I requisiti pensionistici previgenti alla Riforma Fornero


Print Friendly, PDF & Email

Per la ricostruzione delle regole previgenti vedi il sito www.pensionioggi.it

L’ Inps nel suo Messaggio del 26 marzo 2014 ha riepilogato i requisiti previgenti alla Riforma Fornero.

Si ritiene utile rammentare che le disposizioni in materia di salvaguardia (introdotte, come è noto, dall’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) stabiliscono, per i soggetti beneficiari della stessa, il raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità sulla base dei requisiti di accesso, nonché del regime delle decorrenze, previsti dalle norme vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011.

Alla data del 5 dicembre 2011 erano, in particolare, vigenti:
– il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
– il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
– il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
– il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;
– il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011.

Di seguito, se ne riassumono i contenuti (peraltro illustrati nel Messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012).

1. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia
L’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dalla legge n. 148 del 2011, prevede che a decorrere dal 2014 sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive.
Le modifiche intervenute con la legge n. 148/2011 determinano l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Si rammenta che a queste lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

2. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia iscritte alla gestione dei dipendenti pubblici.
L’articolo 12, comma 12-sexies, della legge n. 122/2010, di modifica del comma 1 dell’articolo 22-ter della legge n. 102/2009, dispone che, a decorrere dall’anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici pubbliche sia elevato a 65 anni (già innalzato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010) senza prevedere alcuna deroga per tale fattispecie.
Alle lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

3. Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.
Nel richiamare quanto detto in proposito nel messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011, si ricorda che il comma 22-ter dell’articolo 18 della legge n. 111/2011, di modifica dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, stabilisce che i soggetti che maturano i 40 anni di
contribuzione nel 2012 possono accedere al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti.
Il posticipo di cui sopra sarà pari a:

due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013;

tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014.

Il comma 22-quater del citato articolo 18 dispone, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ad alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto in argomento siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 22-quinquies dispone, infine, che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Dal monitoraggio effettuato risulta che la data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione 5.000, è il 30 novembre 2009.

Ne consegue che i lavoratori destinatari della “salvaguardia 65mila” di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, possono accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, fatti salvi il beneficio di cui al comma 22-quater dell’articolo 18 (salvaguardia 5mila) e il beneficio di cui al comma 5-bis dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 novellato dall’articolo 18, comma 22-ter, della legge n. 111/2011 (prolungamento a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Ai soggetti beneficiari della “salvaguardia 65mila” che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

4. Disciplina adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita Per espressa previsione della legge n. 214/2011 anche i requisiti pensionistici “in deroga” devono essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Si rammenta che gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita devono tenere conto della previsione effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’articolo 12, comma 12-bis, del richiamato decreto legge n. 78/2010.
L’unica eccezione riguarda, come sopra precisato, i soggetti beneficiari della “salvaguardia 65mila” che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica.