Sommario:
Cosa succede se un Fondo Pensione si trova in una situazione di squilibrio ?
Il Fondo viene commissariato e poi va in fallimento ?
E cosa succede del patrimonio e dei diritti degli iscritti ?
Interviene lo Stato ?
Vediamo di capire cosa dice la legge.
Cos’è lo squilibrio del Fondo ?
E’ l’incapacità di pagare le future pensioni, anche se magari per un pò di tempo riuscirà ancora a farlo per qualche anno.
Su questo problema abbiamo scritto un apposito articolo: Lo squilibrio dei Fondi Pensione, nonchè, sugli asseriti poteri delle c.d. Fonti Istitutive, si veda anche “Le Fonti Istitutive e i loro poteri nel caso di squilibrio dei Fondi Pensione“.
Lo squilibrio del Fondo Pensiomne è il presupposto della apposita procedura prevista dalla legge.
Vediamola.
La procedura prevista dalla legge
nel caso di squilibrio del Fondo Pensione
La disciplina di legge è contenuta nell’art. 15 del Decr. Leg.vo 252 del 2005, ai commi 4 e 5:
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
Si tratta pertanto della procedura che normalmente è prevista per le Banche in crisi, che però viene applicata ai Fondi Pensione, con i poteri di vigilanza attribuiti alla Covip (anzichè alla Banca d’Italia).
Occorre pertanto distinguere due fasi:
- Il Commissariamento (ovvero l’Amministrazione Straordinaria)
- La successiva Liquidazione Coatta Amministrativa
Il Commissariamento (ovvero l’Amministrazione Straordinaria)
Apertura
Viene disposta dalla COVIP, mediante scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle banche (con sospensione delle funzioni delle assemblee e degli altri organi), quando (art. 70 comma 1) ricorre una di queste ipotesi:
- Quando ricorrono violazioni o irregolarità ex art. 69-octiesdecies , co. 1, lett. b)
- Quando sono previste gravi perdite del patrimonio
- Quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria
I soggetti
Con il provvedimento di scioglimento (che viene pubblicato per estratto in G.U. ex art. 70, co. 4) la COVIP nomina (art. 71):
- Uno o più commissari straordinari, che esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri che spettano normalmente all’organo amministrativo ai sensi del c.c., salvo che sia diversamente specificato nell’atto di nomina (art. 72, Co. 1); in particolare a loro spettano, salvo diversamente stabilito dalla COVIP, i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudenza gestione (art. 72, Co. 1-bis). Nell’esercizio delle loro funzioni, i commissari sono pubblici ufficiali.
- Un comitato di sorveglianza, composto da 3 a 5 membri, che nomina il proprio presidente a maggioranza dei voti. Il comitato esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla normativa del presente decreto o dalle disposizioni della Banca d’Italia (art. 72, co. 2).
A costoro si applicano i requisiti di onorabilità ex art. 26; i commissari devono inoltre avere le competenze necessarie e non essere in conflitto di interesse (art. 71, co. 6).
La COVIP può in ogni momento revocarli o sostituirli oppure modificarne compiti e poteri (art. 72, co. 2-bis).
Durata
Le funzioni degli organi straordinari iniziano con l’insediamento (presa in consegna dell’azienda con sommario processo verbale ai sensi dell’art. 73, co. 1) e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (art. 72 co. 3).
L’amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che sia previsto termine diverso (art. 70, co. 5) e può essere prorogata per uguale periodo anche più di una volta se persistono i presupposti del co. 1 (del provvedimento di proroga è fatta pubblicazione in G.U.).
Il funzionamento degli organi straordinari
- Non si applica l’art. 2409 c.c.: se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, l’organo con funzioni di controllo o i soci abilitati dal codice/statuto alla denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla COVIP, che decide con provvedimento motivato (art. 70, Co. 7).
- La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave e le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della COVIP (art. 72, Co. 9)
- Il potere di convocare l’assemblea dei soci e degli altri organi sospesi ex art. 70, co 2 e di stabilire l’ordine del giorno spetta esclusivamente ai commissari, previa approvazione della COVIP (art. 72, co. 6)
- L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri degli organi disciolti, del direttore generale nonché del revisore dei conti spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della COVIP; tali azioni sono eventualmente proseguite dagli organi succeduti all’amministrazione straordinaria, che devono riferire alla COVIP (art. 72, co. 5)
- se ricorrono circostanze eccezionali i commissari possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca [qui il Fondo Pensione] ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti con provvedimento assunto sentito il comitato di sorveglianza e autorizzato dalla COVIP. Durante la sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti, né possono essere iscritte ipoteche su immobili o acquistati altri diritti di prelazione, se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all’inizio della sospensione. La sospensione NON costituisce stato d’insolvenza (art. 74)
- i commissari e il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull’attività svolta da trasmettere alla COVIP a intervalli periodici stabiliti nell’atto di nomina o successivamente.
Chiusura della procedura di Commissariamento
- I commissari e il comitato di sorveglianza trasmettono alla COVIP gli ultimi rapporti sull’attività (art. 75)
- della chiusura dell’amministrazione straordinaria è data notizia mediante avviso in G.U. (art. 75)
- la chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fine al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che va approvato dalla COVIP entro 4 mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. l’esercizio cui si riferisce il bilancio costituisce unico periodo di imposta. Entro un mese dall’approvazione della COVIP, gli organi subentranti presentano la dichiarazione di redditi relativa a detto periodo.
- Prima della cessazione delle loro funzioni, i commissari straordinari provvedono alla ricostituzione degli organi di amministrazione ordinaria.
La Liquidazione Coatta Amministrativa
La dichiarazione dello stato di insolvenza
Quando la Banca (ma in questo la legge si riferisce al Fondo Pensione) sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il Tribunale dichiara l’insolvenza (oltre che su istanza dei creditori, del pm o d’ufficio) anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti questi, la COVIP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 296 del D. Lgs n. 14/2019 (art. 82, Co. 1).
La dichiarazione di insolvenza produce gli effetti di cui all’art. 298 del D. Lgs n. 14/2019.
L’apertura della procedura di Liquidazione
Il Ministero del Lavoro, su proposta della COVIP, può disporre con decreto la LCA (Liquidazione Coatta Amministrativa) anche quando sia in corso l’Amministrazione Straordinaria (ovvero il Commissariamento). Il decreto è pubblicato per estratto sulla G.U (art. 80).
I soggetti
La COVIP nomina (art. 81):
- Uno o più commissari liquidatori, che possono essere anche società o altri enti. Essi hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le sue azioni e procedono alle operazioni di liquidazioni; nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali (art. 84 Co. 1). A loro spetta (sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione COVIP) l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo, del direttore generale e del revisore dei conti (art. 84, Co. 5).
- Un comitato di sorveglianza composta da 3 a 5 membri con presidente nominato a maggioranza dei voti. Il comitato assiste i commissari, controlla il loro operato e fornisce pareri nei casi previsti dal presente decreto o dalle disposizioni della COVIP (art. 84, Co. 2).
Il provvedimento di nomina è pubblicato per estratto sul sito web della COVIP (art. 81, Co. 2). La COVIP può emanare direttive e limitare o specificare i poteri e le funzioni degli organi liquidatori. I membri degli organi sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle direttive della COVIP (art. 84, Co. 3).
Gli effetti del decreto di apertura della LCA
Dalla data di insediamento dei liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data del provvedimento che dispone LCA sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi; si producono altresì gli effetti previsti dagli artt. 142, 144, 145, 165 e dal titolo V capo I sez. II e V del D. Lgs n. 14/2019. La compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima della disposizione della LCA (art. 83).
Lo stato passivo
L’accertamento dei crediti
- Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a mezzo PEC o raccomandata a ciascun creditore (nonché ai titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al d.lgs. 58/1998) l’indirizzo PEC della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno dalle scritture contabili (con riserva di eventuali contestazioni), con contestuale invito a indicare il proprio recapito PEC (art. 86 Co. 1 e 2). Nei casi in cui le risorse liquide non siano ritenute sufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione (casi ex art. 92-bis), i commissari , sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere a tali comunicazioni anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione in G.U. o in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo depositato presso la sede della società o comunque altrimenti messo a disposizione degli aventi diritto (art. 86, Co. 2-bis).
- Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari di diritti reali possono presentare o inviare alla PEC della procedura i loro reclami, allegando la documentazione giustificativa (art. 86, Co. 4).
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto LCA i creditori e i titolari di diritti reali che non abbiano ricevuto la comunicazione dai liquidatori devono richiedere mediante raccomandata A/R il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando la documentazione giustificativa e indicando l’indirizzo PEC dove ricevere le comunicazioni della procedura.
Il deposito dello stato passivo
- Dopo 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto LCA e entro i 30 giorni successivi, i liquidatori, sentiti i cessati amministratori della banca, presentano alla COVIP l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando diritti prelazione e il loro ordine, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti reali e di coloro cui è negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari previsti dal TU finanza sono iscritti in separata sezione dello stato passivo. (art. 86, Co. 6)
- Nel medesimo termine, i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti reali e dei soggetti cui è stato negato il credito. (art. 86, Co. 7). A questi ultimi viene altresì comunicata la decisione dei liquidatori a mezzo PEC (art. 86, Co. 8).
- Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso con pubblicazione su G.U. (art. 86, Co. 8).
Le eventuali opposizioni allo stato passivo
- Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in G.U. (o dal ricevimento della comunicazione di rigetto per mezzo PEC se ricevuta) i soggetti possono proporre opposizione allo stato passivo depositando in cancelleria il ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206 Co. 2 e ss del D. Lgs n. 14/2019 (art. 87, Co. 1 e 2).
- Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari di diritti reali che non abbiano ricevuto comunicazione di rigetto delle proprie pretese e che non risultino inclusi nello stato passivo possono chiedere di far valere i propri diritti proponendo altresì opposizione. Decorsi 6 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di deposito in G.U., le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile. (art. 89)
- Le cause di opposizione relative alla stessa liquidazione sono assegnate ad un unico giudice relatore (art. 87, Co. 3). Le decisioni in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive (art. 88 Co. 3)
Le restituzioni e i riparti
- I commissari procedono alle restituzioni dei beni e degli strumenti finanziari e alla ripartizione dell’attivo liquidato secondo l’ordine di cui all’art. 221 del D. Lgs n. 14/2019, ma con le deroghe previste dall’art. 91, Co. 1-bis del presente TU bancario.
- I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della COVIP, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili, purché ciò non pregiudichi la possibilità della definitiva assegnazione delle quote (art. 91, Co. 4 e 5)
- In presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, i commissari accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi o in caso contrario della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto. (art. 91 Co. 6).
- Le domande presentate oltre i termini dell’art. 86 Co. 4 e 5 fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o dopo il deposito dello stato passivo dal giudice in sede di opposizione. (art. 91 Co. 8). Chi propone insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 89 concorrono ai riparti e alle restituzioni che vengano eseguiti dopo la presentazione del ricorso (art. 91 co 9). In entrambi questi casi, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni cui si riferiscono non siano già stati alienati (art. 91 Co. 10)
Gli adempimenti finali
- Liquidato anche in parte l’attivo e prima dell’ultimo riparto/restituzione, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto (+ relazione propria e del comitato di sorveglianza) alla COVIP che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. (art. 92 Co. 1)
- Del deposito del piano di riparto è data comunicazione a creditori e clienti ammessi al passivo, nonché pubblicazione in G.U. (art. 92 Co. 2)
- Entro 20 giorni dalla pubblicazione in G.U. gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’art. 87 sull’opposizione allo stato passivo. (art. 92 Co. 3).
- Decorso il termine senza che siano state proposte contestazioni oppure definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale ai sensi dell’art. 91. (art. 92 Co. 4)
- Quando la LCA è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 92-bis del presente TU bancario.
Il concordato di liquidazione
- In qualsiasi strato della LCA, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi del 264 Co. 2 D. Lgs n. 14/2019, con il parere degli organi liquidatori possono proporre concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta deve essere autorizzata dalla COVIP. (art. 93 Co. 1) e deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie (art. 93 Co. 2)
- La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La COVIP può stabilire altre forme di pubblicità (art. 93 Co. 4)
- Entro 30 giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria e comunicato al commissario. (art. 93 Co. 5)
- Il tribunale decide con decreto motivato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime della COVIP. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancellerie e comunicato ai commissari e agli opponenti. Si applica l’art. 257 del Lgs n. 14/2019. (art. 93 Co. 6)
- Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’art. 91 (art. 93 Co. 7)