16 del DL 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26). 

I Requisiti anagrafici e Contributivi per l’INPS

Possono esercitare l’opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019 (Mess. Inps 243/2020). La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1961 (e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1960) a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il 31.12.2019 il requisito contributivo di 35 anni.

La tabella sottostante riepiloga, quindi, le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l’opzione donna dopo il recente intervento normativo di cui alla Legge di Bilancio del 2019 (Legge 160/2019), e poi la successiva recente legge di bilancio 2021.

 

L’impatto sulla pensione integrativa

Si pongono a questo punto dei problemi sulla pensione integrativa, che sostanzialmente è nata in un periodo in cui non vi era questa opzione.
Normalmente la pensione integrativa (nel caso di calcolo retributivo e non contributivo) si calcola per differenza fra un totale complessivo garantito dallo Statuto e la pensione INPS.

Cosa succede se la pensione INPS viene decurtata con il calcolo contributivo anziché retributivo ?
Va tenuto presente che qui la riduzione della pensione (per l’Opzione – Donna) avviene in virtù di una scelta della lavoratrice, sia pure consentita dalla legge.

Facciamo un esempio:

  1. La pensione complessiva “normale” (INPS + integrativa) prevista dallo Statuto è pari a € 100, di cui:
    1. Inps: € 80 (calcolo retributivo)
    2. Fondo: € 20 (differenza rispetto a € 100 totali)
  2. A seguito della opzione – donna la nuova pensione sarà:
    1. Inps: € 60 (calcolo contributivo)
    2. Fondo: sempre € 20 (ovvero la differenza fra i € 100 totali e gli € 80 del calcolo ipotetico e virtuale dell’INPS), anziché € 40 (che costituirebbe la differenza fra 100 e la pensione concreta dell’INPS).

La pensione integrativa verrà erogata anticipatamente, e quindi per un maggior numero di anni di speranza di vita, ma sarà di importo inferiore per la quota INPS ed uguale (a quella ipotetica) per quanto riguarda la quota del Fondo.

Infine, nel caso di zainetto, il calcolo probabilmente cambierà poiché aumenterà la speranza di vita.