Che cosa è lo zainetto pensionistico e quando lo posso chiedere?


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Il termine “zainetto” è un vocabolo non tecnico, che indica la capitalizzazione della pensione in alternativa alla rendita mensile.
Il termine non compare in nessuna norma di legge, ma è largamente usato nel linguaggio sindacale.

Quando posso zainettare la pensione ?

Si tratta di un diritto che non è previsto automaticamente dalla legge.
Talvolta (molto di rado) è previsto in generale da alcuni statuti dei Fondi Pensione (ad esempio quello del Banco di Napoli all’ art. 47).
Più spesso questa facoltà viene introdotta eccezionalmente da alcuni accordi sindacali, in occasione di fusioni o trasformazione dei fondi pensione (previa autorizzazione della Covip).
E’ bene avere molto chiaro che in questi casi si tratta di una semplice facoltà, prevista dagli accordi sindacali (ma non dalla legge) in alternativa al diritto a continuare a percepire la rendita mensile.
Il pensionato ha ovviamente il diritto a percepire la pensione, ma non ha per la legge il diritto automatico a capitalizzare la sua pensione.
Se questi accordi non ledono il diritto alla pensione mensile (diretta e futura di reversibilità), non si potrà dire che abbiano violato la legge.

Lo zainetto è obbligatorio o posso conservare la pensione mensile ?

Lo zainetto non è obbligatorio e neppure potrebbe esserlo per legge.

Come si calcola lo zainetto ?

Si tratta di un calcolo attuariale molto complesso. Si veda il nostro apposito articolo: Come di calcola l’importo dello zainetto ?

Si può contestare il calcolo dello zainetto effettuato dall’Attuario ?

Va tenuto ben presente che lo zainetto è facoltativo e non obbligatorio: chi non è d’accordo può mantenere il suo diritto alla pensione mensile (purchè questa non subisca delle decurtazioni attuali o future) .
Premesso questo si deve distinguere:

  1. i parametri generali di calcolo dello zainetto (tasso di rendimento, tabelle di speranza di vita, ecc.) in linea generale non sono impugnabili, salvo che risultino irragionevolmente discriminatori fra i vari iscritti.
    Ad esempio non si può eccepire che il tasso di rendimento poteva essere migliore, ma si possono sollevare eccezioni se, ad esempio, per gli iscritti in servizio si sono adottate tabelle di speranza di vita diverse da quelle dei pensionati.
  2. l’applicazione nel caso individuale dei parametri di calcolo è invece contestabile, se ha portato ad errori di quantificazione: ad esempio l’Attuario ha inserito un’età sbagliata, oppure un importo della pensione diverso da quella erogata (o dovuta).

Come si calcolano le imposte sullo zainetto ?

E’ un calcolo assai complesso, che abbiamo spiegato nell’apposito articolo sul nostro sito: Come si calcola la tassazione dello zainetto ?

Cosa succede se non si vuole zainettare e si vuole mantenere la pensione mensile?

Secondo la legge per chi non vuole zainettare tutto dovrebbe continuare come prima:

  • il pensionato dovrebbe continuare a percepire la stessa pensione (rivalutata ogni anno) dallo stesso Fondo, e in caso di decesso lasciarla al coniuge sotto forma di pensione di reversibilità
  • il “differito” (ovvero l’esodato o che si è dimesso in anticipo) dovrebbe attendere la maturazione della sua pensione e poi riscuoterla regolarmente dal Fondo aziendale a cui è iscritto
  • il lavoratore in servizio dovrebbe continuare a vedersi accreditare i contributi (a carico suo e della Banca) fino alle dimissioni, per poi riscuotere la sua pensione al momento della maturazione

Senonchè nella pratica, con gli accordi sindacali, le cose vengono cambiate ed in genere avvengono tre cose:

  1. gli iscritti (pensionati, differiti ed in servizio) vengono trasferiti coattivamente ad un altro Fondo, prescindendo dal loro consenso, ma solo in forza dell’Accordo Sindacale;
  2. la Banca interrompe la sua garanzia solidale verso gli iscritti
  3. spesso la prestazione pensionistica futura viene in realtà a essere modificata, malgrado le promesse e le apparenze:
    1. per gli iscritti in servizio verranno a cambiare le future annualità contributive (cioè l’anzianità lavorativa successiva al passaggio viene calcolata secondo le nuove regole del nuovo Fondo, e non secondo le precedenti regole del Fondo di provenienza.
    2. per i pensionati (ma anche per gli esodati ed i differiti) vi è un passaggio ad un altro Fondo, che avrà il suo nuovo Statuto, che ovviamente è esposto alla possibilità di modifiche future, in relazione all’andamento futuro di quel Fondo.

Cosa succederà della futura pensione di reversibilità per il mio coniuge ?

Occorre distinguere fra chi vorrà zainettare e chi invece manterrà la pensione mensile.

Per chi NON vorrà zainettare, ogni diritto rimane intatto, compreso quella alla pensione di reversibilità del coniuge o del figlio disabile.

Invece per chi ha zainettato, la posizione delle Banche è nel senso che ogni rapporto con il Fondo è ormai chiuso, e pertanto NON spetta più la pensione di reversibilità al coniuge o, peggio ancora, al figlio disabile.
In pratica, secondo le Banche, nello zainetto era compresa anche la reversibilità (vero o meno che sia sotto il profilo contabile).
Si tratta di un orientamento discutibile, per un motivo molto semplice: la pensione di reversibilità secondo la Cassazione non è un diritto del pensionato diretto (ovvero l’ex dipendente), ma è un diritto in proprio del coniuge superstite, e non deriva neppure dalla successione: infatti è possibile rinunziare all’eredità del coniuge, ma non per questo si perde la pensione di reversibilità.
Ancora più evidente è la questione nel caso di divorzio: in questo caso se il coniuge divorziato ha diritto agli alimenti avrà anche diritto alla pensione di reversibilità (eventualmente in concorso con il nuovo coniuge) e quindi non sarebbe legittimo che, ad esempio, il marito divorziato (ex dipendente della Banca) possa sottrarre con lo zainetto all’ex coniuge la sua pensione di reversibilità.
In questo è ipotizzabile che l’ex coniuge possa avanzare delle pretese, avvertendo che però non risultano delle sentenze su questo aspetto.

La mia pensione mensile cambierà in futuro ?

Abbiamo già visto che per i pensionati (ma anche per gli esodati ed i differiti) vi è un passaggio ad un altro Fondo, che avrà il suo nuovo Statuto, che ovviamente è esposto alla possibilità di modifiche future, in relazione all’andamento futuro di quel Fondo.
Spesso gli accordi sindacali garantiscono la piena tutela dei diritti.
Ma in concreto come dovrebbe realizzarsi questa “piena tutela dei diritti” ?
Facciamo un esempio concretoipotizziamo che il nuovo Fondo Pensione (al quale si verrà trasferiti) un giorno vada in crisi (magari per investimenti sbagliati o sfortunati) e si trovasse nella necessità di ridurre le pensioni erogate.
Oggi cosa succederebbe ? Oggi non succederebbe nulla, poichè vi è la garanzia solidale della Banca, che è esposta al rischio di ripianare le perdite.
Ma domani cosa succederebbe nel nuovo Fondo ? Se non vi è la garanzia solidale della Banca, è chiaro che l’importo delle pensioni dovrebbe essere ridotto.
L’unica vera garanzia per i pensionati sarebbe il mantenimento della garanzia solidale della Banca, che dovrebbe impegnarsi in proprio e formalmente (ma non lo fa praticamente mai) verso i pensionati a pagare le somme che eventualmente non dovessero essere pagate dal nuovo Fondo. Su questo aspetto si veda il successivo paragrafo sulla garanzia solidale della Banca.

La Banca continuerà a garantire solidalmente il pagamento delle pensioni ?

Assai spesso (vedi ad esempio con l’Unicredit e i Fondi Interni) con il passaggio ad un nuovo Fondo la Banca ne approfitta per sottrarsi all’obbligo del pagamento verso il pensionato.
Senonchè i principi di legge dicono il contrario quantomeno per i pensionati, e probabilmente anche per gli esodati ed i differiti, mentre è più incerta la posizione di coloro che sono ancora in servizio.
Questa nostra affermazione si fonda su una pluralità di motivi:

  1. Chi ha già cessato il suo rapporto di lavoro ha già svolto interamente la sua prestazione lavorativa durante il rapporto di lavoro, e quindi ha poi il diritto di riscuotere come corrispettivo la sua pensione integrativa così come era stata prevista durante il rapporto di lavoro. Allo stesso modo chi ha stipulato una polizza assicurativa e pagato i premi, avrà poi diritto di riscuotere quanto pattuito senza decurtazioni, poichè questi erano stati i patti durante il periodo del pagamento dei premi.
    Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ed importante sentenza vittoriosa sentenza del 4 giugno 2019 n. 15164/19 ottenuta dal nostro Studio contro Intesa Sanpaolo (e relativa alla Cassa di Risparmio di Firenze), la quale ha stabilito il seguente principio: deve “ritenersi, alla stregua dei principi generali del diritto […] qualificabile quale diritto soggettivo perfetto acquisito al patrimonio dell’interessato non solo il diritto al trattamento pensionistico conseguito per effetto della maturazione dei requisiti quali previsti dalla disciplina in vigore all’atto della cessazione del rapporto, ma altresì il diritto a fruire delle modalità di adeguamento di quel trattamento (il meccanismo di perequazione) e delle prestazioni accessorie al medesimo (la reversibilità) quali risultanti dalla disciplina in vigore all’atto della maturazione del diritto principale e ciò in conformità con il principio enunciato da questa Corte nella sentenza resa a sezioni unite n. 2995/1968″.
  2. I Sindacati dei lavoratori in servizio non rappresentano i pensionati (e nemmeno gli esodati ed i differiti) salvo che questi siano iscirtti a quei sindacati. Quindi se i Sindacati hanno negoziato per conto dei pensionati, lo hanno fatto senz amandato e senza potere, salvo i loro iscritti.
  3. Neppure i Sindacati possono aver agito nella veste (come spesso pretendono) di “Fonti Istitutive” del Fondo Pensione, e questo per vari motivi:
    1. Spesso i Sindacati non sono nemmeno le vere e proprie “fonti istitutive” del Fondo, e questo vale soprattutto per i Fondi ex esonerativi, che non sono stati affatto istituiti con Accordo Sindacale, ma con un Decreto del Presidente della Repubblica, e su tale problematica rinviamo al nostro articolo sui Fondi Esonerativi (clicca qui);
    2. poteri delle Fonti Istitutive (clicca qui) sono applicabili solo in caso di squilibrio del Fondo Pensione, e questo non è neppure ipotizzabile quando vi è una garanzia solidale della Banca (salvo che la stessa Banca si trova in situazione di dissesto). In ogni caso dagli accordi sindacali in genere emerge che la “zainettizzazione” deriva dalla volontà di razionalizzazione della previdenza complementare del Gruppo nel suo complesso, e quindi non certo a causa di uno squilibrio dei Fondi Pensione.

Se si accetta lo zainetto si possono ancora avanzare delle altre richieste
al Fondo o alla Banca?

Le Banche sostengono che con la riscossione dello zainetto l’iscritto avrebbe chiuso in modo “tombale” i suoi rapporti con il Fondo ed avrebbe quindi anche accettato irrevocabilmente il suo calcolo.
Ma non è affatto così.
E’ come quando il lavoratore, all’atto delle sue dimissioni, riscuote il suo TFR calcolato dalla Banca e poi scopre degli errori di calcolo: la Banca non può sostenere che il semplice incasso della somma implica anche l’accettazione del suo calcolo, e può essere chiamata a pagare le differenze (entro i cinque anni di prescrizione). Il nostro Studio abitualmente promuove cause vittoriose contro le Banche per il ricalcolo del TFR (clicca qui).

Il nostro Studio a luglio 2020 ha vinto contro Intesa Sanpaolo un’importante causa (Trib. Torino  n. 625 del 2020) di un pensionato del San Paolo che, pur avendo  “zainettato”, aveva chiesto in giudizio il ricalcolo della sua pensione mensile. Il Giudice ha condannato la Banca ed ha ribadito il principio secondo cui il semplice fatto di riscuotere lo zainetto non implica affatto la accettazione del suo calcolo (clicca qui per leggere la sentenza).

Secondo la legge vi è un solo modo perchè l’importo dello zainetto possa considerarsi “accettato” in via definitiva:

  1. all’iscritto deve essere consegnato preventivamente un conteggio analitico con l’indicazione specifica dei parametri di calcolo adottati ed il loro sviluppo contabile articolato
  2. l’iscritto, dopo aver ricevuto queste spiegazioni, deve accettare in piena consapevolezza l’importo offerto e purchè la sua firma non sia apposta in sede individuale ma in sede “protetta” in base all’art. 2113 del codice civile, con l’assistenza (effettiva e non formale) dell’Associazione Pensionati o di un Sindacato che gli spieghi il significato della transazione che sta per firmare.
    Su questa problematica vedi il nostro articolo: Le rinunzie e le transazioni del lavoratore sono valide?

A riprova di ciò ricordiamo che quando una Banca ha effettivamente voluto chiudere in modo “tombale” i suoi rapporti con i pensionati che zainettavano ha fatto firmare individualmente un accordo in sede sindacale.
Si vedano alcuni casi recenti (in cui peraltro l’assistenza sindacale non può considerarsi “effettiva” poichè la firma da parte dei pensionati è avvenuta in modo sostanzialmente collettivo e non individuale):
– Unicredit
– Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
– Cassa di Risparmio di Firenze

Le varie ipotesi di legge di “zainetto”

In realtà il termine “zainetto” indica diversi tipi di capitalizzazione, che hanno un diverso trattamento normativo (e anche fiscale), e che possono essere percepiti in momenti diversi.
Le ipotesi principali sono le seguenti.

Dopo il pensionamento

Dopo il pensionamento: Può essere prevista la conversione facoltativa della rendita mensile in un capitale “una tantum”.
Comunemente viene chiamata in gergo la c.d. “zainettizzazione” della pensione.
Si tratta di un diritto che non è previsto dalla legge.
Talvolta è previsto in generale da alcuni statuti dei Fondi Pensione (ad esempio quello del Banco di Napoli all’ art. 47).
Più spesso questa facoltà viene introdotta eccezionalmente da alcuni accordi sindacali, in occasione di fusioni o trasformazione dei fondi pensione (previa autorizzazione della Covip). E’ bene avere molto chiaro che in questi casi si tratta di una semplice facoltà, prevista dagli accordi sindacali (ma non dalla legge) in alternativa al diritto a continuare a percepire la rendita mensile.
In questo caso sorgono molti problemi relativi al criterio di calcolo dello zainetto, sui quali si deve consultare la nostra apposita pagina (clicca qui).
Aggiungiamo ancora che in questo caso sorgono importanti problemi sulla tassazione dell’ importo lordo (clicca qui);

Prima del pensionamento

Prima del pensionamento (art. 14 del Decr. Leg.vo 252 del 2005):

    1. trasferimento: riscatto della riserva matematica da parte di un lavoratore in servizio con trasferimento di essa ad un altro Fondo;
    2. riscatto: Riscossione di un capitale (totale o parziale) da parte di lavoratore dimissionario che ha cessato il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla pensione. Può essere esercitato nei casi previsti dall’ art. 14 del Decr. Leg.vo 252 del 2005.
      La Cassazione (Cass. sez. un. 14/01/2015 n. 477) ha chiarito che questo diritto, in caso di dimissioni, spetta non solo nei fondi a contribuzione definita, ma anche nei fondi a prestazione definita, e che in questo caso il lavoratore ha diritto a riscuotere dal fondo non solo i contributi a suo carico, ma anche quelli versati dal datore di lavoro (è meno chiaro se in questo caso spetti non solo la contribuzione, ma la diversa somma pari alla riserva matematica maturata).
    3. Posizione di pensionato differito: il lavoratore dimissionario che non ha ancora maturato il diritto alla pensione avrà diritto al mantenimento della sua posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare, in attesa della maturazione del suo diritto ad una pensione a carico dell’ INPS.
      In questo caso il Fondo ha il dovere di informare “l’iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto”, come stabilito dall’ art. 14, comma 5, lett. c) bis del Decr. Leg.vo 252/05, (che sul punto è stato modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88).

Al momento del pensionamento

Al momento del pensionamento: riscatto delle somme maturate a carico di un fondo pensione a contribuzione definita. In questo caso il riscatto può essere parziale o totale.
La normativa in proposito è contenuta nell’ art. 11 del Decr. Leg.vo n. 252/05.
In questo caso il lavoratore percepirà una somma una tantum pari a:
– contributi versati dal lavoratore;
– contributi versati dal datore di lavoro;
– rendimenti finanziari delle somme suddette.
In questo caso il calcolo è molto semplice, e si tratta solo di sommare le somme maturate ogni anno.