Le sentenze sui riders: lavoro subordinato o autonomo ?


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La prima causa a Torino dei riders di Foodora

I riders di Foodora a Torino promossero la loro prima causa, chiedendo di essere considerati lavoratori subordinati e non autonomi.

Il primo grado

il loro ricorso però venne respinto in primo grado, con la sentenza dell’11 aprile 2018

L’Appello

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 26 depositata il 4 febbraio 2019, in parziale accoglimento dell’appello, ha negato la configurabilità della subordinazione e ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, come richiesto in via subordinata dai lavoratori già in primo grado; conseguentemente, in applicazione di tale norma ha dichiarato il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa prestata, sulla base della retribuzione stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica trasporto merci.

La Corte d’appello di Torino ha ritenuto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, nel testo applicabile ratione temporis, individui un “terzo genere”, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione coordinata e continuativa come prevista dall’art. 409 c.p.c., n. 3, soluzione voluta dal legislatore per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito dell’evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle nuove tecnologie, si stanno sviluppando.
La motivazione integrale della sentenza della Corte d’ appello è scaricabile cliccando qui.

La sentenza della Cassazione

L’ azienda ha proposto ricorso in cassazione, ma la cassazione ha respinto il ricorso con la sentenza Cass. 24 gennaio 2020 n. 1663, scaricabile cliccando qui.

La Cassazione ha ribadito l’applicabilità del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, che così recita:
“1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

La Cassazione ha poi così precisato il contenuto della norma:
“il legislatore, in una prospettiva antielusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”. [….].
“25. In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione,
così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano colloca-
bili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia, perchè ciò che conta è che per esse, in una terra
di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina

La sentenza del Tribunale di Firenze del 2021

Va segnalata per la sua importanza anche la recente sentenza del Tribunale di Firenze del 24 novembre 2021, n. 781.

La rassegna stampa sui riders

La vicenda dei riders è molto seguita anche sui giornali.