Il processo telematico: il documento informatico e la firma digitale


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La nozione di documento informatico

Con il D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 viene emanato il c.d. Codice dell’amministrazione digitale (C.A.D), nel quale si trova la definizione normativa del documento informatico, nonché la normativa circa la sua validità ed efficacia.

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. p) del C.A.D, per documento informatico si intende “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. La sua creazione può avvenire:
1. con modalità elettroniche sin dall’origine (ad esempio con redazione di documenti di testo tramite programmi di scrittura);
2. oppure con la dematerializzazione di documenti analogici, tramite trasformazione dal formato cartaceo al file elettronico.

Vediamo che validità è riconosciuta a questo tipo di documento.

La firma digitale

L’art. 20 C.A.D. stabilisce come regola generale che “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

La c.d. firma digitale è definita come “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (art. 1, co. 1, lett. s) del C.A.D.).

La firma digitale ha un particolare valore giuridico, poichè l’art. 21 del C.A.D. stabilisce che il documento informatico cui è apposta firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta.

Inoltre, il documento firmato elettronicamente ha efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c. e al contempo si presume riconducibile al titolare della firma (salvo che questi dia prova contraria), in maniera non dissimile da come avviene per l’atto pubblico ex art. 2703 c.c.

In questo modo il Legislatore ha attribuito al documento cui è apposta la firma digitale un valore giuridico documentale a metà strada tra la scrittura privata e l’atto pubblico.

L’atto processuale dematerializzato

Vi sono poi alcune disposizioni tecniche che regolano gli atti processuali.
La disciplina consiste nel combinato disposto tra:
1. gli artt. 11 e 12 del D.M. 21/01/2011, n. 44
2. e gli artt. 12 e 13 del Provvedimento del 16/04/2014 adottato dal responsabile del Dipartimento generale per i sistemi informativi automatizzati.

In sintesi, l’atto processuale dematerializzato deve rispettare i seguenti requisiti:

  • formato .pdf;
  • assenza di elementi attivi
  • ottenuto tramite trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni di selezione e copia di parti (sicché non è ammessa la semplice scansione)
  • essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
  • essere correlato da file in formato XML contenente le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo; tale file correlato è denominato DatiAtto.xml e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

I documenti allegati (anch’essi necessariamente privi di elementi attivi) sono ammessi in vari formati: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml o .msg (questi ultimi, purché contenenti file nei formati precedenti). Inoltre è possibile la compressione dei file allegati nei formati .zip, .rar e .arg.

L’ estrazione di copia informatica dell’atto

L’avvocato ha il potere di estrarre la copia informatica dell’atto (vedi l’apposito articolo).
La copia munita di tale attestazione equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

 

ULTERIORI RIFERIMENTI

  1. Il processo telematico: il documento informatico e la firma digitale
  2. Il processo telematico: il deposito degli atti processuali
  3. Il processo telematico: l’estrazione di copia informatica dell’atto
  4. Il processo telematico: le notificazioni e le comunicazioni
  5. Le notificazioni effettuate direttamente dagli avvocati in proprio
  6. La PEC – Posta Elettronica Certificata

LINKS UTILI

  1. Codice di procedura civile artt. 136-151
  2. Legge 21/01/1994 n. 53 – Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
  3. D.P.R. 11/02/2005 n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3
  4. Decr. Leg.vo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’ Amministrazione digitale
  5. D.L. 29/12/2009 n. 193 – Interventi urgenti in materia di funzionalitàdel sistema giudiziario
  6. D.M. 21/01/2011 n. 44 – Regolamento concernente le regole tecniche nel processo
  7. Legge 18/10/2012 n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Decreto Sviluppo bis)
  8. Specifiche tecniche del 16 aprile 2014 emanate dal Responsabile DGSIA del Ministero della Giustizia (di seguito, “Specifiche tecniche DGSIA”)
  9. D.L. 24/06/2014 n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
  10. Circolare del Ministero della Giustizia del 27/06/14
  11. Circolare del Ministero della Giustizia del 28/10/14.