Sommario:
Istanza di rimborso
L’ istanza di rimborso va presentata ai sensi dell’ art. 38 del DPR n. 602 del 1973
Le norme di legge essenziali sono consultabili cliccando qui
Il Link all’ Agenzia delle Entrate è qui
L’istanza di rimborso: i termini
– Decorrenza: pagamento della somma al lavoratore/pensionato da parte del sostituto d’ imposta
– Presentazione dell’ istanza di rimborso (entro il termine di decadenza di 48 mesi)
– In caso di mancata risposta entro 90 giorni: formazione del silenzio rifiuto, da impugnare entro 10 anni
– In caso di rigetto: termine di impugnativa di giorni 60
La mediazione tributaria
La presentazione del reclamo va presentata alternativamente:
– entro 60 giorni dal rigetto
– dopo 90 giorni dal silenzio – rifiuto
Gli effetti
Dopo 90 giorni (sospesi per le ferie) dalla presentazione il reclamo produce gli effetti del ricorso
L’iscrizione a ruolo
A decorrere da tale data (quindi dopo i 90 giorni) il ricorso tributario va iscritto a ruolo entro i successivi 30 giorni.
In pratica l’ iscrizione a ruolo va fatta alternativamente:
– in caso di mancato riscontro: dopo 120 giorni da reclamo
– in caso di rifiuto: dopo 30 giorni dal rifiuto
Processo Tributario
Il processo tributario è regolato dal Decr. Leg.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (testo aggiornato al 2016).
Questo testo è stato novellato dal 1° gennaio 2016, con il D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, che è stato emanato dal Governo in forza della delega contenuta nella Legge 11 marzo 2014 n. 23 (art. 10).
L’ Agenzia delle Entrate ha in proposito emanato un’ apposita Guida di aprile 2016, nonchè l’ apposita Circolare del 29 dicembre 2015 n. 38.
Il testo previgente al 2016 è consultabile qui (D.Lgs. 31-12-1992 n. 546, testo previgente).
Le Commissioni Tributarie sono organizzate in base alle norme del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
La Cass. SU 8053/14 ha stabilito che l’ art. 306 n. 5 nuovo testo non è derogato per il processo tributario
Istanza in autotutela
Un modulo base di istanza in autotutela è scaricabile qui
Le norme di legge più significative sono consultabili qui:
– Decreto Legge 564/94
– D.M. 11 febbraio 1997 n. 37