Le elezioni del Fondo Sanitario Intesa nel 2022


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La Diffida delle Associazioni dei Pensionati

Questa Diffida è stata predisposta dallo Studio Iacoviello su specifico mandato professionale delle Associazioni Pensionati del Gruppo Intesa, e viene qui pubblicata su loro consenso per aumentarne la diffusione.
Il testo della Diffida quindi è soltanto di loro specifica titolarità, ed è fatto divieto a chiunque di avvalersi indebitamente del suo contenuto.
Di seguito al testo della diffida in PDF, riportiamo poi i links ed i richiami per facilitarne la lettura.

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Le fonti normative

Il Fondo Sanitario Intesa dopo l’accordo sindacale del 5 novembre 2021, è regolato essenzialmente dalle seguenti fonti normative:
1. Statuto del Fondo dal 1° gennaio 2022
2. Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio dal 1° gennaio 2022
3. Regolamento delle prestazioni per i pensionati dal 1° gennaio 2022
4. Accordo sindacale del 5 novembre 2021
5. Regolamento elettorale del 2017

Il quadro normativo sui diritti degli associati

Occorre premettere che il Regolamento Elettorale non è sovrano, ma deve muoversi all’interno delle norme di legge, e segnatamente della normativa che detta i requisiti di legge per le Associazioni, fra cui  l’Art. 148 del TUIR  e l’art. 4 del T.U. IVA).

Questa normativa di legge prevede espressamente, fra l’altro:

  1. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  2. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  3. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

Il Regolamento Elettorale del 2017

Le elezioni presso il Fondo Sanitario attualmente sono ancora regolate dal Regolamento elettorale del 2017, emanato anteriormente alla pandemia Covid che ci affligge tutti.
Questo Regolamento presenta parecchie criticità, di cui qui evidenziamo le principali per quanto attiene alla modalità di presentazione delle liste e alla Commissione Elettorale

  1. Le Organizzazioni Sindacali sono esonerate dalla raccolta delle firme di presentazione delle liste (art. 4), comprese quelle degli iscritti in quiescenza;
  2. Al contrario tutti gli altri iscritti debbono raccogliere un numero di firme pari al 3% degli iscritti, e questo è in violazione di vari principi:
    1. uniformità di trattamento fra gli iscritti;
    2. diritto all’effettività del diritto di voto
    3. eleggibilità libera degli organi amministrativi
  3. La modalità di raccolta delle firme attualmente non prevede in modo espresso la modalità telematica, anche se poi il voto può essere espresso in tale modalità;
  4. Al momento non si tiene conto della normativa speciale Covid, che assai spesso ha derogato perfino agli Statuti consentendo non solo lo svolgimento delle assemblee con modalità a distanza, ma anche la validità delle firme raccolte in modalità telematica, anche ai fini della procura alle liti conferita al difensore per un giudizio;
  5. Vi è anche una discriminazione illegittima all’interno delle Organizzazioni Sindacali, poichè non tutte sono esonerate dalla raccolta delle firme, ma soltanto quelle firmatarie dell’Accordo Sindacale del 16 gennaio 2014 (art. 2, comma 1 del Regolamento Elettorale). In questo modo si escludono le altre Organizzazioni Sindacali dissenzienti, come ad esempio il CUB – SALLCA, che alle scorse elezioni ha dovuto raccogliere le suddette firme, unico fra le Organizzazioni Sindacali. Questa regola però è stata già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella vertenza fra la FIOM CGIL e la Fiat Auto di Pomigliano d’Arco, in cui la FIOM non aveva firmato un accordo sindacale e veniva per questo esclusa da alcuni diritti. Nell’occasione la Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 del 2013 ha dichiarato l’illegittimità della norma “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale  possa  essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che,  pur  non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa  agli  stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”;
  6. La Commissione Elettorale (art. 2 del Regolamento) è “composta da un rappresentante e da un supplente per ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, e da due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)”. Non è prevista la partecipazione di rappresentanti di lista a tutela delle liste che hanno raccolto le firme degli iscritti, mentre è prevista la partecipazione (non si comprende proprio a che titolo) della Capogruppo, che è invece del tutto estranea alle operazioni elettorali fra gli iscritti, ed è anzi in conflitto di interesse perchè potrebbe essere portata a sostenere le liste elettorali considerate più vicine all’Azienda.

La violazione del principio c.d. del “voto singolo”

Oltre a questo, non va comunque trascurata la grossa problematica della diverso “peso” che hanno i voti degli iscritti in servizio rispetto a quello dei pensionati, in violazione del “principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, comma 2, del codice civile” (l’Art. 148 del TUIR  e l’art. 4 del T.U. IVA).
Questo articolo stabilisce che “Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute”.

Il principio è di facile comprensione quando tutti gli associati partecipano al voto, in assemblea generale o tramite referendum: ogni voto conta allo stesso modo, prescindendo dalla categoria di appartenenza.
Meno evidente è la portata di tale principio nei casi in cui si vota per un’assemblea di delegati, che poi è però legittimata ad adottare qualsiasi decisione, compresa quella addirittura di scioglimento dell’Associazione (art. 16, comma 6 dello Statuto).

Poichè questa assemblea svolge le funzioni dell’assemblea straordinaria di tutti gli iscritti, è ovvio che vi debba essere una proporzione fra il numero degli iscritti di una categoria ed il numero dei Delegati che questa può eleggere. In difetto è chiaro che il voto degli iscritti di quella categoria ha un peso diverso da quella degli altri, in violazione del principio del “voto singolo” inteso come voto “per testa”, uguale per tutti, e non in base alla diversa categoria di appartenenza, e tenuto conto del principio di disciplina uniforme del rapporto associativo”.

Veniamo ora alla concreta problematica del Fondo Sanitario Intesa.
Questi sono i dati degli iscritti al Fondo e dei Delegati al 31 dicembre 2020:

E’ evidente che attualmente il voto non è affatto uguale per tutti, poichè i pensionati pur avendo il 25% degli iscritti eleggono solo il 10% dei Delegati. In questo modo però si viola il principio di parità del voto, espresso dalla legge quando impone il “voto singolo” e non differenziato per categorie.

Le stesse considerazioni, qui riferite all’Assemblea dei Delegati, valgono per il Consiglio di Amministrazione.
Dobbiamo aggiungere che valgono anche, purtroppo, per numerosi Fondi Pensione.

La possibilità di nomina a Presidente e Vice Presidente

Non può infine essere taciuta un’altra grave violazione dei principi sopra invocati, contenuta nell’art. 20, comma 1,  dello Statuto:
“1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Sanitario”, per 24 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalla “Capogruppo” e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti.”

Vengono quindi esclusi a priori, in modo discriminatorio, gli eletti dalla categoria dei pensionati, e questo non ha proprio alcuna giustificazione, soprattutto tenendo anche conto del fatto che, a norma dell’art. 17, n. 8 dello Statuto, “8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 1 lettera b)”.

Questo significa che per il Consigliere che sia pensionato vi sono due differenti previsioni:
1. Se è stato eletto originariamente nella lista dei pensionati, non potrà mai diventare Presidente o Vice Presidente;
2. Se invece è stato originariamente eletto come dipendente potrà diventarlo.

Quale sarebbe la ragionevolezza di questa discriminazione, se non quella di voler favorire a tutti i costi la categoria degli iscritti in servizio rispetto a quella pensionati ?
Sarebbe questa la “disciplina uniforme del rapporto associativo” ?
Forse si è un po’ esagerato……

Le modifiche regolamentari minime necessarie per il 2022

Alla luce di queste criticità, ci pare necessaria una revisione del Regolamento Elettorale, per le elezioni del 2022, che apporti quantomeno queste modifiche, di carattere minimo, poichè in difetto le elezioni risulterebbero illegittime e impugnabili in sede giudiziaria:

  1. possibilità di raccolta delle firme in modalità telematica, tenuto conto anche dell’emergenza Covip;
  2. inserimento nella Commissione Elettorale dei Rappresentanti delle liste che hanno raccolto le firme;
  3. esonero dalla raccolta delle firme anche per le OO.SS. non firmatarie dell’Accordo del 16 gennaio 2014.