Sommario:
Nel periodo in cui il lavoratore è a carico del Fondo Esuberi ha diritto all’ accredito della contribuzione verso l’ INPS, poichè non è ancora tecnicamente in pensione, ma si trova in una fase transitoria, analoga a quella dell’ operaio in Cassa Integrazione.
Senonchè mentre l’ operaio in Cassa Integrazione si vede accreditare la contribuzione “figurativa” direttamente dall’ INPS (che se accolla il costo), la situazione è diversa per il Fondo Esuberi, per il quale invece la contribuzione è a carico della Banca.
Purtroppo il calcolo di tale contribuzione viene effettuato sostanzialmente dalle Banche, senza un effettivo controllo dell’ INPS, che in concreto ha accettato nel corso degli anni anche dei criteri di calcolo diversi fra loro, senza mai sollevare obiezioni.
Ad esempio la Banca San Paolo e la Cassa di Risparmio di Padova hanno dapprima versato la contribuzione inserendo anche il VAP, mentre dopo essere state incorporate da Banca Intesa hanno eliminato tale voce retributivo dal calcolo, senza che l’ INPS protestasse.
Si è posta quindi la problematica del criterio di calcolo della suddetta contribuzione a carico delle Banche, chiamata contribuzione “correlata”, ma in realtà avente natura giuridica di “contribuzione figurativa”.
Purtroppo al momento sono state emanate delle sentenze negative per i lavoratori, consultabili nell’apposita pagina cliccando qui.
Esaminiamo qui questa problematica, avvertendo che la sua regolamentazione è cambiata nel 2014.
Le norme di legge sulla contribuzione correlata (o figurativa)
La legge 23 dicembre 1996 n. 662, all’ art. 28, al comma 1, lett. b), così dispone: b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
Lo stesso INPS così si è espresso sul punto nella Circolare 22 novembre 2000 n. 193:
2.5) La contribuzione figurativa.
La contribuzione è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito.
In ambedue i casi è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni.
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996 di attuazione del disposto di cui all’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 per cento.
Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall’art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Anche la legge 449 del 1997, art. 59, comma 3 faceva esplicito riferimento alla “contribuzione figurativa”:
“forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all’INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3 bis dell’articolo 1, del decreto legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406″.
L’ art. 10 del D.M. 158/2000 così recita:
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Il comma 7 dell’ art. 10 così recita:
7. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
La risposta dell’ INPS del 25 gennaio 2013 e la tesi della contribuzione figurativa
L’ INPS nella sua risposta del 25 gennaio 2013 ha sostenuto la tesi dell’ assimilazione della contribuzione correlata alla contribuzione figurativa, invocando il precedente Messaggio Inps n. 11110 del 2006 (“Concetto di retribuzione globale per la determinazione della base di calcolo delle integrazioni salariali”).
Testualmente la risposta dell’ INPS è la seguente:
“Con riferimento alla vostra del 19.7.2012, si comunica che il Comitato Amministratore del fondo di solidarietà del credito, con nota n. 15 del 10 gennaio 2013, ha confermato “l’impostazione già espressa in passato volta a limitare il calcolo della contribuzione correlata alle sole voci di trattamento economico fisse e ricorrenti previste dalla contrattazione collettiva; comportamento questo seguito fino a oggi dalle Aziende”.
Tale soluzione si fonda, sostanzialmente, sulla assimilazione della contribuzione correlata con quella figurativa per le integrazioni salariali di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 155/1981. La norma, ai fini del calcolo della contribuzione figurativa applicata in caso di sospensione di attività, rinvia al criterio valido per la determinazione dell’indennità di integrazione salariale, basato sui soli elementi retributivi fissi e ricorrenti (Messaggio Inps n. 11110 del 2006).
Si evidenzia anche che sul piano della giurisprudenza di merito, si riscontrano sentenze favorevoli ad aziende che abbiano seguito tali criteri.
Per i motivi di cui sopra si provvede ad archiviare agli atti le segnalazioni dei lavoratori di cui all’oggetto.”
La vecchia normativa del D.M. 158/00 (abrogato)
In origine l’ art. 10 del D.M. 158/2000 così recitava:
“12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.“
Il suddetto comma 7 dell’ art. 10 così recitava:
7. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
In concreto le Banche calcolavano i contributi sulla c.d. RAL (Retribuzione Annua Lorda), ovvero la sola retribuzione mensile tabellare, composta da:
– Stipendio
– Scatti di anzianità
– Importo ex ristrutturazione tabellare
– Assegno ad personam
In questo modo non venivano inseriti, fra l’ altro, il VAP ed altri eventuali importi continuativi.
Inoltre Vi sono validi motivi per ritenere che la suddetta norma del D.M. 158/00 fosse comunque in contrasto con alcune norme di legge, ma la questione è troppo specialistica ed esula dallo scopo divulgativo di queste pagine.
La nuova normativa del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486
Le cose sono cambiate con il D.M. 28 luglio 2014, n. 83486.
Con tale Decreto Ministeriale l’ art. 10 viene così riformulato al comma 11:
“La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorative, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è determinata in base a quanto previsto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183”.
L’ art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dispone quanto segue:
Art. 40. (Contribuzione figurativa)
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, e’ pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
La differenza fra le due normative
Vi è un netto cambiamento fra le due normative.
– Primo criterio (D.M. 158/00): La sola retribuzione tabellare mensile
– Secondo criterio (D.M. 83486/14): tutti gli elementi “ricorrenti e continuativi”:
Si intende per “continuativo“:
– la voce retributiva percepita tutti i mesi (anche non tabellare).
– l’ importo percepito una volta all’ anno, per tutti gli ultimi anni (Cass. 2834/14). Ad es. il VAP, il premio di rendimento individuale, ecc.
L’ art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dichiara di retroagire dal 1° gennaio 2005.
Quindi secondo questa norma va effettuato un ricalcolo della contribuzione (quantomeno) dal 1° gennaio 2005.
La regolarizzazione non può essere effettuata spontaneamente dall’ INPS, poichè la contribuzione va effettivamente versata dalle Banche, che non avranno certo voglia di farlo.
Il nostro Studio ha predisposto un modulo di lettera interruttiva della prescrizione, scaricabile gratuitamente cliccando qui.
Ovviamente la richiesta viene contestata dalle Banche, che rispondono alle lettere con un modulo standard che è il seguente: Risposta del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Le sentenze negative emesse contro Intesa Sanpaolo
Purtroppo le sentenze finora emesse sono state in prevalenza negative, e sono state tutte condizionate da alcune sentenze di cassazione emesse nel 2016, in cause NON patrocinate dal nostro Studio.
Il nostro Studio ha avviato delle cause presso il Foro di Milano, recentemente respinte dalla Corte d’Appello di Milano
che, pur correggendo le motivazioni delle sentenze di primo grado, si è comunque arresa di fronte alle suddette sentenze di Cassazione.
Le sentenze negative della Cassazione riguardano causa NON patrocinate dal nostro Studio, e che comunque sono state impostate diversamente dalle nostre cause:
– Cass. 13873/16: Fondo Esuberi – Banco di Napoli
– Cass. 17162/16: Fondo Esuberi – Banco di Napoli
Le sentenze della Corte d’ Appello di Milano, invece, sono state rese in cause nostre, e qui sono pubblicate naturalmente senza i nominativi degli interessati:
Appello Milano n. 1746/17 in causa A.G. + altri contro Intesa Sanpaolo
Appello Milano n. 1643/17 in causa C.R. + altri contro Intesa Sanpaolo e INPS
Si tratta di sentenze che a nostro avviso non hanno sufficientemente approfondito la problematica, e confidiamo di poterle rovesciare in Cassazione, che ancora non si è pronunciata sulla nostra impostazione difensiva.
Le stesse sentenze, pur respingendo l’ appello, affermano che “le domande degli appellanti devono essere rigettate anche se in base a motivazioni differenti da quelle indicate dal primo giudice“.
Per un’ analisi della problematica giuridica, si veda l’ apposita pagina cliccando qui