Per esaminare il Decreto Interministeriale n. 85079 del 24 ottobre 2014, annotato con tutte le norme richiamate, clicca qui
La c.d. Legge Sacconi (Decreto Legge 78/2010, conv. in legge 122/2010), all’ art. 12, comma 5 e 5 bis, dispose che coloro che non potevano usufruire delle norme previgenti per l’ accesso alla pensione, avrebbero potuto usufruire della concessione del prolungamento dell’ intervento di sostegno al reddito.
Questo “sostegno al reddito” non va confuso con il prolungamento dell’ assegno straordinario a carico del Fondo di Solidarietà.
Dopo la legge Sacconi furono quindi poi emanate una serie di norme, che di volta in volta hanno “tamponato” la situazione di vuoto reddituale dei lavoratori, ma con grave ritardo e per un numero limitato di essi
Riportiamo di seguito le norme suddivise per anno di intervento
Il più recente intervento (per l’ anno 2014) è quello del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014 n. 85708, riportato nella apposita pagina annotata consultabile cliccando qui
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La c.d. Legge Sacconi (Decreto Legge 78/2010, conv. in legge 122/2010), all’ art. 12, comma 5 e 5 bis, è così formulata:
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) [….]
c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta’ di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche´ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo’ disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera’ in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.