Come si calcola la tassazione dello zainetto?


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La tassazione del c.d. “zainetto” (ovvero della conversione della rendita pensionistica mensile in un capitale una tantum ), è assai complessa, perchè la somma spettante va divisa in tre segmenti (c.d. montanti), e ciascuno di essi ha una sua regolamentazione.

Infatti quando le leggi sulla tassazione sono state modificate, il nuovo meccanismo è entrato in vigore solo per il futuro, ma non per il passato.
In pratica se io oggi percepisco uno zainetto maturato negli ultimi 35 anni, oggi si applicheranno i vecchi criteri di tassazione vigenti di volta in volta in ognuno dei singoli periodi di maturazione. Si tratta di tre periodi:
– fino al 2000;
– dal 2001 al 2006;
– dal 2007 in poi.
Quindi le vecchie normative (ad esempio quella fino all’ anno 2000) rimangono applicabili (per “ultrattività”) fino a quando vi sarà un pensionato che aveva iniziato a lavorare prima dell’ anno 2000.
In pratica, per applicare le regole sulla tassazione occorre conoscere tre normative diverse relative ai tre diversi periodi.
Per i tre periodi le regole sono le seguenti:

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
IN CAPITALE (“zainetti”)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007

Montante fino al 31/12/2000 (M1)

Circ. A.E. n. 235 del 1998 e
Circ. A.E. n. 14 del 1987

Vecchi iscritti
(ante 28/4/1993)

Aliquota TFR

Nuovi iscritti
(post 28/4/1993)

Aliquota sul c.d “reddito di riferimento” (1)
Montante tra il 01/01/2001
e il 31/12/2006 (M2)

Circ. A.E. n. 29 del 2001 e
Circ. n. 78 del 2001
La ripartizione della quota ante e post 2000 (M1 oppure M2) è a scelta dell’iscritto (Circ. n. 29 del 2001, paragrafo 4.4, a pag. 29)Aliquota determinata dividendo il c.d. Reddito di Riferimento (1) per la relativa aliquota Irpef dell’anno del pagamento dello zainetto (salvo l’opzione per l’aliquota dell’anno 2006, se più favorevole) (2)
Montante dopo il 01/01/07 (M3)
Circ. n. 70 del 2007

 

Aliquota del 15% (con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo fino al 9%)

RILIQUIDAZIONE DELL’IRPEF

La tassazione è ormai definitiva e dal 1° gennaio 2007 non è più soggetta a riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Decr. Leg.vo n. 252 del 2005, all’ art. 21, comma 3).

(Nota 1) Il Reddito di riferimento si calcola con la seguente frazione:

Importo dello zainetto, sommando sia la quota fino al 2000 (M1) che quella dal 2001 (M2)
(da questo importo si debbono decurtare sia i contributi versati dal lavoratore che i redditi già assoggettati a imposta dal Fondo)
___________________________________________________________________________________________________
anni e mesi di anzianità / 12

(Nota 2) Clausola di salvaguardia:

E’ comunque possibile optare per l’aliquota dell’anno 2006, se più favorevole
(Legge 296/06, art. 1, comma 9)

La normativa dei c.d. “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”.

L’ art. 23, comma 7 del Decr. Leg.vo 252/05, si riferisce ai “lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 .

Per questi soggetti (come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012) le prestazioni erogate dai Fondi Pensione vanno divise in tre segmenti (cd. montanti), che prevedono tre diversi criteri di tassazione:
1.         fino al 31 dicembre 2000;
2.         dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
3.         a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il quadro normativo può essere così ricostruito:
1. Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, avente ad oggetto la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha regolato anche la normativa fiscale sulla previdenza complementare.
Le modifiche introdotte, però, non valgono per le prestazioni già maturate in precedenza, poiché testualmente l’ art. 23 del Decreto (Entrata in vigore e norme transitorie), e precisamente al comma 7, lettera b) dispone che :
“b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;” (1)
2. A sua volta la normativa previgente, ovvero il Decr. Leg.vo n. 47 del 2000, all’ art. 12, prevedeva che per le “prestazioni riferibili agli importi maturati” fino al 31 dicembre 2000 si applicassero le norme preesistenti a tale data.
Questo il testo dell’ art. 12 (Decorrenza e disciplina transitoria):
“. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso”. Il testo integrale è riportato in nota (2).

Infine per la specifica questione della riduzione della base imponibile del 12,50%, essendo imponibile solo l’87,50%, vai all’ apposita pagina cliccando qui.

Per conoscere la diversa questione della tassazione sul TFR (trattamento di fine rapporto) clicca qui

Circolari e risoluzioni
in materia di zainetto e pensione complementare

  1. Circolare n. 38 del 29 dicembre 2015: Riforma del processo tributario – Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
  2. Circolare n. 2 del 13 febbraio 2015: Disposizioni in materia di previdenza complementare. Articolo 1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
  3. Circolare n. 9 del 9 marzo 2012: Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative
  4. Risoluzione n. 102 del 26 novembre 2012: Istanza di interpello: sui regimi fiscali applicabili ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000
  5. Risoluzione n. 93 del 24/9/2010: Consulenza giuridica – Previdenza complementare: riduzione base imponibile all’87,5% – modalità di determinazione e rimborso delle maggiori imposte
  6. Risoluzione n. 275 del 2009: Interpello: consulenza giuridica Decr. Leg.vo n. 124/93, art. 13, comma 9 – Previdenza complementare – tassazione rendimenti finanziari – Ante 31/12/2000
  7. Risoluzione n. 259 del 15/10/2009: trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi pensione integrativi costituiti precedentemente all’entrata in vigore del Decr. Leg.vo 124/93
  8. Risoluzione n. 421 del 5/11/2008: interpello: previdenza complementare – art. 14 del Decr. Leg.vo 252/2005
  9. Risoluzione n. 399 del 2008: Istanza di interpello: sull’ interpretazione del Decr. Leg.vo 252/2005: Tassazione delle somme da erogare a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo in vigenza di regimi fiscali differenti
  10. Risoluzione n. 302 del 15/7/2008: Istanza di interpello: BANCA D’ITALIA – Decr. Leg.vo 124/93 – tassazione delle prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all’87,50%
  11. Risoluzione n. 301 del 15/7/2008: Istanza di interpello: INPS – Decr. Leg.vo 124/93 – Fondi gestiti dall’INPS –  tassazione delle prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all’87,50%
  12. Risoluzione n. 324 del 2007: Interpretazione dell’ art. 19, comma 2, del DPR 917 del 1986
  13. Risoluzione n. 186 del 2007: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal Fondo Integrativo dell’ ENEL ai propri dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
  14. Risoluzione n. 83 del 3 maggio 2007: Istanza di interpello n. 83 del 2007 sull’ interpretazione dell’ art. 17, comma 1, lett. a-bis) del DPR 917 del 1986 – Banco di Sicilia
  15. Circolare n. 70 del 2007: Modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare – Decr. Leg.vo 252 del 2005
  16. Comunicazione n. 26 del 2007: Comunicazione al Contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell’ imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata – Anno 2003
  17. Circolare n. 25 del 26 giugno 2006: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da Fondi Integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70
  18. Risoluzione n. 8 del 18/1/2005: Istanza di interpello: Fondo di previdenza complementare per i dirigenti
  19. Risoluzione n. 136 del 2004: Tassazione delle prestazioni pensionistiche corrisposte ai dipendenti degli Enti Creditizi di cui al Decr. Leg.vo 357/90
  20. Risoluzione n. 30 del 2/3/2004: Tassazione delle prestazioni di previdenza complementare. Riscatti esercitati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dei decreti del Ministero del lavoro 28/4/2000, nn. 157 e 158
  21. Risoluzione n. 299 del 12/9/2002: Istanza di interpello: Artt. 12 e 13 del TUIR – detrazioni d’imposta
  22. Risoluzione n. 295 del 2002: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi pensione integrativi costituiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993
  23. Risoluzione n. 243 del 22/7/2002: Interpello  – istanza
  24. Risoluzione n. 30 del 2002: Istanza di interpello del 2001, presentata dalla Banca XY scparl
  25. Circolare n. 78 del 2001: Disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto, di cui al Decr. Leg.vo n. 47 del 2000 e al Decr. Leg.vo n. 168 del 2001
  26. Circolare n. 29 del 2001: Modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto – Decr. Leg.vo n. 47 del 2000
  27. Risoluzione n. 60 del 9/5/2000: Regime tributario delle prestazioni erogate dalla Cassa di Previdenza dirigenti e impiegati della MCKinsey
  28. Circolare n. 235 del 1998: Disciplina delle forme pensionistiche complementari – Decr. Leg.vo 124/93 – D.L. 31/12/96 n. 669 conv. in L. 28 febbraio 1997 n. 30
  29. Circolare n. 46/E del 1996: Disciplina delle forme pensionistiche complementari – Decr. Leg.vo 124/93 e successive modificazioni ed integrazione – Conguaglio di fine anno
  30. Circolare “Guarino” n. 14 del 1987

NOTE
sui riferimenti normativi

1) Art. 23, comma 7 del Decr. Leg.vo 252/05: Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.

2) Decr. Leg.vo n. 47 del 2000, all’ art. 12: Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonchè, in caso di riscatto parziale di cui all’art. 10, comma 1- bis , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell’art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonchè a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.