Sommario:
L’ Accordo raggiunto con la Banca regola i diritti dei superstiti dei pensionati che avevano la pensione FIP, purchè avessero fatto causa con l’ Associazione Pensionati e non avessero zainettato.
Aventi diritto | I superstiti del pensionato che hanno diritto al trattamento di reversibilità sono essenzialmente il coniuge ed i figli (se minori o inabili). In estrema sintesi la reversibilità spetta a queste condizioni: – Coniuge:spetta la reversibilità in ogni caso, quale che sia il suo reddito o la sua età o ancora la durata del matrimonio. – Figli:spetta la reversibilità a coloro che alla data della morte del genitore sono minorenni, oppure inabili (di qualsiasi età), oppure ancora studenti o universitari (se sono a carico del pensionato alla data della sua morte). |
Misura del diritto | L’ art. 8 del Regolamento FIP del 17 luglio 1998 fa rinvio alla medesima aliquota di reversibilità prevista dallo Statuto del Fondo Pensioni (art. 17), che a sua volta rinvia alle aliquote INPS, che sono le seguenti: – 60% se vi è solo il coniuge; |
Zainetto o rendita ? | Zainetto:La pensione di reversibilità verrà normalmente “zainettata”. Lo zainetto verrà calcolato utilizzando: – le tabelle di mortalità più recenti adottate da ISTAT per la popolazione italiana; Il pagamento avverrà entro 4 mesi dalla data in cui i superstiti avranno prodotto a Banca CR Firenze SpA la documentazione completa. |
Rendita mensile – condizioni:Il trattamento potrà essere percepito in forma di rendita mensile, e non di zainetto, solo alle seguenti condizioni: A. Coniuge superstite: – misura della pensione di reversibilità mensile superiore a € 307,69 lorde (ovvero ad annui € 4.000 lordi). Questo presuppone che la pensione FIP piena del pensionato deceduto fosse di almeno € 512,82 mensili lorde. – Età del coniuge superstite inferiore ad anni 80 al momento del decesso. B. Figlio disabile: con qualsiasi importo ed a qualsiasi età | |
Termini di decadenza | I superstiti per ricevere lo zainetto dovranno produrre alla Banca la documentazione entro un anno dal decesso, a pena di decadenza da ogni diritto. Invece per avere la rendità mensile (se ne hanno i requisiti previsti) dovranno presentare la richiesta entro 120 giorni. In difetto verrà pagato lo “zainetto” , purchè venga richiesto naturalmente entro un anno dal decesso. Nota bene: Il termine per ottenere la reversibilità (anche sotto forma di zainetto) decorre da non prima del 16 novembre 2017 (data di firma della scrittura finale). Quindi il primo termine di 120 giorni scadrà solo il 17 marzo 2018. Prima non scadrà nulla egli altri termini decorreranno poi dalla futura morte del pensionato diretto. |
Documenti necessari | I documenti necessari sono i seguenti:
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Cassa di Risparmio di Firenze
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Protetto: Associazione CR Firenze – Pagina riservata
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CR Firenze – Contributo della Banca al Fondo Sanitario
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CR Firenze – la conciliazione delle cause sul FIP
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Blocco della perequazione 1999 – 2000 presso la CR Firenze
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Accordi Aziendali Cr Firenze
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Le sentenze sul FIP della Cassa di Risparmio di Firenze
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