Sommario:
Il diritto dei cittadini alla trasparenza ed all’accesso ai documenti.
Su questo argomento si veda in generale il nostro apposito articolo: Il diritto di accesso verso la Pubblica Amministrazione.
Per consentire ai cittadini di controllare l’operato della Pubblica Amministrazione, in molte nazioni progredite si sono introdotte delle misure per consentire agli interessati il diritto di accesso ai documenti che li riguardano, al fine di garantire la piena trasparenza nel comportamento dei poteri pubblici.
La situazione generale in Italia
In Italia solo dal 1990 è stato introdotto per il cittadino il diritto di accesso agli atti amministrativi della Pubblica amministrazione, con la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare con gli artt. 22 e segg., in base ai quali i privati hanno diritto di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni (art. 22 l. n. 241/1990, modificata dalla l. n. 15/2005)..
L’ambito applicativo della legge e i soggetti privati
Questo principio vale non solo verso la Pubblica Amministrazione, ma anche nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse (art. 22 l. cit.), intendendosi “per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
In pratica i soggetti privati che esercitano un’attività di pubblico interesse sono soggetti agli stessi obblighi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi dei soggetti di natura pubblica.
I Fondi Pensione esercitano una “attività di pubblico interesse” ?
Sicuramente si.
Anche la Corte Costituzionale, nella famosa sentenza C. Cost. 28 luglio 2000 n. 393 sulla previdenza complementare, a scrivere al paragrafo n. 3 va ravvisato “un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, collocando quest’ultima nel sistema dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione”, e della “tendenza, ormai radicata nell’ordinamento, ad assegnare alla previdenza integrativa il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, alla realizzazione degli scopi enunciati dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione” (Paragrafo n. 4).
Come si esercita il diritto di accesso ?
Su questo argomento si veda in generale il nostro apposito articolo: Il diritto di accesso verso la Pubblica Amministrazione.
La disciplina nella previdenza pubblica e privata
Il diritto di accesso è stato applicato verso l’INPS ma non verso i Fondi Pensione privati (ovvero i Fondi Pensioni complementari) mentre è previsto per le Casse Professionali.
In concreto l’INPS ha emanato un proprio apposito Regolamento per il diritto di accesso con la sua circolare attuativa, ovvero la Circolare Inps n. 4 del 8/01/2013, con l’Allegato 1 (Modulo di richiesta) e l’Allegato 2 (Costi della richiesta).
Per i Fondi Pensione complementari la situazione è ben diversa.
La Covip (l’Autorità di Vigilanza sui Fondi) ha solo emanato una propria regolamentazione verso se stessa, ovvero che riguarda l’ accesso nei confronti della la stessa COVIP (vai al sito), ma non nei confronti dei singoli Fondi Pensione:
– Deliberazione del 28 novembre 2008 (Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
– Deliberazione del 14 dicembre 2016 (Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico ai dati, alle informazioni e dai documenti detenuti dalla COVIP).
La Covip però non ha emanato una normativa secondaria che obbligasse i Fondi Pensione ad adottare Regolamenti sul diritto di accesso a favore degli iscritti.
La Direttiva Europea 2016/2341 (c.d. IORPP2) sulla trasparenza nei Fondi Pensione
Per fortuna è stata emanata la Direttiva Europea 2016-2341 del 14 dicembre 2016 sui Fondi Pensione, (c.d. Direttiva IORP II) “relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali”, che prevede a carico dei Fondi Pensione più controlli e più obblighi di trasparenza, ed attribuisce a favore degli iscritti più diritti di informazione.
La Direttiva (su cui si veda il nostro articolo “La Direttiva UE 2016/2341 sui Fondi Pensione è stata recepita in Italia”) è stata recepita con Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2018 n. 147, che quindi ha modificato profondamente il Decreto Legislativo 252/05 (c.d. Decreto Maroni), ed ha esteso i diritti all’informazione ed al controllo da parte degli iscritti al Fondo Pensione (sia pensionati che iscritti ancora in servizio).
Il suddetto Decreto Leg.vo 147/2018 è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
Sulla base di questo Decreto Legislativo 13 dicembre 2018 n. 147 è stata tardivamente emanata la Delibera Covip del 22 dicembre 2020, su cui si veda il nostro apposito articolo “La trasparenza nei Fondi Pensione e i diritti degli iscritti dopo il 31 luglio 2021”.
La sentenza del TAR del Lazio sull’INPGI
Il caso in esame
I Fondi Pensione italiani non hanno mai brillato per trasparenza verso gli iscritti.
Questa sentenza del 2019 del TAR del Lazio (TAR Lazio sentenza n.11793 del 2019) è invece una boccata di aria fresca, che riconosce finalmente agli iscritti il diritto di accesso agli atti amministrativi del loro Fondo, ancorchè privato.
La questione esaminata dal TAR del Lazio era molto pratica: l’ INPGI aveva messo in vendita degli alloggi di sua proprietà a favore dei suoi iscritti, che già li abitavano come inquilini. Il prezzo doveva essere stabilito in apposite perizie immobiliari consegnate all’INPGI, che però non voleva consegnarle agli inquilini.
Gli inquilini contestarono il prezzo loro richiesto, e chiesero di poter aver accesso alle perizie, in base alla legge 241/90 sugli atti amministrativi.
L’ INPGI si oppose alla consegna delle perizie immobiliari e contestò l’applicabilità della Legge 241/90 sostenendo di essere un soggetto privato escluso da questa legge.
Al contrario il TAR del Lazio ha ritenuto che un Fondo Pensione, sebbene diverso dall’INPS e “privatizzato”, sia un soggetto privato che esercita un’attività di pubblico interesse, e che quindi finisce per essere coinvolto negli stessi obblighi di trasparenza che ha la Pubblica Amministrazione, con il conseguente diritto dei suoi iscritti all’accesso ai suoi atti amministrativi.
I passaggi più significativi della motivazione:
- L’Inpgi è affidatario di gestione di attività di pubblico interesse. In materia di accesso agli atti, come da prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, possono essere oggetto della pretesa sia i documenti, posseduti da qualsiasi amministrazione e da soggetti a esse equiparate, con i quali si estrinseca il potere autoritativo, sia quelli che, di contro, abbiano natura privatistica, ma solo qualora ineriscano all’attività di pubblico interesse perseguita dal soggetto passivo (Cons. Stato 1213/2017; Cons. Stato 1261/2017).
- Nel caso di specie, si tratta di un iscritto all’istituto previdenziale che chiede di accedere ad atti relativi alla gestione del patrimonio del medesimo istituto. Il patrimonio dell’istituto costituisce lo strumento mediante il quale è esercitata l’attività di pubblico interesse dello stesse e, quindi, deve ritenersi sussistente il nesso di strumentalità tra gli atti dei quali è richiesta l’ostensione e la posizione del singolo iscritto alla cassa.
- La disciplina dell’accesso agli atti amministrativi non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata. La legittimazione all’accesso va quindi riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
- Si deve ancora ribadire che la gestione dei fondi e del patrimonio dell’ente previdenziale costituisce senz’altro un’attività di pubblico interesse (cfr. sentenza citata del Consiglio di Stato 696/2016, par. 6.6.), così come la perizia dell’esperto non può tradursi in un rapporto meramente privatistico, ma ha una indubbia connotazione pubblicistica, perché la redazione della perizia influisce sull’operazione di acquisto del bene.
La sentenza per esteso è scaricabile cliccando qui: TAR Lazio sentenza n.11793 del 2019
Normativa utile
Norme di legge
- Legge n. 241 del 1990 – articoli 22 e segg.
- Regolamento sul diritto di accesso – DPR n.184 del 12 aprile 2006
- Decr. Leg.vo n. 33 del 2013
- Decr. Leg.vo n. 97 del 2016
Normativa Covip
– Deliberazione del 28 novembre 2008 (Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
– Deliberazione del 14 dicembre 2016 (Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico ai dati, alle informazioni e dai documenti detenuti dalla COVIP).
Normativa Inps
- Regolamento per il diritto di accesso – Determina n. 366 del 5 agosto 2011
- Circolare Inps n. 4 del 8/01/2013
- Messaggio INPS del 28 aprile 2017 n. 1805 – Diritto di accesso
Link utili
Il diritto di accesso verso la Covip
La trasparenza nei Fondi Pensione e i diritti degli iscritti dopo il 31 luglio 2021
Il diritto di accesso verso la Pubblica Amministrazione
Il diritto di accesso dei soci secondo il codice civile