Sommario:
Spett.
Banca CR FIRENZE Spa
Via Carlo Magno 7
50127 FIRENZE
affarigenerali@pec.carifirenze.it
Spett.
INTESA SANPAOLO Spa
Piazza San Carlo 156
10121 TORINO
info@pec.intesasanpaolo.com
Spett.
COVIP
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Direzione Vigilanza I
Ufficio Fondi preesistenti I
protocollo@pec.covip.it
FABI
Via Tevere, 46
00198 Roma
Tel. +39068415751 – Fax. +39068552275
federazione@fabi.it
FIRST – CISL
via Modena 5,
00184 Roma
tel: +39 06 4746351 fax: +39 06 4746136
info@firstcisl.it
FISAC/CGIL
Via Vicenza, 5/a
00185 Roma
Tel: 06-44.88.41 Fax: 06-446.21.40
cgil@fisac.it
UGLCREDITO
Lungotevere Raffaello Sanzio 5
00153 ROMA
Tel 06/585511 – Fax 06/5815184
roma@uglcredito.it
UILCA
Via Lombardia, 30
00187 Roma
Tel. 06/4203591 – Fax 06/484704
uilca@uilca.it
UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB
Viale Liegi 48/B
00198 ROMA
Telefono: 06 8416336 – Fax: 06 8416343
info@falcrintesa.it
e Spett.
OO.SS. Locali
sopraindicate
c/o Loro Sedi, in v. Carlo Magno 7, 00187, Firenze:
FABI
FIRST – CISL
FISAC/CGIL
UGLCREDITO
UILCA
UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB
e, per conoscenza,
Spett.
FONDO DI PREVIDENZA per il Personale
della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Via Carlo Magno 7
50127 FIRENZE
fondoprev@pec.carifirenze.it
Per scaricare il testo della diffida in formato PDF, clicca qui
Oggetto: Fusione dei Fondi del Gruppo Intesa
La scrivente Associazione Pensionati CR Firenze, in persona del suo Presidente, espone quanto segue, unitamente ai membri del suo Consiglio Direttivo, che agiscono anche iure proprio quali titolari di pensione complementare a carico di codesto Fondo.
I suddetti esponenti sono tutti rappresentati e difesi dal sottoscritto Avv. Michele IACOVIELLO.
1. Il Progetto di Intesa Sanpaolo di fusione dei Fondi Pensione
Il Gruppo Intesa Sanpaolo e le Associazioni Sindacali dei lavoratori in servizio hanno avviato da tempo una iniziativa che ha come obiettivo finale la fusione di tutti i Fondi Pensione del Gruppo Intesa (e fra questi il nostro Fondo) in due Fondi unitari di Gruppo, e precisamente:
- Il Fondo a contribuzione definita, individuato nel Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
- Il Fondo a prestazione definita, che è stato individuato nel Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (destinato poi a mutare denominazione e sede legale).
1.a I Fondi a contribuzione definita
L’ iniziativa della Banca e dei Sindacati è stata già ormai ultimata per i Fondi (o per le loro sezioni) a contribuzione definita, tutti confluiti nel Nuovo Fondo di Gruppo, con osservanza della apposita Procedura di Fusione imposta dalla Covip (si veda l’Accordo Sindacale 28 ottobre 2015 – Fusione Fondo ISP). In tale occasione sono stati i Fondi a decidere in piena autonomia della loro fusione, con le modalità decisorie stabilite dai loro Statuti, fra cui anche il referendum fra gli iscritti ove previsto (vedi CR Padova e Rovigo, all’ art. 8 dell’ Accordo 14/09/2017).
1.b I Fondi a prestazione definita
Mentre per i fondi a contribuzione definita si è osservata la procedura di fusione imposta dalla Covip, inspiegabilmente questo non sta avvenendo per i Fondi (come il nostro) a prestazione definita.
Si vedano in proposito gli Accordi Sindacali relativi alla Cassa di Previdenza del San Paolo di Torino e alla Cassa di Previdenza della Cr Padova e Rovigo.
Senonché è del tutto illegittimo disporre la fusione dei Fondi, o anche solo il trasferimento collettivo degli iscritti e del patrimonio, tramite un semplice accordo sindacale.
2.La precedente vicenda del FIP della CR Firenze
La scrivente Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze ha già promosso vittoriosamente una analoga causa contro codesta Banca Cr Firenze per il trasferimento coattivo del FIP al Fondo Banco Napoli.
Nell’occasione sia la sentenza del Tribunale che quella della Corte d’Appello hanno stabilito che l’accordo sindacale non aveva alcun potere di trasferire coattivamente gli iscritti ad un altro Fondo.
Aggiungiamo che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha già perso analoga causa a Milano con sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello, relativamente al Fondo Sanitario Intesa.
Il panorama giurisprudenziale è quindi chiaramente orientato a dichiarare illegittime queste manovre della Banca, e le sentenze in materia sono state rese proprio nei confronti del Gruppo Intesa.
3. Il progetto di Intesa Sanpaolo per i Fondi a prestazione definita
La manovra della Banca mira ad un accordo complessivo con i sindacati affinché, mediante degli Accordi tra le cosiddette “fonti istitutive” si possa procedere alla fusione di tutti i vari Fondi a prestazione definita nel Fondo Banco Napoli, con successiva trasformazione di quest’ultimo tramite ridenominazione in “Fondo di Gruppo” e successivo trasferimento della sede legale a Torino (vedi Accordo sulla Cassa San Paolo del 5 dicembre 2017).
Finora sono stati stipulati sul punto i seguenti Accordi sindacali:
- Accordo 20 settembre 2018 – Accordo sulle modifiche statutarie e sul Regolamento Elettorale del Fondo a Prestazione Definita ISP
- Accordo 26 luglio 2018 – Accordi di integrazione della Cassa di Previdenza Cariparo nel Fondo a Prestazione Definita ISP
- Accordo 18 luglio 2018 – Accordo sulle modifiche statutarie del Fondo Cariplo
- Accordo 21 dicembre 2017 – Accordo sulle modifiche statutarie al Fondo BdN
- Accordo 21 dicembre 2017 – Accordo sul Fondo CR Prato
- Accordo del 5 dicembre 2017 – Integrazione della Cassa di Previdenza San Paolo nel Fondo Banco
Si ha notizia dell’avvio di trattative anche per il nostro Fondo della Cassa di Risparmio di Firenze, per un’analoga procedura di “fusione”, sia pure oggi denominata in modo fuorviante come “integrazione”.
4. La illegittimità di tale procedura di fusione
La manovra congiunta di Banca e Sindacati si presenta come illegittima per i seguenti principali motivi, che verranno analiticamente esaminati più avanti:
- Violazione della Delibera Covip del 15 luglio 2010 modificata ed integrata con Deliberazione del 7 maggio 2014 (v. la Relazione ed il Testo finale consolidato).
- Carenza di potere degli accordi sindacali e delle c.d. “Fonti Istitutive”, non essendo più in vigore l’art. 18, comma 7, del Decr. Leg.vo 124/93 e neppure l’art. 59, co. 3, settimo periodo della L. 449/97;
- Assenza di qualsiasi Delibera delle c.d. “Fonti Costitutive”;
- Violazione dei vincoli di destinazione dei Fondi previsti dalla legge, e precisamente:
- l’art. 5, co.5, del Decr. Leg.vo 357/90 per i Fondi ex esonerativi, quali appunto quello relativo alla CR Firenze;
- l’art. 2117 cod. civ., come interpretato dal Consiglio di Stato nei suoi Pareri del 19 marzo 2007 e del 7 maggio 2007;
- la Direttiva UE 2003/41 all’ art. 8.
5. Violazione della Delibera Covip del 15 luglio 2010
I Fondi Pensione, come noto, sono tutti assoggettati alla vigilanza della Covip, che ha emanato delle precise normative a garanzia degli iscritti sulle modalità della fusione dei Fondi Pensione.
Si tratta precisamente dei seguenti provvedimenti:
- Delibera n. 784 del 29 agosto 2000
- Direttiva del 15 luglio 2010 (“Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera”). Questa Delibera prevede all’ art. 33 le procedure per la fusione dei Fondi Pensione.
- Deliberazione del 7 maggio 2014, di cui riportiamo altresì la Relazione ed il Testo finale consolidato.
E’ questa la prassi normalmente seguita per la fusione dei Fondi Pensione.
Anche Intesa Sanpaolo ha doverosamente osservato tali Delibere nel 2015 in occasione della fusione dei Fondi Pensione nel suo Fondo di Gruppo a contribuzione definita.
Infatti si legge testualmente nell’Accordo Sindacale 28 ottobre 2015 – Fusione Fondo Spimi che:
“Il Progetto di Fusione – redatto tenendo conto delle sopra citate finalità e linee guida, sulla base delle indicazioni di Covip (Deliberazione del 15 luglio 2010, modificata ed integrata con deliberazione del 7 maggio 2014), in raccordo con il Nuovo Fondo – sarà tempestivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo SPIMI e successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati”.
Inspiegabilmente, invece, nel 2018 la Capogruppo Intesa Sanpaolo e i Sindacati non hanno più voluto osservare queste Delibere della Covip per la fusione dei Fondi a Prestazione Definita nel Fondo Banco di Napoli.
La Delibera del 15 luglio 2010 prevede all’ art. 33 le procedure per la fusione dei Fondi Pensione.
Nella Delibera del 15 luglio 2010 si prevede chiaramente che la fusione debba essere deliberata dalle Assemblee dei Fondi, e quindi non dalle c.d. Fonti istitutive.
Riportiamo di seguito il testo della Delibera della Covip
Art. 33.
Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti
- Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un’operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all’assemblea.
- Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
- copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall’organo di amministrazione;
- progetto di fusione contenente:
- denominazione e numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione interessati all’operazione;
- eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante o statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);
- obiettivi dell’operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l’operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;
- confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall’operazione (ove possibile, in forma tabellare);
- descrizione delle modalità di realizzazione dell’operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando);ù
- relazione del responsabile del fondo pensione contenente le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
- Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione è depositata presso la sede de fondo nei 30 giorni che precedono l’assemblea e finché la fusione non sia deliberata.
- Una volta intervenuta l’approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi interessati dall’operazione o, in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono a inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l’avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nella Sezione I, Titolo II (fondi negoziali) e nella Sezione IV (fondi pensione preesistenti) del presente Regolamento.
- I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell’operazione di fusione dopo aver acquisito l’approvazione delle modifiche statutarie o avere effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche adottate.
- A esito dell’operazione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all’avvenuta comunicazione dell’operazione agli iscritti contenente, qualora l’operazione dia luogo all’attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite. Alla comunicazione è allegata copia dell’atto di fusione.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.
- Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall’Albo di cui all’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui il fondo incorporato risulti dotato di personalità giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.
6. Le c.d. Fonti Istitutive
Trascurando completamente gli obblighi derivanti dalla suddetta normativa, il Gruppo Intesa Sanpaolo intende però utilizzare degli asseriti poteri delle c.d. “Fonti Istitutive”.
Senonchè il nostro Fondo Pensione non è stato affatto istituito con Accordo Sindacale, ma con Decreto del Presidente della Repubblica, come si legge ancora oggi nello Statuto del Fondo all’ art. 1 (“Il “Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze” è Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 14.2.1963 n. 439”).
Addirittura molte delle attuali sigle sindacali all’ epoca neppure esistevano.
Più in generale, in ogni caso e sotto il profilo giuridico, le c.d. “Fonti Istitutive” non sono mai state titolari di questo potere di scioglimento, fusione o trasformazione dei Fondi Pensione.
Solo eccezionalmente, infatti, il Legislatore (per finalità contingenti e particolari) ha ritenuto di autorizzare qualche volta i sindacati a negoziare in deroga agli Statuti.
Nel 1998, eccezionalmente, la Legge Finanziaria del 1998 (ovvero la legge 449/97, all’ art. 59, co. 3, 7° periodo), attribuì – ma per soli sei mesi – agli accordi sindacali il potere di convertire i fondi a prestazione definita in fondi a contribuzione definita. Ma neppure in quel caso venne attribuito il potere di fusione dei Fondi.
Anche l’art. 18, comma 7 del Decr. Leg.vo 124/93 prevedeva tale potere, sul presupposto eccezionale dello squilibrio del Fondo:
“In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica”.
La norma suddetta peraltro è stata abrogata dal Decr. Leg. vo 252/05, e sostituita dall’ art. 20 del suddetto decreto, che non prevede più tale facoltà per i sindacati.
Per completezza osserviamo che da ultimo è stata introdotta una norma che, a prima vista, potrebbe forse essere invocata (ma erroneamente) a favore della sussistenza di tali poteri. Si tratta dell’introduzione nel Decr. Leg.vo 252/05 del comma 2 bis all’ art. 7 bis (ad opera del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, all’ art. 10, comma 2).
A prescindere da ogni altra considerazione, la suddetta norma presuppone la condizione di insufficienza di “mezzi patrimoniali adeguati”.
Il nostro Fondo, però, non è affatto in una situazione di squilibrio, né mai potrebbe esserlo perché garantito solidalmente dalla Banca (o meglio potrebbe essere in crisi solo in caso di default dell’intera Banca).
Oggi pertanto non vi è alcun potere per le Fonti Istitutive di scioglimento o fusione dei Fondi.
7. Le c.d. “Fonti costitutive”
Nella legge, accanto alle c.d. Fonti Istitutive, vengono spesso menzionate le c.d. Fonti Costitutive.
Si deve al Prof. Pasquale Sandulli, il merito di aver sviluppato in sede dottrinale questa distinzione (Pasquale Sandulli, “Il ruolo delle fonti istitutive nel sistema pensionistico complementare”, in Riv. It. dir. Lav., 2005, II, 715).
Le Fonti Costitutive sono le Fonti “interne” al Fondo Pensione (ovvero gli statuti, le delibere dell’assemblea, il referendum, ecc.), contrapposte alle Fonti “esterne” quali gli accordi sindacali.
Dalla Delibera del 15 luglio 2010 della Covip appare evidente che la fusione dei Fondi Pensione è di competenza non delle Fonti Istitutive (accordi sindacali), ma delle Fonti Costitutive (assemblee e referendum).
Pertanto neppure potrebbero essere avviate delle trattative sindacali finalizzate a disporre la diretta fusione dei Fondi Pensione, senza passare per le deliberazioni dei referendum dei singoli Fondi e la successiva approvazione della Covip.
8. Le Fonti Istitutive nei Fondi ex esonerativi
Nella particolare fattispecie dei Fondi ex esonerativi, il problema delle fonti istitutive si pone in termini ancora diversi.
Nei Fondi ex esonerativi le “Fonti istitutive” non possono essere considerati gli accordi sindacali.
Infatti i suddetti Fondi vennero istituiti non per autonomia negoziale, ma con Decreto Presidenziale di esonero ai sensi della legge 55/58.
Anche la loro trasformazione in Fondi integrativi avvenne ope legis in base alla legge 218/90 e al Decr. 357/90.
La tesi è stata sostenuta dalla migliore dottrina (Persiani), che ha ricordato che questi regimi “non sono istituiti con accordi o contratti collettivi, ma sono voluti dalla legge che ne determina anche la funzione.
Ond’è si può ritenere che la loro esistenza, o se si vuole sopravvivenza, corrisponde ad una particolare valutazione che il legislatore fece, e che oggi mantiene, della opportunità di riservare a certi lavoratori un trattamento previdenziale complessivamente più favorevole”. (PERSIANI, “Il campo di applicazione del Decr. 124/93” in “La previdenza complementare delle Banche: problemi e prospettive”, pag. 33 e segg.).
Soprattutto questa tesi è stata affermata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, nel loro fondamentale gruppo di sentenze relative alla questione dell’ aggancio al pari grado in servizio (“clausola oro”). Si legge infatti in Cass. Sez. Un. 7 agosto 2001, n. 10888 (Castella / San Paolo):
“il trattamento previdenziale erogato al personale dipendente degli istituti di credito (già di diritto pubblico) trovava la sua fonte esclusiva nello statuto di un ente pubblico previdenziale (nel caso in esame la Cassa creata dall’Istituto S. Paolo di Torino), terzo rispetto al datore di lavoro e ai lavoratori. Pertanto, poiché lo statuto, come si è detto sopra, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica, lo stesso deve essere considerato, in relazione alla potestà autoorganizzativa dell’ente, alla stregua di una fonte secondaria del diritto, senza peraltro che al sorgere di tale fonte, in modo da poter riconoscere alla stessa anche natura convenzionale, abbia concorso una pattuizione conclusa con le rappresentanze dei lavoratori…“.
Neppure è possibile per gli accordi sindacali modificare gli Statuti dei Fondi ex esonerativi.
Ha stabilito infatti la Cass. nella sentenza 9 maggio 2003, n. 7154 (Fondo Pensioni Cassa di Risparmio di Torino c. Maina e Baretti), con riferimento proprio ad un Fondo ex esonerativo, che un accordo sindacale non può derogare ad uno Statuto. Si legge infatti in quella sentenza che:
“le disposizioni dello Statuto del Fondo – che prevedono come retribuzione pensionabile ogni indennità avente carattere continuativo (art. 31 comma 1 n. 12) – possono essere modificate solo con la procedura di cui all’art. 8 dello stesso Statuto, che dunque, in quanto normativa di carattere secondario, non è derogabile dalla contrattazione collettiva.
9. Il vincolo del patrimonio nei Fondi ex esonerativi
A questo si deve aggiungere un ulteriore profilo specifico relativo ai Fondi ex esonerativi (CR Firenze, Cariplo, San Paolo, Cariparo).
Il patrimonio di questi fondi per legge (art. 5 del Decr. Leg.vo 357/90) è vincolato ad una specifica destinazione, ovvero a garantire il preesistente trattamento di miglior favore riconosciuto ai pensionati e ai lavoratori ancora in servizio in epoca antecedente al 1990, data della Riforma Amato (legge 218/90).
Questo è il testo della norma:
- I fondi o casse costituiti in base alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasformati, per effetto della presente disposizione, in fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all’art. 4, con vincolo di destinazione delle relative disponibilità patrimoniali alla realizzazione della richiamata garanzia.
Si noti come il termine “disponibilità patrimoniali” usato dalla legge sia più ampio di quello di “patrimonio”, e sembra voler includere nel suo ambito non solo il patrimonio del Fondo Pensione, ma anche l’importo dell’ accantonamento in Bilancio effettuato dalla Banca per il suo obbligo di garantire solidalmente l’ equilibrio del Fondo e le sue obbligazioni.
Le trattative sindacali in atto non possono quindi portare a violazioni di legge, soprattutto per quanto riguarda i Fondi ex esonerativi.
Tutto ciò premesso,
SI DIFFIDA
quindi formalmente:
- Banca Cr Firenze Spa
- Intesa Sanpaolo Spa
- Organizzazioni sindacali, nazionali e locali, sopra indicate, anche nella veste di asserite “Fonti Istitutive” del nostro Fondo Pensione
dal
- proseguire le trattative aventi per oggetto tale fusione (comunque denominata) dei Fondi Pensione, riservando ogni decisione in materia all’ autonomia del nostro Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze, secondo le procedure statutarie, ivi incluso il referendum.
- arrecare qualsiasi lesione della posizione giuridica degli iscritti al Fondo (anche riferita ai loro congiunti titolari del diritto condizionato alla reversibilità), per quanto riguarda:
- i loro diritti ed aspettative
- la solidarietà della Banca nelle suddette obbligazioni, da intendersi come posta a garanzia individuale ai singoli iscritti
- del vincolo di destinazione delle disponibilità patrimoniali del Fondo
SI CHIEDE
alla Covip di intervenire urgentemente nell’ esercizio della sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Decr. Leg.vo 252/05 e della sua stessa Delibera del 15 luglio 2010, trattandosi di intervento necessario e doveroso per far osservare la sua stessa Delibera in materia.
Firenze, 4 ottobre 2018
Associazione Pensionati CR Firenze, in persona del suo Presidente
nonchè in proprio da:
Gattai Roberto
Perissi Maurizio
Luchini Franco
Cianci Licia
Tarchi Simonetta
Bartolozzi Raffaello
Berti Cinzia
Caneschi Tonina
Falsetti Fabrizio
Giannini Idamo
Giannotti Claudio
Mobilio Domenico
Perini Maria Chiara
Pinelli Mara
Sambati Eugenio
Balò Gianni
Roselli Roberto
Avv. Michele Iacoviello
Elenco degli altri articoli del sito con le attività svolte in questi anni dall’ Associazione Pensionati a tutela dei suoi iscritti tramite lo Studio Legale IACOVIELLO
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Le sentenze sul FIP della Cassa di Risparmio di Firenze
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APPENDICE
Si allegano per comodità di lettura tutti i recenti accordi sindacali del Gruppo in tema previdenza e di zainetti. Ognuno potrà farsi una sua opinione.
Elenco degli Accordi sindacali sui Fondi Pensione del Gruppo Intesa