Sommario:
Il ricorso amministrativo all’Inps (su cui vedi l’apposito articolo cliccando qui) può essere presentato non solo dall’interessato o da un Patronato, ma anche da un Avvocato o da altro professionista che si sia prima abilitato a norma di legge.
Come fa un Avvocato ad abilitarsi ?
L’ Inps ha emanato varie Circolari esplicative, ed ha ha altresì inoltrato una formale comunicazione al Consiglio Nazionale Forense-
Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati e intermediari
Come chiarito dalla Circolare 32/2011:
Ottenuto il PIN richiesto, gli Avvocati potranno accedere alla procedura per la trasmissione dei ricorsi seguendo il percorso: www.inps.it – Servizio on line – per tipologia di utente – Cittadino – ricorsi on line. All’atto dell’inserimento del PIN per l’autenticazione, l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.
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Gli Enti di patronato e gli Intermediari accederanno, quindi, al servizio seguendo il percorso: www.inps.it – Servizi on-line – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.
Effettuato l’accesso alla procedura, predisporranno i ricorsi compilando le schede previste e allegheranno in formato digitale: la delega sottoscritta dal ricorrente e il documento di identità dello stesso, il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione.
Le coerenze dei dati anagrafici e fiscali dei ricorrenti sono confermate prima dell’ingresso del ricorso nel sistema informativo INPS, attraverso il confronto con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.
Per tutti gli aspetti di ordine tecnico sarà possibile contattare, anche tramite connessione diretta dalla procedura stessa, il Contact Center dell’Istituto che risponde al numero telefonico 803164, dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.
In alternativa si potrà utilizzare il servizio ‘Inps risponde’ sul sito istituzionale per l’invio di segnalazioni via web.
Abilitazione degli Avvocati e altri intermediari
Si tratta dei soggetti indicati nell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n.12, che però devono prima abilitarsi ai servizi telematici dell’Inps.
Le norme relative sono state emanate con la Circolare Inps n. 151 del 28 ottobre 2013, con relativo Allegato (Modulo Richiesta PIN).
L’Inps ha fornito anche un’apposita Informativa al Consiglio Nazionale Forense in data 22 novembre 2019.
Infine è stato emanato il Messaggio n. 4440 del 28-11-2019.
Come chiarito dalla Circolare 32 del 2011:
Anche la presentazione dei ricorsi amministrativi da parte degli Enti di patronato e degli altri intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n.12 avviene, previa autenticazione e verifica delle credenziali elettroniche di identificazione, mediante accesso alla procedura Ricorsi online (RiOL), disponibile sul sito www.inps.it.
Gli utenti di cui sopra utilizzeranno il PIN in possesso e lo specifico profilo assegnato.
In particolare, per gli avvocati, si precisa che è stata inserita la specifica profilazione, finora non prevista e il PIN, qualora ne siano sprovvisti, dovrà essere richiesto attraverso il modello allegato (RichiestaPINIndividuale.pdf) ad una Sede dell’Istituto, dalla quale sarà successivamente rilasciato in base alle modalità appresso illustrate.
Le Sedi territoriali procederanno, nell’ambito dei servizi offerti nelle aree di front-office, all’assegnazione del PIN previa:
– ricezione del modulo di richiesta RichiestaPINIndividuale.pdf, compilato e sottoscritto da parte dell’interessato;
– ricezione di copia del certificato di iscrizione all’Ordine, o relativa autocertificazione sostitutiva;
– identificazione del soggetto richiedente;
– verifica della documentazione presentata, anche attraverso la consultazione online dell’elenco degli iscritti all’Ordine nei rispettivi siti Internet degli Ordini Provinciali degli Avvocati.
Per l’inoltro del ricorso amministrativo, gli avvocati devono seguire la procedura prevista dal Manuale Utente per i ricorsi online, avendo cura di allegare al ricorso la delega necessaria (delega avvocato o delega per la sola trasmissione).
LINKS UTILI
- art. 443 del codice di procedura civile
- art. 47 del DPR 639 del 1970
- legge n. 88 del 1989 (art. 46)
- artt. 42 – 52 della Legge 9 marzo 1989 n. 88
- Circolare Inps n. 32 del 2011
- Manuale Utente per la procedura Ricorsi On Line
- Delega avvocato
- Delega per la sola trasmissione del ricorso
- Servizio dell’Inps per i Ricorsi On Line
- Determinazione Presidenziale del 20 dicembre 2013 n. 195
- Regolamento sui ricorsi amministrativi del 20 dicembre 2013
- Regolamento sui ricorsi amministrativi del 1993
- Messaggio Inps del 21 gennaio 2014 n. 1805
- Circolare Inps n. 151 del 28 ottobre 2013 con relativo Allegato (Modulo Richiesta PIN)