La PEC – Posta Elettronica Certificata


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Che cosa è la PEC ?

La posta elettronica certificata (detta PEC) è un particolare tipo di posta elettronica (e-mail) nel quale “è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici” (art. 1, co. 2 lett. g) del DPR n. 68 del 2005).
La disciplina della PEC si trova in via generale nel D.P.R. n. 68 del 2005.
La legge attribuisce espressamente alla trasmissione di messaggi tramite PEC validità agli effetti di legge (art. 4 del D.P.R. n. 68 del 2005).
Proprio questa sua capacità di attestazione di invio e consegna (similmente a quanto accade per le comuni raccomandate A/R) rende la PEC lo strumento più appropriato per effettuare la trasmissione di documenti informatici in maniera sicura e certificabile.

Come funziona la PEC ?

L’art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005 specifica che tale sistema di posta prevede l’invio al mittente di due tipi di “certificazione” circa il trasferimento del messaggio:
– La c.d. Ricevuta di accettazione (co. 1), che è generata dal gestore della PEC del mittente stesso e che costituisce la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio PEC;
– La c.d. Ricevuta di avvenuta consegna (co. 2), che è generata dal gestore della PEC del destinatario e che prova e dà certificazione temporale dell’effettiva ricezione del messaggio alla casella PEC del destinatario (indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte dello stesso, che può anche non essere avvenuta). Tale ricevuta viene rilasciata al mittente solo se la busta di trasporto contenente il messaggio risulta valida nei suoi requisiti informatici.

Dove si trovano gli indirizzi PEC ?

L’indirizzo PEC risulta dai seguenti elenchi e pubblici registri:
INI-PEC di cui all’art. 6-bis c) del C.A.D. (Decr. Leg.vo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’ Amministrazione digitale)
ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici del Ministero della giustizia).
– Albo professionale di appartenenza e registro delle imprese (in virtù dell’art. 16-ter del L. 18/10/2012, n. 179)

La PEC è anche utilizzata dalla Pubblica Amministrazione, ed è peraltro obbligatoria per tutte le imprese, le ditte individuali, nonché per i professionisti iscritti agli albi.

 

ULTERIORI RIFERIMENTI

  1. Il processo telematico: il documento informatico e la firma digitale
  2. Il processo telematico: il deposito degli atti processuali
  3. Il processo telematico: l’estrazione di copia informatica dell’atto
  4. Il processo telematico: le notificazioni e le comunicazioni
  5. Le notificazioni effettuate direttamente dagli avvocati in proprio
  6. La PEC – Posta Elettronica Certificata

LINKS UTILI

  1. Codice di procedura civile artt. 136-151
  2. Legge 21/01/1994 n. 53 – Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
  3. D.P.R. 11/02/2005 n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3
  4. Decr. Leg.vo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’ Amministrazione digitale
  5. D.L. 29/12/2009 n. 193 – Interventi urgenti in materia di funzionalitàdel sistema giudiziario
  6. D.M. 21/01/2011 n. 44 – Regolamento concernente le regole tecniche nel processo
  7. Legge 18/10/2012 n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Decreto Sviluppo bis)
  8. Specifiche tecniche del 16 aprile 2014 emanate dal Responsabile DGSIA del Ministero della Giustizia (di seguito, “Specifiche tecniche DGSIA”)
  9. D.L. 24/06/2014 n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
  10. Circolare del Ministero della Giustizia del 27/06/14
  11. Circolare del Ministero della Giustizia del 28/10/14.