Sommario:
Le notifiche effettuate direttamente dagli avvocati sono disciplinate dalla L. 21/01/1994, n. 53 e questo vale per gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziaria da parte dell’avvocato munito di procura alle liti.
Questa notifica può essere eseguita:
– a mezzo PEC
– a mezzo del servizio postale.
L’ estrazione di copia dell’atto
Preliminarmente si deve procedere alla estrazione di copia (informatica o analogica) dell’ atto da notificare dal fascicolo informatico.
La copia informatica
L’avvocato ha il potere di estrarre la copia informatica dell’atto (vedi l’apposito articolo).
La copia munita di tale attestazione equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.
La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di PEC.
La copia analogica
Per le copie analogiche di un documento informatico, l’attestazione di conformità all’originale deve essere “apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”, con apposizione di timbro/sigla di congiunzione tra le pagine e spillatura del plico (ex. art. 16-undecies D.L. 179/12).
La notifica a mezzo PEC
Le notifica telematica si esegue esclusivamente all’indirizzo PEC del destinatario (la controparte o il suo difensore) risultante dai pubblici elenchi.
La notifica a mezzo PEC passa attraverso le seguenti fasi.
1. La relazione di notifica
Il modello di Relazione di Notificazione è il seguente (clicca qui).
L’avvocato redige la relazione di notifica su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio PEC, in base all’art. 3-bis, co. 5, della Legge 21/01/1994 n. 53, che così recita:
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
[b) soppressa. Il vecchio testo così recitava: “gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto”;]
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
2. La spedizione della PEC
L’ oggetto del messaggio PEC deve contenere la dicitura: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” (art. 3-bis, co. 4 della Legge 21/01/1994 n. 53).
Il testo del messaggio è il seguente:
Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.
L’atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.
La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.
Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m.
Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:
1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente: Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it
3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.
Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale.
Si allegano:
1. Procura alle liti firmata digitalmente
2. Relazione di notificazione firmata digitalmente
3. Atto (o più atti) da notificare firmato digitalmente, e precisamente:
– [segue l’elenco degli atti]
Ulteriori precisazioni:
In relazione alle notificazioni telematiche non è più previsto l’obbligo di mantenere l’apposito registro cronologico (art. 8, co. 4-bis Legge 21/01/1994 n. 53).
Quando l’atto è notificato telematicamente a norma dell’art. 3-bis Legge 21/01/1994 n. 53, il pagamento della marca da bollo non è dovuto (art. 10, co. 1 Legge 21/01/1994 n. 53).
Il momento di perfezione della notifica
Vi è una diversificazione sul momento di perfezione della notifica (art. 3-bis, co. 3, L. 21/01/1994 n. 53):
– Per il notificante vale il momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione ex art. 6 co. 1 D.P.R. 68/2005
– Per il destinatario vale il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna ex art. 6 co. 2 D.P.R. 68/2005.
3. L’eventuale deposito dell’atto notificato
Vi sono casi in cui il codice di procedura civile prevede che chi esegue la notifica di una impugnazione o di una opposizione deve anche avvisare la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato od opposto.
Normalmente vi provvede l’Ufficiliale Giudiziario, ma se la notifica è invece eseguita dall’Avvocato in proprio è chiaro che deve provvedervi egli stesso.
Questo adempimento è regolato dall’art. 9, comma 1 della Legge 21/01/1994 n. 53):
“Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento”.
L’ art. 123 delle Disp. Att. Cod. Proc. Civ. così dispone:
Avviso d’impugnazione alla cancelleria.
1. L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il cancelliere deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza.
Vi sono due diverse modalità per questo deposito:
- Se possibile l’atto viene depositato con modalità telematica
- Se questo non è possibile, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di PEC, degli allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del C.A.D. (D. Leg.vo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice Amministrazione Digitale), ovvero l’equiparazione dell’efficacia probatoria delle copie su supporto analogico tratte da documenti informatici, la cui conformità e attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
ULTERIORI RIFERIMENTI
- Il processo telematico: il documento informatico e la firma digitale
- Il processo telematico: il deposito degli atti processuali
- Il processo telematico: l’estrazione di copia informatica dell’atto
- Il processo telematico: le notificazioni e le comunicazioni
- Le notificazioni effettuate direttamente dagli avvocati in proprio
- La PEC – Posta Elettronica Certificata
LINKS UTILI
- Codice di procedura civile artt. 136-151
- Legge 21/01/1994 n. 53 – Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
- D.P.R. 11/02/2005 n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3
- Decr. Leg.vo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’ Amministrazione digitale
- D.L. 29/12/2009 n. 193 – Interventi urgenti in materia di funzionalitàdel sistema giudiziario
- D.M. 21/01/2011 n. 44 – Regolamento concernente le regole tecniche nel processo
- Legge 18/10/2012 n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Decreto Sviluppo bis)
- Specifiche tecniche del 16 aprile 2014 emanate dal Responsabile DGSIA del Ministero della Giustizia (di seguito, “Specifiche tecniche DGSIA”)
- D.L. 24/06/2014 n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
- Circolare del Ministero della Giustizia del 27/06/14
- Circolare del Ministero della Giustizia del 28/10/14.