Sommario:
La Cassazione condanna Banca Intesa ad inserire nella pensione della Cassa San Paolo l’indennità di vacanza contrattuale
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Il Problema
La questione riguarda tutti coloro che si sono dimessi con il Contratto Collettivo già scaduto e che poi hanno percepito gli arretrati per la vacanza contrattuale sotto forma di “una tantum”.
Le ultime sentenze di Cassazione hanno condannato Banca Intesa per le pensioni della Cassa di Previdenza San Paolo.
Tutte le date delle varie vacanze contrattuali sono consultabili cliccando qui
Quando scade un contratto collettivo le retribuzioni rimangono sostanzialmente congelate fino al rinnovo contrattuale.
Chi nel frattempo va in pensione si vede calcolare la pensione complementare in base allo stipendio congelato.
Al momento del rinnovo del CCNL viene normalmente pagata una somma “una tantum” per gli arretrati, e questa indennità contrattuale viene erogata anche ai pensionati (ma non a coloro che transitano per il Fondo di Solidarietà).
Ai pensionati quindi vengono pagati dalle Banche questi arretrati, ma non viene loro ricalcolata la pensione complementare, e costoro continuano allora a percepire una pensione ingiusta perché calcolata sulla base della vecchia retribuzione congelata.
Mentre l’ INPS provvede correttamente a ricalcolare la sua pensione in base a questi arretrati, le Banche non vi provvedono.
La Cassazione in numerose sentenze ha però dato ragione ai pensionati, ed ha riconosciuto il diritto dei lavoratori che sono andati in pensione durante la vacanza contrattuale a vedersi ricalcolare la pensione complementare in base ai nuovi stipendi aggiornati.
Per gli esodati la esclusione del diritto alla percezione degli arretrati è purtroppo stabilita negli stessi rinnovi contrattuali, e la Cassazione ha ritenuto valida questa clausola, che costituisce quindi un ennesimo “regalo” dei sindacati ai lavoratori esodati.
La sentenza più recente della Cassazione è stata resa in causa patrocinata dal nostro Studio, ovvero la sentenza Cass. n. 6593 del 2018, che fa seguito alla precedente Cass. 26 giugno 2014 n. 14529, che confermano le precedenti sentenze della Corte d’ Appello di Torino.
Le precedenti sentenze di Cassazione sono state rese 2004 nei confronti della CR Pisa, Cr Venezia e Cr Biella.
A queste vanno aggiunte le sentenze del 2008 per la Banca di Roma e del 2009 per il Banco di Napoli.
Aventi diritto
Tutti coloro che si sono dimessi nelle date delle varie vacanze contrattuali (consultabili cliccando qui)
Ad esempio:
Impiegati collocati a riposo tra il 1° gennaio – 31 dicembre 1993
Funzionari/Dirigenti collocati a riposo 1° luglio 1993 – 30 giugno 1995
Prescrizione
La domanda di aumento della pensione non si prescrive mai, mentre si prescrivono in cinque anni i soli arretrati.
In pratica anche un pensionato che non ha inviato alcuna richiesta al Fondo può ottenere l’aumento futuro della pensione mensile e gli arretrati degli ultimi cinque anni.