La giurisprudenza ha ormai chiarito, dopo iniziali contrasti, che il contribuente – sostituito ha la possibilità di una doppia azione a tutela dei suoi diritti.
– Può agire con l’ ordinaria istanza di rimborso all’ Agenzia delle Entrate e successivo ricorso alla Commissione Tributaria.
– Può agire contro il sostituto d’imposta, per il risarcimento dei danni davanti al Giudice ordinario (civile o del lavoro).
Tale possibilità è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, dopo la fondamentale sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 26 giugno 2009 n. 15032 .
L’ orientamento è stato ribadito anche successivamente dall’ altra sentenza Cass. 08 aprile 2010 n. 8312 .
Si tratta di orientamento ormai consolidato, e seguito anche dai Giudici di merito:
– Corte d’ Appello di Milano 26 settembre 2012 n. 1189
– Corte d’ Appello di Torino del 2016.
Le implicazioni essenziali di questo orientamento sono le seguenti:
– Non vi è litisconsorzio necessario con l’ Agenzia delle Entrate, e la causa davanti al Giudice ordinario può (e anzi deve) essere promossa solo verso il sotituto e non verso l’ Agenzia delle Entrate.
– Il termine di prescrizione verso il sostituto è quello ordinario decennale (trattandosi di azione per responsabilità contrattuale), ma questo va coordinato con il termine di decadenza di 48 mesi verso l’ Agenzia delle Entrate.
Si tratta di questione molto complessa, ma in pratica i giudici esigono che si sia proposta l’ istanza verso l’ Agenzia delle Entrate (e magari impugnato l’ eventuale diniego, espresso o tacito) se si vuole procedere verso il sostituto dopo i 48 mesi ed entro i 10 anni.
Infatti bisogna mettere il sostitutoi nella condizione di recuperare dal Fisco quanto pagato al contribuente – sostituito dopo la causa davanti al Giudice ordinario.