Sommario:
Quali sono i nuovi diritti degli iscritti ?
Quali sono i diritti degli iscritti in tema di trasparenza dei Fondi Pensione dopo il 31 luglio 2021 ?
E qual è il fondamento giuridico di tali diritti ?
In pratica tutti gli iscritti hanno diritto ad avere:
– a titolo individuale un prospetto analitico di calcolo della loro pensione e del loro zainetto;
– a titolo collettivo la copia dei bilanci del Fondo e le notizie significative sul suo andamento.
Questa normativa si applica ai Fondi Pensione ma non ai Fondi Sanitari, per i quali però trattiamo l’argomento in altri articoli in corso di pubblicazione.
La Direttiva Europea
Occorre ricordare che questi diritti trovano origine nella nuova Direttiva Europea 2016/2341 del 14 dicembre 2016 c.d. IORP 2.
A questa Direttiva Europea abbiamo dedicato sul sito vari articoli, ed in particolare: “La riforma dei Fondi Pensione del 2020: la Direttiva Europea e le novità in Italia“.
Le norme di legge in Italia
Questa Direttiva Europea è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2018 n. 147, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2019 ed ha modificato profondamente il Decreto Legislativo 252/05 (c.d. Decreto Maroni), introducendo rilevanti novità per quanto attiene a:
- Art. 13-bis: Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
- Art. 13-ter: Informazioni ai potenziali aderenti
- Art. 13-quater: Informazioni periodiche agli aderenti
- Art. 13-quinquies: Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
- Art. 13-sexies: Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite
- Art. 13-septies: Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
La (tardiva) Delibera della Covip
Questi diritti degli iscritti sono già in vigore dal 1° febbraio 2019 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva Europea), senza alcuna necessità giuridica che debbano prima essere “ribaditi” dalla Covip.
Tuttavia la Covip ha ritenuto opportuno introdurre (con i suoi poteri di normazione secondaria) una sua Delibera attuativa, che avrebbe dovuto dare attuazione a tali diritti ed introdurre una modulistica uniforme per tutti i Fondi.
Questo in linea di principio sarebbe perfettamente legittimo, poichè l’art. 19, comma 2, lett. g), n. 3), del Decreto Leg.vo n. 252/2005 attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari e quello di elaborare, a tale fine, appositi schemi.
Va tenuto comunque ben presente che la Covip non ha alcun potere di derogare alle leggi (e meno che mai ad una Direttiva Europea), tenendo anche conto del fatto che le sue Delibere, benchè pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, non vengono prima recepite in un Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, a differenza di quanto avviene per le Casse Professionali privatizzate.
La giurisprudenza ha già riconosciuto il potere del Giudice di disapplicare le Delibere della Covip (sentenza n. 557/2011 emessa dalla Corte d’Appello di Torino, Sez. Lavoro, all’udienza del 10 maggio 2011, depositata il 24 maggio 2011).
Inoltre la Covip su questo tema della trasparenza è stata in clamoroso ritardo, ed ha poi effettuato un intervento solo parziale:
- la legge era in vigore dal 1° febbraio 2019, ma nulla è stato fatto;
- solo il 22 dicembre 2020 è stata finalmente adottata la Delibera;
- subito dopo la Delibera è stata purtroppo prorogata con successiva Delibera del 25 febbraio 2021, su pressante richiesta delle Banche e dell’Assoprevidenza;
- quindi la Delibera è finalmente entrata in vigore dal 31 luglio 2021 (guarda caso il Fondo Unicredit ha ultimato la sua offerta di “zainetti” il 15 luglio 2021, ed ha potuto operare senza alcun vincolo della Covip).
Il testo completo aggiornato della Delibera del 22 dicembre 2020 è scaricabile cliccando qui, unitamente alle Istruzioni sulla trasparenza.
Il comportamento dei Fondi dopo il 31 luglio 2021
Nel momento in cui scriviamo (23 settembre 2021) la situazione concreta pare essere la seguente:
- il termine fissato dalla Covip per l’invio delle informazioni agli iscritti è scaduto il 31 luglio 2021;
- I Fondi Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo ai primi di agosto 2021 hanno inviato agli iscritti il modulo predisposto dalla Covip per i Fondi a contribuzione definita, e lo hanno impropriamente inviato anche per i Fondi a prestazione definita;
- I Fondi Pensione del Gruppo Unicredit non hanno ancora inviato nulla ai loro iscritti.
Su questa situazione concreta si possono fare due osservazioni:
- il modulo adottato è stato quello predisposto dalla Covip per i Fondi a contribuzione definita, ed è stato impropriamente inviato anche per i Fondi a prestazione definita, omettendo ogni dato relativo al calcolo della pensione in base alla retribuzione pensionabile (che quindi rimane un oggetto misterioso):
- tutti coloro che NON percepiscono una rendita mensile non hanno ricevuto alcuna comunicazione. Questo a prima vista può sembrare coerente, ma si presta a due penetranti osservazioni:
- coloro che hanno una rendita mensile pari a zero (perchè nel loro caso la attuale pensione INPS è superiore a quella integrativa) sono comunque iscritti al Fondo, ed hanno diritto a maggior ragione a queste informazioni, sia per poter verificare l’esattezza del calcolo, e sia perchè la pensione INPS potrebbe essere modificata (soprattutto con riferimento alle reversibilità) e quindi far maturare un diritto ad importo mensile che oggi è solo quiescente;
- coloro che hanno zainettato possono aver conservato un diritto condizionato a ricevere delle plusvalenze, e quindi sono tuttora iscritti al Fondo, con una posizione che deve essere ben specificata (ad esempio gli ex dipendenti della ex Cr Padova e Rovigo).
La modulistica della Covip
In ogni caso, la Covip ha predisposto una modulistica solo parziale, per i soli Fondi a contribuzione definita, e non per quelli preesistenti a prestazione definita.
Inoltre, non vi è nessuna specifica modulistica per gli zainetti.
Questo non significa affatto che gli iscritti a questi Fondi non abbiano alcun diritto a ricevere le informazioni che comunque sono previste dalla Direttiva Europea e dalla Legge, ma significa solo che non vi è una modulistica uniforme predisposta dalla Covip.
Il nostro Studio è a disposizione per fornire la modulistica di richiesta al Fondo Pensione.
La modulistica della Covip in tema di trasparenza
In allegato alla Delibera del 22 dicembre 2020 vi è un’ampia modulistica (clicca qui), consultabile in forma completa sul sito della Covip.
Qui nel nostro sito ne riportiamo una selezione:
1 – Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione (della rendita) – (anche in word)
2 – Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo – (anche in word)
3 – Nota informativa per i potenziali aderenti – (anche in word)
4 – Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni in capitale e rendita – (anche in word)
5 – Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita (zainetti, riscatti e anticipazioni) – (anche in word)
L’esclusione dalla modulistica dei Fondi preesistenti a prestazione definita
Purtroppo la modulistica della Covip riguarda i soli Fondi a contribuzione definita e non i Fondi preesistenti a prestazione definita.
Si tratta di una vera assurdità, peraltro esplicitamente confessata dalla Covip nella sua Delibera, che qui trascriviamo sul punto:
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI
Ambito di applicazione
Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano alle seguenti forme pensionistiche complementari:
— fondi pensione negoziali;
— fondi pensione aperti;
— piani individuali pensionistici (PIP);
— i fondi pensione preesistenti di cui all’art. 20, comma 1, del decreto n. 252/2005, in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita, con almeno 1.000 aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
I fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con meno di 1.000 aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente e quelli a prestazione definita, o con una sezione a prestazione definita, a prescindere dal numero degli aderenti, trasmettono almeno le informazioni previste nell’art. 13-quater, comma 2, del decreto n. 252/2005, e nell’art. 13-sexies, commi 1 e 2, del decreto n. 252/2005.
I fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con meno di 1.000 aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente trasmettono altresì le informative di cui alla lettera C e D.
I fondi pensione preesistenti trasmettono altresì l’informativa di cui all’art. 13-bis, comma 3, del decreto n. 252/2005.
Sono esonerati dall’obbligo i fondi pensione preesistenti rivolti esclusivamente a beneficiari e/o iscritti differiti.
Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche dell’Unione europea di cui all’art. 15 –ter, comma 1, del decreto n. 252/2005.
La normativa di legge (Decr. Leg.vo 252/2005)
Per il testo completo del Decr. Leg.vo 252 del 2005 (Decreto Maroni) clicca qui.
Articolo 13 bis – Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
- Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:
- il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all’Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;
- i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;
- le informazioni sul profilo di investimento;
- la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
- le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;
- i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
- se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;
- la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
- le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
- qualora l’aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.
- Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un’opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell’opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.
- Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.
Articolo 13 ter – Informazioni ai potenziali aderenti
- I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:
- le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
- le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
- le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;
- dove sono disponibili ulteriori informazioni.
- Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonchè le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.
- Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.
Articolo 13 quater – Informazioni periodiche agli aderenti
- Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell’aderente alla fine dell’anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».
- Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
- i dati personali dell’aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell’età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall’aderente;
- il nome della forma pensionistica complementare, l’indirizzo di contatto e l’identificazione del comparto a cui è iscritto l’aderente;
- se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
- le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
- le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall’impresa promotrice e dall’aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
- una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
- le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.
- Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull’età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonchè una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.
- Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
- le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
- le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
- le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
- le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
- Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un’opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
- Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all’anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.
- Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.
Art. 13-quinquies (Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento).
1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all’articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile eta’ di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Art. 13-sexies (Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite).
1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell’impresa assicurativa incaricata dell’erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione.
2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un’eventuale riduzione dell’importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell’attuazione della decisione.
3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.
Art. 13-septies: Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
- Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:
- sono accurate ed aggiornate;
- sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l’uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
- non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
- sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
- sono redatte in lingua italiana;
- sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.
Il testo della Delibera della Covip del 22 dicembre 2020
Il testo completo consolidato ed aggiornato della Delibera del 22 dicembre 2020 è scaricabile cliccando qui, e di seguito ne trascriviamo il testo, aggiornato con le modifiche introdotte con la Delibera del 25 febbraio 2021 (riportate in corsivo):
Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza
Premessa
- Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);
- Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
- Visto l’articolo 13-bis del decreto n. 252/2005, recante disposizioni circa le informazioni di carattere generale sulla forma pensionistica complementare che devono essere fornite agli aderenti e ai beneficiari;
- Visto l’articolo 13-ter del decreto n. 252/2005, che definisce le informazioni da fornire ai potenziali aderenti;
- Visto l’articolo 13-quater del decreto n. 252/2005, che individua le informazioni periodiche relative alla posizione individuale degli aderenti;
- Visto l’articolo 13-quinquies del decreto n. 252/2005, che regola l’informativa da effettuarsi durante la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui al sopra richiamato articolo 13 – quater;
- Visto l’articolo 13-sexies del decreto n. 252/2005, che disciplina l’informativa da rendere ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite;
- Visto l’articolo 13-septies del decreto n. 252/2005, in base al quale sono individuati i principi di carattere generale cui devono uniformarsi le informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari;
- [omissis ];
- Vista la deliberazione del 29 luglio 2020, con la quale la COVIP ha emanato le “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto n. 252/2005, dal decreto n. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”;
- Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 10 febbraio 2020;
DELIBERA
a) l’adozione delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”;
b) la presente deliberazione e le allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito web della stessa ed entrano in vigore il 1° maggio 2021, fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere c), d), d-bis), d-ter), d-quater), e) e f);
c) il termine per la predisposizione della ‘Nota informativa’ in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione III delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” è fissato, in fase di prima applicazione, al 31 maggio 2021. Entro lo stesso termine la Nota informativa è depositata presso la COVIP. Per i fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo, il termine di cui sopra è fissato, in fase di prima applicazione, al 30 giugno 2021.
Dal 1° maggio 2021 e fino ai termini indicati dai periodi precedenti possono continuare ad essere utilizzati, per la raccolta delle adesioni, i documenti informativi già in uso alla data del 30 aprile 2021, redatti sulla base delle deliberazioni e delle circolari COVIP di cui alla lettera g), numeri 3), 4, 5), 6), 10), 11) e 18) e le previsioni e disposizioni, in materia di nota informativa, contenute nelle deliberazioni e circolari COVIP, di cui alla lettera h) della presente Deliberazione.
d) per l’anno 2021, l’informativa periodica agli aderenti è trasmessa entro il 31 luglio 2021, in conformità alle disposizioni relative al “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”.
d-bis) le disposizioni relative al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle liquidazioni effettuate a partire da tale data. Alle liquidazioni di prestazioni effettuate anteriormente alla predetta data continuano a trovare applicazione le previsioni di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”, e successive modificazioni;
d-ter) le previsioni relative al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle conversioni in rendita effettuate a partire da tale data;
d-quater) le previsioni relative al “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021
e) il termine per la predisposizione del sito web – area pubblica, di cui alla Sezione VI delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” è fissato al 28 febbraio 2021;
I documenti, le informazioni e gli strumenti individuati dalla citata Sezione VI, al paragrafo 3.1, devono essere oggetto di pubblicazione sul sito web – area pubblica entro il 31 luglio 2021, ad eccezione delle informazioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione, di cui al Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310, la cui pubblicazione resta fissata al 28 febbraio 2021
f) il termine per la predisposizione del sito web – area riservata, di cui alla Sezione VI delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” è fissato al 30 giugno 2022;
Abrogazioni di precedenti Deliberazioni e Circolari
g) Fermo restando quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo, e dalla lettera d-bis), secondo periodo, dalla data del 1° maggio 2021 sono abrogate le seguenti deliberazioni e circolari COVIP:
- deliberazione del 22 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017, recante “Modifiche alla Deliberazione del 22 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti”;
- deliberazione del 22 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017, recante “Modifiche alla Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”;
- deliberazione del 22 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78, del 3 aprile 2017, recante “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252” nella parte relativa allo Schema di Nota informativa;
- circolare del 22 marzo 2017, n. 1175, recante “Nuove disposizioni in materia di raccolta delle adesioni e informativa agli iscritti. Chiarimenti operativi”;
- deliberazione del 25 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137, del 14 giugno 2016, recante “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 ” nella parte relativa allo Schema di Nota informativa;
- deliberazione del 1° aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 83, del 10 aprile 2015 recante “Modifiche alla Nota metodologica per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi di cui alla Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa”;
- circolare del 13 giugno 2014, n. 3904, recante “Investimenti in parti di Oicr. Trattamento dei costi”;
- circolare del 16 luglio 2014, n. 4842, recante “Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa. Utilizzo di un supplemento”;
- circolare del 16 settembre 2013, n. 5854, recante “Fondi pensione preesistenti. Istituzione del sito internet ”;
- circolare del 17 febbraio 2012, n. 648, recante “Turnover di portafoglio. Regole di calcolo dell’indicatore”;
- deliberazione del 27 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293, del 17 dicembre 2012, recante “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante “Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: Stima della pensione complementare”;
- circolare del 7 febbraio 2011, n. 539, recante “Disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti”. “Chiarimenti sulla comunicazione periodica”;
- circolare del 25 marzo 2011, n. 1297, recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti” Chiarimenti sulla “Comunicazione periodica”;
- circolare del 21 aprile 2011, n. 2190, recante “Fondi pensione preesistenti. Comunicazione periodica e altri adempimenti informativi. Chiarimenti sulle modalità di trasmissione”;
- circolare del 1° febbraio 2010, n. 376, recante “Disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti diffuse per la pubblica consultazione in data 23 novembre 2009 ”;
- deliberazione del 22 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186, dell’ 11 agosto 2010, recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”;
- circolare del 24 febbraio 2009, n. 1272, recante “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare. Indicazioni per la diffusione delle stime personalizzate”;
- deliberazione del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 18 febbraio 2008, recante “Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare””;
- circolare del 6 marzo 2007, n. 1248, recante “Precisazioni relative ai contenuti dei moduli per la raccolta delle adesioni”;
- deliberazione del 21 marzo 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73, del 28 marzo 2007, recante “Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”;
h) Fermo restando quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo, dalla data del 1° maggio 2021 sono, inoltre, abrogate le seguenti previsioni contenute, come di seguito specificato, in deliberazioni e circolari COVIP:
- le previsioni in materia di Nota Informativa contenute nella circolare dell’8 febbraio 2018, n. 888, recante “Art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 – Modifiche recate al Decreto Leg. 5 dicembre 2005, n. 252 ”;
- le previsioni in materia di Nota Informativa contenute nella circolare del 7 marzo 2018, n. 1598, recante “Art. 1, commi 171 e 172 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 – Chiarimenti applicativi”;
- le previsioni in materia di Nota Informativa contenute nella circolare del 12 luglio 2018, n. 4216, recante “Adeguamenti degli Statuti, Regolamenti e Note informative alla Circolare Covip n.888 dell’8 febbraio 2018, relativa alle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 168 e 169, della Legge 205/2017 al Decreto lgs. 252/2005. Anomalie riscontrate”;
- le disposizioni relative allo Schema di Nota Informativa contenute nella deliberazione del 31 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271, del 21 novembre 2006, recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 ”.
Il Presidente: PADULA
Nota del 1° dicembre 2020, nella attesa della Delibera Covip
L’art. 19, comma 2, lett. g), n. 3), del Decreto Leg.vo n. 252/2005 attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari e quello di elaborare, a tale fine, appositi schemi.
Si attendono quindi le prossime Direttive della Covip.
Per la verità esiste già un testo di queste Direttive della Covip, del 10 febbraio 2020, e che però sono ancora in fase emanazione.
Sennonchè questo testo tarda ad essere emanato, e ci pare che ci sia una certa resistenza a rendere effettivi i nuovi diritti degli iscritti.
Basti considerare che la stessa Covip, in un suo Comunicato stampa, ha sminuito la portata innovativa della Riforma su questo punto (“Le nuove disposizioni normative intervengono in un ordinamento già fortemente improntato ai principi di chiarezza e trasparenza verso i potenziali aderenti e gli iscritti”).
Sulla stessa linea anche Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza, secondo cui “la tematica della trasparenza è forse la meno significativa per il nostro Paese: le forme di previdenza complementare in Italia già oggi si connotano per praticare un livello decisamente elevato di comunicazione e informazione”.
Non ci pare proprio che sia così, poichè spesso oggi gli iscritti ai Fondi neppure riescono ad ottenere un prospetto di calcolo della loro pensione o del loro zainetto.
E’ quindi veramente auspicabile che al più presto vengano emanate queste norme, già pronte, fermo restando che i diritti degli iscritti sono comunque già in pieno vigore, poichè la Direttiva Europea, e lo stesso Decr. Leg.vo 147/18 non sono certo condizionati al benestare e all’approvazione della Covip.
Link utili
Il diritto di accesso verso la Covip
Il diritto di accesso verso la Pubblica Amministrazione
Il diritto di accesso nei Fondi Pensione
Il diritto di accesso dei soci secondo il codice civile
Normativa utile
Norme di legge
- Legge n. 241 del 1990 – articoli 22 e segg.
- Regolamento sul diritto di accesso – DPR n.184 del 12 aprile 2006
- Decr. Leg.vo n. 33 del 2013
- Decr. Leg.vo n. 97 del 2016
Normativa Covip
– Deliberazione del 28 novembre 2008 (Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
– Deliberazione del 14 dicembre 2016 (Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico ai dati, alle informazioni e dai documenti detenuti dalla COVIP).