La riforma dei Fondi Pensione del 2020: la Direttiva Europea e le novità in Italia


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Cosa cambia ?

Gli obiettivi della Riforma

La nuova Direttiva Europea 2016/2341 del 14 dicembre 2016 c.d. IORP II si pone gli obiettivi di:

  • garantire la sicurezza patrimoniale dei Fondi Pensione, attraverso un miglioramento in termini di governance e di gestione del rischio.
  • garantire la trasparenza ed una corretta informazione agli aderenti ed ai beneficiari;
  • armonizzare la governance dei Fondi Pensione dei paesi membri, al fine di facilitare l’attività transfrontaliera e i trasferimenti di forme pensionistiche.

Le novità nei Fondi Pensione italiani

A seguito della Direttiva Europea c.d. IORP II i Fondi Pensione italiani dovranno:

  • Modificare il loro modello di Governance, in modo da renderlo efficiente, con separatezza delle Funzioni fondamentali ed autonomia dall’Impresa promotrice, evitando conflitti di interesse e che il Fondo Pensione sia gestito di fatto da una sola persona;
  • Rendere trasparente il Fondo Pensione, fornendo agli iscritti il diritto di accesso alle informazioni necessarie, sia  sul Fondo Pensione in generale, che sulla loro posizione individuale (sia prima che dopo il pensionamento);
  • I Bilanci dei Fondi dovranno essere pubblicati ed essere chiari e trasparenti;
  • Nella gestione del Fondo Pensione dovranno essere istituite le Funzioni Fondamentali, con politiche scritte su tali funzioni e su quelle esternalizzate; fra queste è fondamentale la Funzione Attuariale.
  • E’ previsto un sistema efficace di Gestione dei Rischi e la redazione di un documento scritto sulle politiche di gestione degli stessi.

I principi ispiratori della Direttiva Europea IORP II

La Direttiva Europea contiene delle premesse esplicative (i c.d. “Considerando”) che illustrano i principi ispiratori della Riforma, e che possono essere così sintetizzati:

  • “Gli Stati membri dovrebbero tutelare i lavoratori dalla povertà in età avanzata e promuovere sistemi pensionistici integrativi legati ai contratti di lavoro quale integrazione delle pensioni pubbliche”.
  • I Fondi Pensione sono enti pensionistici con un fine sociale che forniscono servizi finanziari. I Fondi Pensione svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell’economia dell’Unione e nell’erogazione di prestazioni pensionistiche sicure.
  • Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che i Fondi Pensione esercitino unicamente le attività di cui alla presente direttiva
  • I Fondi Pensione dovrebbero essere pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e dovrebbero operare secondo il principio di capitalizzazione
  • La persona o l’unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale dovrebbe essere diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell’impresa promotrice per evitare eventuali i conflitti d’interesse con l’impresa promotrice.
  • Possono essere sottoposti a vigilanza non solo i Fondi Pensione stessi, ma anche le entità o società autorizzate a gestirli.
  • Per garantire una vigilanza efficace delle attività esternalizzate a terzi, comprese quelle da essi ulteriormente esternalizzate, è essenziale che le autorità competenti abbiano accesso a tutti i dati rilevanti detenuti dal prestatore di servizi cui sono state esternalizzate le attività.
  • Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l’ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. In generale le poste attive detenute dai Fondi Pensione non possono essere utilizzate per scopi diversi dall’erogazione di prestazioni pensionistiche.
  • I conti annuali e le relazioni annuali dovrebbero essere pubblicati su un sito web, se possibile, o con altre modalità, quali la messa a disposizione di copie su richiesta.
  • I Fondi Pensione dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari a sostegno delle loro decisioni in materia di pensioni e assicurare un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi degli schemi, tra cui preadesione, adesione (compreso il pre-pensionamento) e fase successiva alla pensione. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello delle prestazioni previste, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile.
  • Per gli aderenti l’EPAP dovrebbe elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche contenente le informazioni personali chiave e informazioni generiche relative allo schema pensionistico.
  • I Fondi Pensione dovrebbero informare gli aderenti con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento circa le proprie opzioni di erogazione.
  • Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari siano informati altresì dell’eventuale riduzione dell’importo delle prestazioni dovute, prima dell’applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. Come buona prassi, si raccomanda che I Fondi Pensione consultino i beneficiari prima di adottare una tale decisione.
  • I Fondi Pensione dovrebbero, se del caso, tener conto dell’obiettivo di garantire l’equilibrio intergenerazionale degli schemi pensionistici aziendali o professionali, mirando a un’equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle prestazioni pensionistiche aziendali e professionali.
  • I fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi d’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite sono importanti per la politica d’investimento e i sistemi di gestione del rischio dei Fondi Pensione.

La normativa europea e italiana

La Riforma dei Fondi Pensione nasce in Europa, ma poi viene attuata in Italia, e quindi è articolata in tre distinti provvedimenti normativi, che hanno un ordine gerarchico:

  1. La Direttiva Europea 2016/2341 del 14 dicembre 2016 (c.d. Direttiva IORP II) sui Fondi Pensione “relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali”, che prevede a carico dei Fondi Pensione una serie di controlli e più obblighi di trasparenza, ed attribuisce finalmente a favore degli iscritti più diritti di informazione e di accesso ai dati personali.
    La Direttiva 2016/2341 è nota in Europa come IORP II (institutions for occupational retirement provision II).
    Questa Direttiva ha abrogato la precedente Direttiva Europea in materia (Direttiva 2003/41/CE).
  2. Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2018 n. 147, che ha recepito in Italia la suddetta Direttiva Europea ed ha modificato profondamente il precedente Decreto  Legislativo 252/05 (c.d. Decreto Maroni), ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2019. La legge di delega è stata la Legge 25 ottobre 2017, n. 163  (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017).
  3. La Delibera della Covip del 29 luglio 2020 di attuazione dei suddetti provvedimenti (Deliberazione di “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341″). Questa Delibera è solo il primo dei provvedimenti della Covip, mentre per altri aspetti si attendono nuove istruzioni di prossima emanazione (pur tenendo presente che la Direttiva Europea IORP II è comunque in vigore anche a prescindere dalle norme attuative della Covip).

Il nuovo modello europeo di Fondo Pensione

I Fondi Pensione o EPAP

Nella Direttiva Europea i Fondi Pensione vengono chiamati EPAP (Enti Pensionistici Aziendali e Professionali).
Così vengono definiti gli EPAP nella Direttiva (UE) 2016/2341: “gli EPAP sono enti pensionistici con un fine sociale che forniscono servizi finanziari. Essi sono responsabili dell’erogazione di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, e di conseguenza dovrebbero soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento, tenendo conto delle regole e tradizioni nazionali. Tuttavia, tali enti non dovrebbero essere considerati dei semplici prestatori di servizi finanziari. La loro funzione sociale e il rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed EPAP dovrebbero essere adeguatamente riconosciuti e sostenuti come principi guida della presente direttiva”.

La Governance

Ambito applicativo della riforma

La Riforma riguarda i fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica.
Non si applica ai fondi interni e neppure ai fondi pensione interessati da processi di liquidazione ovvero di fusione con altri fondi, deliberati entro la fine del 2020.

Il modello gestionale

Non vi è un modello unico cui uniformarsi, ma spetta all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alla propria attività.
Il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l’efficienza e l’efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l’idonea individuazione e gestione dei rischi.
Il Decreto Leg.vo 252/05, comma 7 dell’art. 4-bis, prevede che siano almeno due i soggetti deputati ad amministrare effettivamente un fondo pensione, e risulta precluso accentrare rilevanti poteri decisionali in capo a un unico soggetto.

I documenti sulla gestione del Fondo

1. Il Documento sul sistema di governo
Il sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento, da redigersi, con cadenza annuale, da pubblicarsi sul sito web del fondo unitamente al bilancio. Tale documento, denominato “Documento sul sistema di governo” andrà elaborato nel 2021, unitamente al bilancio per il 2020.

2. Il “Documento sulle politiche di governance”
Le informazioni sull’assetto organizzativo relative a profili più specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo, sono riportate in un documento denominato “Documento politiche di governance” che non forma oggetto di pubblicazione. Tale documento è redatto in occasione della prima predisposizione del documento di cui sopra.

3. Il Manuale operativo delle procedure
E’ il documento che riporta le procedure operative e definisce in modo chiaro il riparto delle funzioni e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti che partecipano alla gestione del fondo.

La normativa precedente

Secondo la Covip:
– Sono da intendersi abrogate le “Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali”, di cui alla Deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003.
– Continuano a essere in vigore per i fondi pensione preesistenti le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 62 del 2007, recante il “Regolamento per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.
Questo Decreto Ministeriale n. 62 del 2007 era stato poi seguito da un provvedimento attuativo della Covip (Direttive Covip del 23 maggio 2007 in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l’adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Gli Organi di Amministrazione

Vi sono vari Organi di Amministrazione e di controllo.
Per approfondire vai all’apposito articolo: Gli Amministratori dei Fondi Pensione dopo la riforma del 2020.

Il Consiglio di Amministrazione

All’organo di amministrazione è imputata la responsabilità ultima per quanto concerne l’osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme UE direttamente applicabili.
E’ stata rafforzata la responsabilità degli Amministratori dei Fondi Pensione (negoziali e preesistenti con soggettività giuridica). Si tratta degli articoli dal 2391 al 2396 del Codice Civile (clicca qui). E’ stato aggiunto l’art. 2391 (recante disposizioni in materia di “Interessi degli amministratori”).
E’ poi previsto che i soggetti chiamati ad amministrare effettivamente il Fondo Pensione debbano essere almeno due.

L’Organo di controllo e il Collegio Sindacale

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto del fondo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed è tenuto a comunicare alla COVIP le eventuali irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.

La responsabilità del Collegio Sindacale e degli Organismi di Controllo del Fondo è prevista negli articoli dal 2403 al 2407 del Codice Civile.

Il Direttore Generale

L’art. 5, comma 1-bis, del Decr. Leg.vo 252/05 prevede la nomina di un direttore generale da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica.
La figura del direttore generale era stata già prevista dalla COVIP per i fondi pensione negoziali nelle sopra citate “Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali”.
Anche i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica devono ora dotarsene.
Il direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente della forma pensionistica complementare, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione.
Il direttore generale supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del fondo e con le risorse disponibili.
Il direttore generale assicura, inoltre, l’efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

Il Responsabile del Fondo

Era una figura esistente prima della Riforma.
Adesso la Covip osserva che, “considerata la governance complessiva dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica…. è stato per tali fondi eliminato l’obbligo di avere un responsabile”, aggiungendo che “in forza della novità sopravvenuta, deve intendersi superata la previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 62/2007, relativamente ai fondi interni bancari e assicurativi”.
La figura del responsabile della forma pensionistica è rimasta solo per le società istitutrici di fondi pensione aperti e PIP (art. 5, comma 2, del decreto n. 252/2005).

L’ Organismo di rappresentanza

E’ ora previsto che i fondi pensione aperti ad adesione collettiva costituiscano un “organismo di rappresentanza” qualora gli iscritti, su base collettiva, di una singola impresa o gruppo siano almeno in numero pari a cinquecento. I compiti di detto organismo sono ora di rappresentanza delle collettività e non più di “controllo”.
È stato, contestualmente, abrogato il comma 4 del medesimo art. 5 del decreto n. 252/2005, che, per i fondi pensione aperti, prevedeva l’istituzione di un “organismo di sorveglianza”.

Le politiche di remunerazione

Come ha osservato la Covip, “bisognerà porre particolare attenzione alle politiche di remunerazione di tutte le persone che gestiscono effettivamente il Fondo Pensione e che svolgono “funzioni fondamentali”, avendo cura di evitare politiche remunerative, tra l’altro, che possano dare luogo a conflitti di interesse nella corretta gestione dell’EPAP nell’interesse esclusivo dei suoi aderenti”.
L’art. 5-octies del decreto n. 252/2005 detta appunto l’obbligo (per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica) di dotarsi di una politica di remunerazione relativamente agli addetti al Fondo, per evitare conflitti di interesse con gli iscritti.

La esternalizzazione delle Funzioni

È consentita l’esternalizzazione di funzioni previa notifica alla COVIP, purchè non si arrechi pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo, fermo restando che, tuttavia, rimane comunque in capo all’organo di amministrazione del fondo la responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate.

La trasparenza e i diritti degli iscritti

Quali sono i nuovi diritti degli iscritti ?

Quali sono i diritti degli iscritti ai Fondi Pensione dopo la riforma del 2020 ?
Per approfondire vai all’apposito articolo: La trasparenza nei Fondi Pensione e i diritti degli iscritti dopo la riforma del 2020.
Sono stati introdotte rilevanti novità per quanto attiene a:

I principi generali sulle informative agli iscritti

Art. 13-septies: Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:
a) sono accurate ed aggiornate;
b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l’uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
e) sono redatte in lingua italiana;
f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.

Le funzioni fondamentali

Le Funzioni Fondamentali

Il nuovo art. 5-bis del decreto n. 252/2005 elenca le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si devono dotare.
E’ molto importante osservare che la legge impone un’assoluta autonomia fra il Fondo Pensione e l’azienda promotrice del Fondo.
Infatti il comma 3 del suddetto art. 5-bis del decreto n. 252/2005 stabilisce che:
“3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell’impresa promotrice”.
Questo significa in pratica, ad esempio, che una Banca non potrebbe affidare ad una persona la stessa funzione nella Banca e nel relativo Fondo Pensione.

Ma quali sono le c.d. Funzioni fondamentali previste dall’ art. 5-bis del decreto n. 252/2005 ?
Sono essenzialmente tre funzioni:
– La Gestione del rischio (“Risk managment”) (art. 5-ter del decreto n. 252/2005)
– La funzione di revisione interna, o l’Audit interno (“Internal Audit”) (art. 5-quater del decreto n. 252/2005)
– La Funzione Attuariale (art. 5-quinques del decreto n. 252/2005)
I fondi sono chiamati ad adeguarsi a tali prescrizioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Per ogni Funzione vengono definite le prerogative, i requisiti, i compiti e le responsabilità ad esse affidate. Queste Funzioni comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti all’organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall’ordinamento interno del Fondo.

Vediamole analiticamente.

La Funzione di Gestione dei Rischi

La funzione di Gestione dei Rischi redige la mappatura dei rischi, nonché l’introduzione di metodi per individuarli, misurarli e gestirli, per le seguenti aree:

  • gestione delle attività e delle passività;
  • investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
  • gestione dei rischi di liquidità e concentrazione;
  • rischi operativi;
  • rischi correlati alle riserve;
  • assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
  • rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimento e alla relativa gestione.

L’Audit interno (“Internal Audit”)

La normativa prevede poi, che il Fondo debba dotarsi della funzione di Controllo Interno, che riferisce al Consiglio di Amministrazione ed è dotata di una struttura operativa indipendente dalle altre funzioni.

La Funzione Attuariale

La funzione attuariale è importantissima, poichè riguarda la previsione del futuro del Fondo, cercando di capire in anticipo se vi è in prospettiva uno squilibrio a cui si deve porre rimedio in anticipo.
Inoltre spesso il calcolo della riserva matematica degli iscritti nel Bilancio tecnico è la base per il successivo calcolo dei c.d. “zainetti”.
La funzione viene esercitata “un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali”.
Per approfondire la problematica della Funzione Attuariale clicca qui: La funzione attuariale nei Fondi Pensione dopo la riforma del 2020
Per una migliore comprensione della difficile problematica del Bilancio Tecnico si può leggere il nostro apposito articolo “I bilanci tecnici dei Fondi Pensione“.
L’Ordine degli attuari ha pubblicato a giugno 2020 delle Linee guida per la Funzione Attuariale del Fondo Pensione.
La nuova norma di legge sulla Funzione attuariale è l’art. 5-quinques del decreto n. 252/2005.

Le politiche scritte sulle funzioni fondamentali

È prevista la redazione di politiche scritte in relazione a ciascuna funzione fondamentale:
– gestione dei rischi;
– revisione interna;
– funzione attuariale;
– esternalizzazioni;
– remunerazione.

L’organo di amministrazione riesamina le politiche scritte almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di cambiamenti significativi del settore interessato.

I Bilanci e lo squilibrio

Bilanci e rendiconti

Nel nuovo art. 17-bis del Decreto Leg.vo n. 252/2005 è esplicitato, al comma 1, l’obbligo per i fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica di redigere i bilanci e le connesse relazioni e di renderli pubblici.
Per una migliore comprensione della difficile problematica del Bilancio Tecnico si può leggere il nostro apposito articolo “I bilanci tecnici dei Fondi Pensione“.
Va ricordato che i fondi pensione negoziali già devono pubblicare sul proprio sito i bilanci, ai sensi delle Direttive COVIP del 28 giugno 2006, e che analogo obbligo già sussiste per i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, così come previsto dalla Circolare COVIP del 16 settembre 2013, prot. n. 5854.
Il comma 2 esplicita il medesimo obbligo con riferimento ai rendiconti e alle relazioni dei fondi pensione che sono costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo all’interno di società o enti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Leg.vo n. 252/2005. Tale obbligo è da intendersi riferito ai fondi pensione aperti e ai fondi interni agli enti di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (ovvero le Casse Privatizzate).
Al riguardo, sono da intendersi confermate le disposizioni concernenti “Il Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità” dettate dalla COVIP con Deliberazione del 17 giugno 1998 e successive modificazioni.

La valutazione interna del rischio

È una valutazione che viene effettuata in relazione a tutti i rischi rilevanti del fondo.
Contiene una descrizione di come viene eseguita la valutazione del rischio nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione e sulla sua efficacia all’interno del sistema di gestione dei rischi.
I metodi di valutazione del rischio devono essere definiti dai fondi interessati entro e non oltre il 31 dicembre 2020, così da poter pervenire alla prima valutazione interna del rischio entro e non oltre il 30 aprile 2021.

I mezzi patrimoniali

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 7-bis del decreto n. 252/2005 prevede che le fonti istitutive dei fondi che erogano direttamente le rendite e che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati debbano considerare la finalità di perseguire un’equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni quando decidono di rimodulare il regime di contribuzione e quello delle prestazioni.

Le Delibere aggiuntive della Covip

La Delibera della Covip del 29 luglio 2020 non ha ancora completato l’intero panorama della Riforma, e vi sono quindi altre Delibere che sono appena entrate in vigore o magari stanno per farlo a breve (, e che sono attualmente sottoposti alla procedura pubblica di consultazione).

Fra questi vi sono:
1. La Delibera sulla trasparenza del 22 dicembre 2020;
2. Inoltre, è stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione anche un documento inerente:
–          gli Schemi di Statuto dei Fondi Pensione Negoziali,
–          di Regolamento dei Fondi Pensione Aperti
–          e di Regolamento dei Piani Individuali Pensionistici,aggiornati alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”; detta consultazione si è realizzata nel periodo dal 10 maggio al 24 giugno 2019.