Le pensioni degli Avvocati e le cause sulla rivalutazione dei tetti reddituali

Sommario:


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Premessa

E’ sorto un contenzioso contro la Cassa Forense sul calcolo della pensione degli Avvocati.
Le sentenze finora emesse sono a favore degli Avvocati ricorrenti.

Si tratta di una problematica che riguarda il calcolo della pensione iniziale, e non il suo successivo aggiornamento.

La questione è incentrata sul corretto calcolo dei c.d. “tetti reddituali” (oggi così chiamati nel Regolamento della Cassa del 2021, ed in passato denominati anche “massimali pensionistici”).

I redditi professionali degli Avvocati sono pensionabili solo fino ad un certo “tetto reddituale”, che ogni anno viene rivalutato dalla Cassa Forense. Secondo le sentenze emanate questa rivalutazione annuale è stata calcolata dalla Cassa Forense in modo sbagliato per un errore iniziato negli anni 1980 / 1983 che si riverbera sul calcolo effettuato ancora oggi.

Si tratta di una questione tecnicamemente complessa, sia per la normativa speciale delle pensioni forensi, e sia per la difficoltà di predisporre un apposito programma di calcolo (assai diverso da quello dell’INPS), che peraltro il nostro Studio ha già autonomamente elaborato.

La materia del contendere si pone a cavallo dell’entrata in vigore della legge n. 576 del 1980 rispetto alla precedente legge n. 6 del 1952 sulla previdenza forense.

Vediamo ora i singoli aspetti della questione, anche con l’aiuto di grafici e tabelle.

Chi sono gli interessati ?

Tutti coloro che hanno avuto un reddito (anche per singoli anni) superiore ai tetti reddituali, anche se si sono iscritti alla Cassa dopo il periodo 1980 / 1982.
In pratica tutti coloro che hanno versato anche il contributo aggiuntivo del 3% (oltre al contributo soggettivo del 10%, oggi al 15%).

Quali sono gli importi dei tetti reddituali della Cassa Forense ? Clicca qui

Il calcolo sbagliato dei tetti reddituali della Cassa Forense

I due tetti reddituali: quelli sbagliati usati dalla Cassa e quelli corretti secondo la legge

La giurisprudenza ha stabilito che la Cassa Forense dal 1980 per tre anni (dal 1980 al 1982 compresi) ha sbagliato il calcolo dei tetti reddituali.

Questo errore (con effetto a valanga) si è trascinato fino ad oggi ed anzi si è naturalmente amplificato negli anni, poichè il calcolo di ciascun anno si basa sulla rivalutazione dell’importo dell’anno precedente.

Qual è l’errore ?

La Cassa Forense ha applicato la rivalutazione dei tetti reddituali solo dal 1983, anzichè dal 1980.
Perdendo i primi tre anni di rivalutazione, anche gli anni successivi sono stati calcolati in modo viziato.

Le differenze sono indicate nella tabella che segue fino al 1984, ma l’errore si è trascinato fino ad oggi.

Chi ha avuto dei redditi superiori ai “tetto reddituali” si è visto calcolare una pensione inferiore al dovuto. Ad esempio  nel 1980 la Cassa Forense si è fermata a £. 40 milioni anzichè a £. 48,5 milioni.

Le due tabelle a confronto

Il grafico di esempio dei tetti reddituali della Cassa Forense

La linea blu del grafico indica gli importi dei tetti reddituali attualmente usati dalla Cassa (quantificati nella colonna a sinistra).

La linea rossa del grafico indica gli importi dei nuovi tetti reddituali correnti, come ricalcolati dalla giurisprudenza.

La linea verde indica i redditi individuali ipotetici di un avvocato che abbia maturato un buon reddito professionale, superiore ai tetti reddituali attuali (linea blu) e magari anche ai tetti reddituali nuovi ricalcolati dalla giurisprudenza (linea rossa).

Nella colonna a sinistra sono riportati i valori dei tetti reddituali attualmente usati dalla Cassa Forense, nonchè i redditi ipotetici usati per l’esempio.

Secondo la giurisprudenza, nel nostro esempio, a questo avvocato spetterà la differenza fra la linea blu e la linea rossa, per il periodo in cui il suo reddito (linea verde) si troverà nello spazio intermedio fra le prime due linee (rossa e blu).

Il modulo di interruzione della prescrizione

Il nostro Studio mette a disposizione di tutti i Colleghi il modulo che ha predisposto per:

  1. la interruzione della prescrizione (domanda amministrativa)
  2. la contestuale e ulteriore istanza di accesso ai propri dati personali presso la Cassa Forense ai sensi della legge 241/90 e della normativa sulla privacy.

Per esaminare la procedura della domanda e del successivo reclamo amministivo verso la Cassa Forense, si veda il nostro apposito articolo: La Cassa Forense e l’iter dei suoi reclami amministrativi

Le rivalutazioni operate ogni anno della Cassa Forense sulle pensioni e sui redditi

La Cassa Forense è tenuta a conformarsi all’ indice istat del costo della vita FOI (Famiglie di Operai ed Impiegati) che viene pubblicato tecnicamente dall’Istat sul suo sito e poi viene recepito e ufficializzato a livello normativo con Decreto Ministeriale oppure, nel nostro caso e da vari anni, con la sola Delibera della Cassa Forense.

Questo indice annuale ha essenzialmente due effetti (oltre ad altri effetti che qui non rilevano): 

  1. Sulle pensioni già liquidate, ai fini del mantenimento del loro potere d’acquisto di fronte all’inflazione. Questo è analogo alla perequazione automatica delle pensioni Inps, pur con qualche differenza.
  2. Sui contributi annuali che si versano alla Cassa. Come è noto ogni anno viene stabilito un tetto reddituale fino al quale si versa il contributo soggettivo pieno (oggi 14%) e al di sopra del quale si versa solo un contributo “di solidarietà” non pensionabile (oggi pari al 3%). Questo tetto reddituale viene ogni anno rivalutato in base all’indice istat del costo della vita, ma la Cassa ha sbagliato i calcoli iniziando a rivalutarlo solo dal 1983, anzichè dal 1980.

Il fondamento normativo di queste rivalutazioni è costituito dalla Legge del 1980 n. 576, che di seguito esamineremo.

Le rivalutazioni applicate dal 1969 ad oggi

La legge del 1980 n. 576 – testo storico e testo vigente

La problematica si basa sulla corretta interpretazione della Legge n. 576 del 1980, che di seguito riportiamo per la consultazione in vari formati, sia nel testo originario che in quello vigente.

  1. Testo originario:
    1. Selezione dei soli articoli rilevanti per la nostra questione, in formato PDF nel testo originario
    2. Testo completo originario in formato PDF
  2. Testo vigente
    1. Testo completo vigente in formato PDF
    2. Testo completo vigente in pagina web con i richiami normativi

L’evoluzione storica della normativa dal 1952 ad oggi

La legge del 1952 n. 6

Inizialmente le pensioni della Cassa Forense (con la Legge del 1952 n. 6) erano contributive, ovvero davano luogo ad un conto individuale per ogni iscritto, su cui confluivano i contributi versati da ciascuno.
Le pensioni non venivano rivalutate automaticamente in base al costo della vita.

La legge del 1969 n. 991

Nel 1969, con la legge 24 dicembre 1969 n. 991, art. 15, venne introdotto il principio della rivalutazione (senza specificarne la misura) se l’indice del costo della vita fosse variato in misura superiore al 10%.
Non era previsto un aumento parallelo dei contributi.
La misura dell’aumento (non vincolata) era stabilita con Delibera della Cassa e con il successivo Decreto Ministeriale di ratifica.
Clicca qui di seguito per visualizzare il testo dell’art. 15

Art. 15 della legge del 1969 n. 991 (clicca qui)

Art. 15

Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l’importo delle quote di pensione qualora l’indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall’Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione delle pensioni.

La legge del 1975 n. 319

Nel 1975, con la Legge 22 luglio 1975 n. 319, art. 21, venne stabilito il principio di proporzionalità dell’aumento delle pensioni alla variazione Istat.
Per quanto riguarda la diversa questione dei contributi, per la prima volta venne introdotto il parallelismo fra aumento delle pensioni e dei contributi.
Tale parallelismo, però, non era obbligatorio ma facoltativo, poiché il Ministero poteva autorizzare (non obbligare) la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l’importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.
Clicca qui di seguito per visualizzare il testo dell’art. 21:

Art. 21 della legge del 1975 n. 319 (clicca qui)

Art. 21

Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l’importo delle quote di pensione ogni qualvolta l’indice del costo generale della vita, calcolato dall’Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l’importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L’art. 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

La legge del 1980 n. 576

Le varie rivalutazioni previste dall’art. 16

Il meccanismo rivalutativo della riforma della Legge del 1980 n. 576 riguarda due aspetti essenziali previsti dall’ art. 16 – rivalutazione delle pensioni e dei contributi:

  1. Le pensioni: “Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell’indice”
  2. I contributi calcolati fino ai tetti reddituali: il limite di reddito di cui all’articolo 10, primo comma”.

Vi sono poi altri aspetti minori che qui non rilevano.

Art. 16 della Legge del 1980 n. 576 (clicca qui)

Art. 16 – Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

(testo storico originario)

  1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istituto centrale di statistica.
  2. La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.
  3. Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all’art. 2, quinto comma [NDR: scaglioni di reddito per il calcolo individuale della pensione], all’art. 10, primo comma [NDR: tetto per i versamenti contributivi], e il contributo minimo di cui all’art. 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

NDR: Questo art. 16 è stato poi modificato dall’art. 8 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141, ma su aspetti qui irrilevanti (ovvero la sufficienza della Delibera della Cassa, che oggi va solo “comunicata” al Ministero)

Riferimenti dell’art. 16

L’art. 16 si riferisce quindi a:

  1. Gli importi delle pensioni [singole già liquidate]
  2. il limite della media dei redditi [ovvero il tetto reddituale] nonché gli scaglioni di reddito di cui all’art. 2 [le varie fasce di reddito sotto il tetto reddituale con i vari coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione individuale, ovvero: 1,75 – 1,5 – 1,3 – 1,15]
  3. il limite di reddito di cui all’art. 10, primo comma [tetto contributivo]
  4. il contributo minimo di cui all’articolo 10, secondo comma

La rivalutazione dei redditi pensionabili previsti dall’art. 15

Allo stesso modo vanno rivalutate “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni”. Lo stabilisce l’art. 15 della stessa legge del 1980 n. 576.
Qui di seguito ecco il testo del suddetto art. 15:

Art. 15 della Legge del 1980 n. 576 (clicca qui)

Art. 15 – Rivalutazione dei redditi

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all’articolo 2, quarto comma, e l’entità del reddito di cui all’articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l’andamento dell’indice ISTAT di cui all’articolo 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazie e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L’approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento [1] degli aumenti fra i coefficienti relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.
La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all’articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell’andamento finanziario della Cassa.”

[1] Originariamente 75 per cento, elevato a 100 dal D.M. 25 settembre 1990, con decorrenza 1° gennaio 1991.

L’entrata in vigore della Legge del 1980 n. 576

La legge del 1980 n. 576 in termini generali è entrata in vigore pacificamente il 12 ottobre 1980, essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1980, n. 265.

Non esistevano norme speciali sulla vacatio legis, tranne una, che però era relativa alle sole pensioni, ma con esclusione di tutti gli altri aspetti (contributi, redditi, ecc.).

L’art. 27 infatti precisava questo:

  1. per le pensioni (sia già maturate che in corso di maturazione) la nuova normativa sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1982. Si tratta dell’unico differimento, su cui vedi infra.
  2. per i redditi pensionabili si sarebbe fatto riferimento all’anno 1980.

Per esaminare il testo completo dell’art. 27 (nel testo originario) clicca qui di seguito:

Art. 27 della Legge del 1980 n. 276 (clicca qui)

Articolo 27 – Decorrenza delle rivalutazioni (testo storico)

1. Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all’art. 26, primo comma [NDR: quindi le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1982], sono rivalutate, ai sensi dell’art. 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
2. La prima tabella di cui all’art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge [NDR: entro il 12 febbraio 1981]. Per gli anni in cui l’ISTAT non ha calcolato l’indice di cui all’art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.
3. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma [NDR: scaglioni di reddito per il calcolo individuale della pensione], 4, secondo comma [NDR: pensioni di inabilità] e 10, primo e secondo comma [NDR: tetto per i versamenti contributivi], sono riferite all’anno di entrata in vigore della presente legge [NDR; 1980].
4. Per la prima applicazione dell’art. 16, si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge [NDR: 1980].

I due errori della Cassa Forense

La Cassa Forense all’epoca fece due errori, convergenti, che portarono a rivalutare i redditi pensionabili solo dal 1° gennaio 1983 (nemmeno dal 1982).

  1. Innanzitutto la Cassa ritenne che il tetto reddituale pensionabile andasse rivalutato solo a partire dal 1° gennaio 1982, ovvero dalla stessa decorrenza della distinta rivalutazione delle pensioni (quando invece vi era una norma speciale per le sole pensioni, con una sua precisa ratio, su cui vedi meglio infra). In questo modo ha decurtato i primi due anni (1980/81).
  2. Poi la Cassa fece un secondo errore, differendo di un ulteriore anno la rivalutazione del tetto reddituale pensionabile (al 1983), adottando lo stesso criterio che applicava abitualmente alla diversa ipotesi della rivalutazione della pensione. In questo modo è stato escluso anche il terzo anno (il 1983).
    Fra l’altro anche questo differimento di un anno applicato alle (sole) pensioni venne poi annullato dalle Sezioni Unite nel 1996 e nel 2004 (vedi infra per l’approfondimento).

In questo modo si congelò la rivalutazione dei tetti reddituali per i primi tre anni (1980-81-82).
Il risultato dell’operazione venne poi trasfuso nel D.M. 30 settembre 1982 (clicca qui), che è da ritenersi contra legem e disapplicabile dal giudice ordinario per contrasto con l’art. 27 della Legge del 1980 n. 576.

Le Sezioni Unite del 1996 e del 2004 sulla rivalutazione delle pensioni della Cassa (clicca qui)

Negli anni scorsi era sorta un’altra problematica, pure questa risolta a favore degli Avvocati con ben due interventi delle Sezioni Unite:

In queste cause era in discussione il seguente problema: “l’avvocato già pensionato ha diritto alla  sua prima rivalutazione a partire dal primo oppure dal secondo anno successivo al pensionamento ?”.

Alla Cassa Forense non bastò il primo intervento delle Sezioni Unite del 1996, e chiese ed ottenne una seconda pronuncia nel 2004, che confermò l’orientamento favorevole ai pensionati, e venne redatta autorevolmente dal Giudice Dott. Foglia, con ampia e puntuale motivazione.
Dopo questa sentenza del 2004, la Cassa Forense scrisse nel 2005 a chi allora era in pensione impegnandosi a dare applicazione generalizzata al principio ribadito dalla cassazione, e quindi a regolarizzare la posizione degli Avvocati pensionati.

La ratio del differimento della legge 576/80 fino al 1° gennaio 1982 per le sole pensioni

La applicabilità della nuova legge 576/80 alle nuove pensioni era prevista al 1° gennaio 1982, e fino a quella data si sarebbe continuato ad applicare la normativa preesistente di cui alla legge del 1952 n. 6.

Questa data del 1982 non era assolutamente casuale, ma corrispondeva dichiaratamente (vedi i lavori parlamentari) al trentennale della precedente legge del 1952 n. 6, che istituì la Cassa Forense, che era entrata in vigore il 19 gennaio 1952.
Era indispensabile salvaguardare i “diritti quesiti” delle pensioni in corso di maturazione, e consentire il compimento dei trenta anni, come esplicitamente affermato dall’art. 27. Per costoro continuava ad applicarsi (ancora per pochi anni) la precedente normativa di cui alla legge del 1952 n. 6, con cui vennero calcolate le pensioni maturate (o maturande) fino al 1° gennaio 1982.

Addirittura venne prevista l’eventualità che però la nuova legge 576/80 per costoro si rivelasse comunque di miglior favore rispetto alla precedente normativa della legge n. 6 del 1952, e per evitare problemi si introdusse la possibilità di richiesta di ricalcolo per le pensioni non solo già maturate, ma anche per quelle in corso di maturazione.
Solo così si giustifica l’apparente stranezza di rendere ultrattiva per due anni la legge n. 6 del 1952, salvo poi consentire la revoca dei suoi effetti con il ricalcolo retroattivo della pensione in base alla nuova legge n. 576/80.

Dai lavori parlamentari dell’epoca, consultabili cliccando di seguito, emerge chiarissima sia la volontà di entrata in vigore immediata dell’intera legge (per i contributi, i redditi, ecc.) e sia la ratio del differimento per due anni della nuova normativa per le sole le pensioni in corso di maturazione. 

I lavori parlamentari sulla legge del 1980 n. 576 (clicca qui)

L’iter parlamentare della Legge del 1980 n. 576

  1. Il progetto di legge n. 117 del 1979 venne presentato alla Camera dei Deputati in data 20 giugno 1979 ad iniziativa dei Deputati Cattanei + altri, fra cui anche valorosi Avvocati iscritti al nostro Foro di Torino, come i nostri Colleghi Ugo Spagnoli e Maria Magnani Noya;
  2. Si introdussero, come si legge nella Relazione, il principio della proporzionalità al reddito professionale netto” con un “forte incentivo alla sincerità fiscale”;
  3. Si aggiunge che “La presente proposta di legge contiene inoltre alcune norme di collegamento con il sistema fin ora vigente, con cui si dà riconoscimento ai diritti quesiti”;
  4. Infine si impone che “Il reddito di ciascun anno deve essere «indicizzato», per evitare le iniquità derivanti da notevoli svalutazioni monetarie”.
  5. Si è data grande importanza al tema delle rivalutazioni:
    1. La questione delle rivalutazioni si è dimostrata assai importante, dal punto di vista politico, per tutte le pensioni.
    2. Per la rivalutazione delle pensioni forensi, si è ritenuto preferibile (articolo 11) conservare il principio dell’agganciamento alla legge generale, pur con la preoccupazione che ciò comporti oneri elevati per la Cassa, che potrebbe con difficoltà ottenere un proporzionale aumento dei contributi (i redditi professionali non crescono con la stessa dinamica dei redditi da lavoro dipendente).
    3. Sono stati inoltre indicati (sempre nell’articolo 11) vari mezzi di rivalutazione di redditi, ed entità dei contributi, con lo scopo di attenuare gli effetti di rilevanti svalutazioni, senza determinare pericoli per l’equilibrio finanziario della Cassa.
    4. Sotto questo aspetto, l’automatismo dell’aumento dei contributi, rispetto all’aumento delle pensioni, è di fondamentale importanza.
  6. Si è poi insistito sulla urgenza della Riforma: “Si tratta di norme della massima importanza e della massima urgenza, perché solo attraverso la loro immediata entrata in funzione è possibile mettere ordine all’attuale amministrazione della Cassa forense”.
  7. Si è motivata l’importanza delle norme transitorie: “Si deve attribuire una grande importanza anche alle norme transitorie. Con esse si è voluto, prima di tutto, fare in modo di poter applicare, per quanto possibile, la nuova disciplina anche agli anni successivi alla entrata in vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319, con il proposito di eliminare alcune delle più gravi ingiustizie in essa contenute.”
  8. Si segnala, per concludere, che tutti i riferimenti temporali, contenuti nella proposta di legge, sia nella parte principale, sia nelle norme transitorie, hanno una particolare ragione d’essere, per coordinare in modo omogeneo tutte le varie situazioni e per garantire l’entrata in funzione del nuovo sistema, senza arrecare il benché minimo pericolo all’equilibrio finanziario e di cassa della attuale gestione della previdenza forense. Per un insieme di ragioni, di giorno in giorno si constata che le innovazioni proposte hanno un carattere di urgenza estrema e, per molti aspetti, drammatica.” [NDR: questo in replica a modifiche di dettaglio introdotte al Senato]
  9. Toccò poi all’allora giovanissimo parlamentare Prof. Pietro Ichino, poi divenuto valoroso giuslavorista, motivare nella discussione finale per il gruppo comunista il voto favorevole alla proposta di legge: l’intera legge è strutturata in modo da rendere indispensabile l’entrata in vigore al 1° gennaio 1981 del nuovo regime previdenziale; pertanto un ulteriore ritardo nell’approvazione della proposta di legge farebbe saltare l’intero sistema, e renderebbe necessaria una nuova stesura di numerosissimi articoli. Desidero però sottolineare il fatto che non era casuale la scelta della data del 19 gennaio 1982, operata da queste Commissioni riunite nell’esaminare in prima lettura la proposta di legge, con riferimento al sesto comma dell’articolo 26. Il senso di tale scelta era infatti quello di consentire a chi non aveva potuto ancora raggiungere i 30 anni di contribuzione per il semplice fatto che la Cassa era entrata in funzione il 19 gennaio 1952 — di ottenere la pensione, nonostante quel requisito.

Le rivalutazioni operate dalla Cassa fra il 1980 al 1983 solo sulle pensioni e non sui redditi

Nel frattempo, fino al 1982, la Cassa provvide a rivalutare le sole pensioni in base all’indice Istat, ma non rivalutò i tetti reddituali, con grave danno dei futuri pensionati post 1982.
Tale rivalutazione venne applicata sia alle pensioni gIà maturate prima del 1980, sia a quelle in corso di maturazione fino al 1982.
Nessuna rivalutazione venne applicata ai tetti reddituali, come vedremo.
Vennero emanati gli appositi Decreti Ministeriali (su richiesta della Cassa Forense) che di seguito si elencano e che sono scaricabili cliccando sul link:

La tabella dei Decreti Ministeriali

  Decreto Ministeriale  Base normativa  Riferimento  Indice  Decorrenza
  D.M. 15 febbraio 1979  art. 21 della L. n. 319/19751° maggio 1976
31 dicembre 1977
  29,6%  Dal 15 febbraio 1979
  D.M. 6 marzo 1980    art. 21 della L. n. 319/197531 dicembre 1977
31 dicembre 1978
  11,9%  Dal 1° gennaio 1980
  D.M. 13 luglio 1982    art. 21 della L. n. 319/1975dicembre 1978
dicembre 1979
  19,8%  Dal 1° luglio 1982
  D.M. 30 settembre 1982    art. 16 della L. n. 576/1980  periodo 1980-81  18,7%  Dal 1° gennaio 1983
  D.M. 25 giugno 1983    art. 16 della L. n. 576/1980  periodo 1981-82  16,3%  Dal 1° gennaio 1984
  D.M. 2 luglio 1984    art. 16 della L. n. 576/1980  periodo 1982-83  15,0%  Dal 1° gennaio 1985
  D.M. 4 settembre 1985    art. 16 della L. n. 576/1980  periodo 1983-84  10,6%  Dal 1° gennaio 1986

La mancata rivalutazione dei tetti reddituali da parte della Cassa

Come si è visto tutti i Decreti Ministeriali emanati prima del D.M. 30 settembre 1982 (clicca qui) hanno rivalutato le sole pensioni, ma hanno omesso di rivalutare i tetti reddituali.

Soltanto con il D.M. 30 settembre 1982 (clicca qui) venne stabilito che Con la stessa decorrenza [dal 1° gennaio 1983] e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all’art. 2, quinto comma e dell’art. 10, primo comma”.

Il suddetto articolo 10 (“contributo soggettivo”), al primo comma così recita:

“Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all’iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF e dalle successive definizioni:

  1. reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
  2. reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.”

La Cassa Forense dal 1° gennaio 1983 ha fissato il limite di reddito a £. 47,5 milioni, mentre avrebbe dovuto già essere stato rivalutato nei tre anni 1980-81-82, con il risultato di £. 77 milioni.

Il contenzioso attuale sulla rivalutazione dei tetti reddituali

La giurisprudenza sulla rivalutazione dei tetti reddituali

Il contenzioso ha preso le mosse dalla prima sentenza di Cassazione (Cass. n. 9698/10 – clicca qui), seguita poi da varie sentenze di merito, di cui qui riportiamo le principali:

  1. Corte d’Appello di Milano 21 aprile 2021 n. 304 (scarica qui)
  2. Corte d’Appello di Firenze 7 luglio 2020 n. 87 (scarica qui)

Per leggere qui le sentenze con tutti i richiami normativi e giurisprudenziali, clicca qui di seguito:

La sentenza della Corte d’Appello di Milano 21/4/2021 n. 304 (clicca qui)

La sentenza della Corte d’Appello di Milano 21/4/2021 n. 304

Aggiungiamo anche la motivazione integrale della Corte d’ Appello di Milano  21/04/2021 n. 304, con tutti i links alle norme di legge e alle sentenze citate.

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

nelle persone dei Magistrati:
Dott. BIANCHINI Carla Maria – Presidente –
Dott. MANTOVANI Susanna – Consigliere –
Dott. PERNA Fiorella – rel. Giudice A. –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 661/2019, discussa all’udienza collegiale del 25.2.2021 e promossa da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro-tempore, [omissis];

– appellante –

contro

[omissis];

– appellati –

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI:

PER L’APPELLANTE: come da ricorso del 16.4.2019;

PER GLI APPELLATI: Nel merito:
IN PRINCIPALITA’:
respingere, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. n. 30 settembre 1982, l’appello, proposto dalla Cassa Forense, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 661/19, e tutte le domande e istanze, nello stesso contenute, confermando la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile la domanda sopra riportata.
IN OGNI CASO:
condannare l’appellante – resistente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori dovuti per legge e per tariffa.

MOTIVI IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda spiegata dagli odierni appellati contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con la quale si era lamentato che la Cassa aveva applicato ai redditi per la determinazione del tetto pensionabile, a partire dall’1.1.1983, il coefficiente di rivalutazione del 18,7%, mentre i redditi dovevano essere rivalutati a partire dal 1980, sulla base dei coefficienti e degli indici del periodo 1979/1980, nella misura del 21,1%. Secondo la prospettazione dei ricorrenti detto errore aveva comportato l’applicazione negli anni di una rivalutazione inferiore a quella accertata dall’ISTAT, portando ad una liquidazione della pensione di vecchiaia inferiore a quella dovuta.

A fondamento della decisione il giudice ha richiamato la decisione della Corte d’Appello di Milano n. 13/14, nonché la decisione n. 9698/10 della S.C., con cui, ricostruita la disciplina regolante la fattispecie, era stato statuito che il sistema di adeguamento introdotto dalla L. n. 576 del 1980, art. 16 – che prevede aumenti da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo degli indici Istat e da corrispondersi con decorrenza dal 1.1. dell’anno successivo al decreto stesso – sanciva il diritto dei titolari di pensione a fruire dell’adeguamento anche se all’epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo non avevano ancora maturato il diritto.

Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 16.4.2019, ha interposto appello la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la quale ha spiegato i seguenti motivi di gravame:

1) erronea applicazione delle norme regolanti la fattispecie (L. n. 576 del 1980, artt. 15 ,16 , 26 e 27) insistendo nella correttezza dell’applicazione del coefficiente 18,7%, determinato in relazione alla rivalutazione applicabile dall’1° gennaio 1983, anche alla luce del rapporto sinergetico tra rivalutazione della pensione e rivalutazione dei redditi;

2) erronea quantificazione delle somme liquidate;

3) erroneità dell’aumento della pensione sulla base di contributi omessi e non versabili, siccome prescritti;

4) erroneo riconoscimento e validazione degli anni non coperti da integrale contribuzione;

5) erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, finalizzata al recupero della contribuzione risultata omessa per variazione del massimale rivalutato al 21%.

Nel giudizio così instaurato si sono costituiti gli appellati, i quali, dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 342 c.p.c., hanno resistito alle censure. [omissis].

Esaminate le note depositate dalle parti, in data 25.2.2021 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

MOTIVI IN DIRITTO

[omissis].

I motivi di appello, che per la intrinseca connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Le questioni oggetto della presente controversia sono già state decise da questa Corte con precedenti decisioni (sentenza n. 1800/16, n. 1218/19, 1895/19, n. 606/20, n. 1054/20) che si condividono e si richiamano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

“Come osservato dalla Corte con la sentenza n. 1800/16 “La doglianza deve ritenersi infondata sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9698/10 che ha richiamato i noti precedenti delle Sezioni Unite n. 8684/96 e 7281/04.

Benché le richiamate sentenze delle Sezioni Unite abbiano affrontato il diverso (rispetto a quello qui in rilievo) problema della decorrenza della prima rivalutazione della pensione, se cioè detta rivalutazione debba avvenire sin dal primo anno successivo a quello di maturazione (tesi accolta dalle Sezioni Unite con l’affermazione del principio che tale rivalutazione spetta dal 1 gennaio dell’anno successivo al sorgere del diritto a pensione), la pronuncia 9698/10 vi ha fatto riferimento in quanto recanti (soprattutto la seconda) ampia disamina dell’intera disciplina previdenziale di settore e di quella relativa alla rivalutazione (non solo quindi alla pensione – prevista dall’art. 16 – ma anche dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni – art. 15).

La precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 7281/04 ha infatti riportato il testo dell’art. 16, come modificato dalla L. n. 141 del 1992, art. 8, nonché, quanto alla decorrenza della L. n. 576 del 1980 ed alle norme transitorie, gli artt. 26 e 27.

Ha poi ribadito il principio, già affermato nella pronuncia del 1996, secondo il quale “in tema di pensioni a carico della Cassa di previdenza assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dalla L. n. 576 del 1980, art. 16 – che prevede aumenti annuali da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell’indice Istat… e da corrispondersi con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del decreto stesso – comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell’anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell’adeguamento ivi determinato pur essendo, all’epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione, anteriore al momento di maturazione del diritto.

Questo principio, applicato ad una fattispecie precedente all’entrata in vigore della L. n. 141 del 1992 di modifica della L. n. 576 del 1980, art. 16, è stato ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione anche con riferimento al nuovo testo dell’art. 16 (il quale peraltro differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al decreto interministeriale la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa quale provvedimento contenente le variazioni degli importi delle pensioni) con numerose sentenze.

Ora, trattando più specificamente la questione posta al vaglio del primo giudice, e cioè la misura del coefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione di cui alla L. n. 576, art. 2 ed alla decorrenza di detta rivalutazione, si deve evidenziare che l’art. 15 stabilisce che le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l’andamento dell’indice Istat di cui all’art. 16.

L’art. 16 a sua volta stabilisce che gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alle variazioni Istat annue dei prezzi al consumo ed aggiunge che la variazione degli importi è disposta con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa e che (comma 3) gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. Il comma 4 precisa che “…nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’art. 2….

Mentre l’art. 16 fa riferimento alla delibera della Cassa… l’art. 27, u.c. precisa che “per la prima applicazione dell’art. 16 si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge”.

Si è già esposto che la Cassa con l’atto di appello ha dedotto la correttezza del procedimento adottato in base al quale l’anno di riferimento dal quale è iniziato il computo della rivalutazione è stato, come espressamente richiesto dall’art. 27, u.c. della legge, il 1980; che a seguito della comunicazione dell’Istat nel 1982 la Cassa nel 1982 da deliberato la misura della corrispondente rivalutazione; che con D.M. 30 settembre 1982 è stata stabilita la decorrenza dal 1.1.83 e quale misura di attualizzazione la percentuale del 18,7% con la conseguenza che la Cassa, in attuazione del suddetto decreto ha applicato la prima rivalutazione a partire dal 1.1.83 aumentando gli importi di cui sopra del 18,7%.

Ora, evidenziato che il giudice non è vincolato all’atto amministrativo di cui può accertare incidenter tantum l’illegittimità (come espressamente ricordato dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 9698/10) va rilevato che l’art. 15 stabilisce che l’anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione non viene preso in considerazione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare (fa infatti riferimento agli aumenti fra coefficienti relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione).

Questa Corte con sentenza n. 443/05 ha già ritenuto che l’art. 27, u.c. che stabilisce che “Per la prima applicazione dell’art. 16 si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge” contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa, che attribuisce alla norma portata eccezionale e transitoria, abbia una portata generale ed esclude quindi che l’indice Istat da prendere come riferimento per il primo anno possa essere quello risultante dalla svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1981 (pari appunto al 18,7%) che ma che invece dovrebbe essere quello pari al 21,1% relativo alla variazione intercorso tra il 1980 ed il 1979 con la conseguenza che anche per le pensioni maturate dopo il 1982 la variazione di aumento delle pensioni deve tenere conto dell’indice medio annuo relativo al 1980.

In particolare questa Corte richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (7281/04) secondo la quale mentre l’art. 27, commi 1, 2 e 3 sono riferibili certamente alle vecchie pensioni, l’u.c. stabilisce un criterio generale che si applica anche alle pensioni maturate dal 1.1.82 (e che pertanto ad essi si applica l’indice medio annuo relativo l’entrata in vigore delle legge contenente i dati di svalutazione del 1980), ritenendo tale interpretazione più corretta perché evita un “vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile” (infatti l’ultimo reddito, benché preso in considerazione nella media dei 10 migliori, non viene rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 2), ha ritenuto che una differenziazione nel criterio di adeguamento, ossia una mancata applicazione del principio di cui all’art. 27, u.c. per la sola rivalutazione dei redditi da porre alla base del computo della pensione appare incongrua e contrasterebbe con la lettera e lo spirito della legge che ha espressamente stabilito all’art. 16 – richiamato dall’art. 27 quanto alle modalità di applicazione dei coefficienti – un medesimo criterio di adeguamento.

Questa impostazione è stata ritenuta corretta dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 9698/10 che ha confermato il carattere generale e non di diritto transitorio della norma di cui all’art. 27, comma 4 mutuato dai precedenti della Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamati, ancorché, come già rilevato, concernenti la diversa questione della rivalutazione della pensione e non dei redditi da porre a base della determinazione della stessa e della relativa decorrenza (…).

La Cassa sostiene che, ritenuta l’errata applicazione della rivalutazione ai redditi pensionabili, ne sarebbe derivato il pagamento di contributi inferiori a quelli dovuti con la conseguenza che dovrebbero essere dichiarati inefficaci, ai sensi del regolamento deliberato nel 2005 ed approvato nel 2006 (che ha disciplinato l’ipotesi di parziale omissione dei contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione), gli anni per i quali vi è stata sia una parziale omissione contributiva sia l’intervenuta prescrizione della connessa contribuzione.

Su punto la Corte concorda con le osservazioni del primo giudice.

Invero non può non rilevarsi in primo luogo che l’omissione contributive è stata determinata dall’errata interpretazione che la Cassa ha fatto in ordine alla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, errore che non può essere oggi fatto cadere sui ricorrenti arrivando a dichiarare l’inefficacia dei relativi anni non potendo la Cassa richiedere il pagamento stante l’intervenuta prescrizione.

Con la sentenza n. 5672/12 ripresa e ribadita dalla sentenza n. 26962/13 la Suprema Corte ha affermato che “in relazione alla sistema che regola la Cassa di Previdenza Forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione, concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto”.

Ora è vero che con Regolamento del 2005 approvato nel 2006 e poi modificato nel 2011 è stato previsto all’art. 1 che gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione anche parziale nel pagamento di contributi che non possono essere più richiesti né versati per intervenuta prescrizione sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sia ai fini del calcolo della stessa.

Non può tuttavia non rilevare il fatto che detto Regolamento abbia una connotazione normativa che può trovare applicazione solo dal momento della sua entrata in vigore non essendo previsto alcun effetto retroattivo con conseguente sua inapplicabilità al caso in esame….”.

Si deve aggiungere che in relazione ai richiamati artt. 5 e 6 del Regolamento la Cassa appellante si limita genericamente a censurare l’affermazione del Tribunale circa l’inapplicabilità retroattiva anche nella fattispecie di quelle disposizioni, non essendo previsto alcun effetto retroattivo, richiamando [….] l’autonomia normativa della Cassa Forense”.

Si tratta di argomentazioni sovrapponibili alla fattispecie in esame e che rispondono pienamente ai primi tre motivi di appello qui esaminati.

In ogni caso, si osserva che la sanzione dell’inefficacia può derivare solo da un accertato (e, prima ancora, denunciato) inadempimento dell’iscritto alla Cassa, non potendo operare ex post.

Conseguentemente la Cassa, in assenza ab origine (come nella specie) di una omissione totale o parziale, non può pretendere che l’annualità (ai tempi ritenuta adempiuta in modo regolare) venga annullata.

Avendo, quindi, l’appellato corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la successiva rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Cassa non può per definizione determinare alcuna omissione contributiva.

Alla luce di tali argomenti, deve ritenersi infondato anche il quarto motivo di appello con il quale la Cassa lamenta il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale per il recupero della contribuzione omessa nei confronti dell’appellato.

Sul punto, il Collegio condivide quanto affermato dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 87/2020, ovvero che la disciplina di cui alla L. n. 576 del 1980 “ancori la quantificazione delle pensioni di vecchiaia, non immediatamente ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi da loro prodotti (rectius alla media dei loro redditi in un arco di tempo predeterminato e in concreto variato nel tempo), redditi che – prescrive l’art. 2 – “escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’art. 15 della presente legge”, il quale a sua volta dispone, come detto, che la rivalutazione annuale sia operata secondo gli indici ISTAT di cui al successivo art. 16.

Ora questa norma disciplina, nei termini che pure si sono sopra esposti, la rivalutazione annuale delle pensioni, prevedendo altresì che, nella stessa percentuale e con uguale decorrenza, siano rivalutati, non i redditi prodotti dai singoli assicurati (rivalutazione che è disciplinata dall’art. 15, seppure secondo i medesimi indici ISTAT di cui all’articolo successivo), ma “il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’art. 2, il limite di reddito di cui all’art. 10, comma 1, e il contributo minimo di cui all’art. 10, comma 2″, quindi i parametri generali utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi.

(…).

In altri termini,…, le disposizioni della L. n. 576 del 1980, artt. 15 e 16 si riferiscono ad ambiti diversi: l‘art. 15 disciplina la rivalutazione dei redditi base di calcolo delle singole prestazioni (i redditi singolarmente prodotti dagli assicurati, sui quali devono essere calcolate le prestazioni a loro concretamente spettanti), mentre l’art. 16 regola l’adeguamento delle componenti generali della previdenza forense, e quindi le prestazioni e la loro rivalutazione e per contro i parametri generali di reddito da utilizzarsi per determinare la generalità delle prestazioni (in primis il reddito imponibile ex art. 10 e poi il tetto e gli scaglioni di reddito sui quali applicare le aliquote di calcolo delle pensioni)”.

Alla luce di detto quadro normativo, deve quindi concludersi che il diritto di vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell’indice riferibile all’anno di entrata in vigore della L. n. 576 del 1980 non comporti alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell’assicurato.

I contributi, infatti, devono essere versati sul reddito “dichiarato” ed il reddito rivalutato non è un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma è esattamente il reddito dichiarato ed adeguato ex lege al fine di conservarne il valore, sul quale il professionista ha già versato i contributi dovuti.

Una eventuale omissione contributiva “avrebbe potuto realizzarsi solo ove la Cassa avesse operato, variandoli, sui limiti generali di reddito di cui all’art. 16 (per esempio variando i diversi scaglioni del reddito imponibile di cui all’art. 10), variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato, determinandone l’assoggettamento a contribuzione in misura diversa ed eventualmente maggiore”.

In assenza di un tale intervento nessun inadempimento all’obbligo contributivo può imputarsi al professionista, così che tutte le pretese originariamente svolte dalla Cassa in riconvenzionale devono essere respinte, compresa quella diretta al pagamento dei contributi asseritamente omessi nei limiti prescrizionali”.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte l’appello va respinto.

[omissis]

P.Q.M.

Respinge l’appello avverso la sentenza n. 661/19 del Tribunale di Milano e condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado [omissis]

Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze 07/07/2020 n. 87 (clicca qui)

Per una migliore comprensione della questione abbiamo deciso di riportare qui di seguito la motivazione integrale della Corte d’ Appello di Firenze, 07/07/2020 n. 87 (clicca qui), con tutti i links alle norme di legge e alle sentenze citate.

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze 07/07/2020 n. 87

La Corte d’Appello di Firenze
Sezione Lavoro

composta dai magistrati
dott. Simonetta Liscio presidente
dott. Flavio Baraschi consigliere
dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel.
all’udienza del 6.2.2020, dando lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al N. RG. 15/2018 promossa da
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Avv. Leonardo Carbone

 – appellante –

contro

[…]

– appellante incidentale –

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 400/2017 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata l’11.10.2017, notificata l’11.12.2017

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza 11.10.2017 il Tribunale di Livorno ha deciso in ordine alle reciproche pretese svolte dall’avv. Ri. Za. e dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nel giudizio introdotto dal ricorso con cui l’avv. Za. aveva chiesto, in confronto della Cassa, la riliquidazione della pensione di vecchiaia di cui era titolare con decorrenza 1.7.2008, in ragione della dovuta rivalutazione dei redditi pensionabili, a partire dal 1980, sulla base dell’indice ISTAT relativo all’anno 1980 e di conseguenza la condanna dell’ente di previdenza a corrispondergli le differenze sui ratei maturati della prestazione fin dall’originaria decorrenza, oltre accessori.

Più specificamente, secondo la prospettazione del ricorrente, la Cassa avrebbe erroneamente rivalutato i redditi pensionabili solo a decorrere dal gennaio 1983 e in misura corrispondente alla svalutazione intervenuta tra il 1980 e il 1981 (rilevata nel 1982), quando in contrario la prima rivalutazione dei detti redditi avrebbe dovuto avvenire dal 1980 e con applicazione del coefficiente di svalutazione al periodo 1979/1980, sulla base della previsione degli artt. 15,16 e 27 della L.576/80.

Per contro la Cassa aveva chiesto il rigetto delle domande attrici, assumendo di avere correttamente operato, rivalutando i redditi a partire dal 1983, giacché la base reddituale su cui calcolare i contributi e quella su cui calcolare la pensione avrebbero dovuto necessariamente coincidere e la legge 576/1980 avrebbe inequivocamente previsto appunto per il 1983 la prima rivalutazione delle pensioni in esito all’entrata in vigore della riforma della previdenza forense.

In ipotesi la difesa della convenuta aveva argomentato che, ove effettivamente vi fosse stato un errore nell’applicare il coefficiente di rivalutazione, l’ente avrebbe sì corrisposto all’avv. Za. importi inferiori a titolo di pensione, ma avrebbe anche riscosso da lui, a partire dal 1982, contributi soggettivi in misura inferiore. Con la conseguenza che, in caso di accoglimento delle tesi attrice, gli anni per i quali non sarebbe stata pagata l’integrale contribuzione (e dunque dal 1982 in poi) non avrebbero dovuto essere considerati né nel calcolo dell’anzianità di iscrizione del ricorrente né ai fini della determinazione della misura della pensione a lui dovuta, la parziale omissione contributiva non potendo essere sanata a causa dell’intervenuta prescrizione.

In via subordinata, e quindi per il caso di accoglimento delle domande attrici, la Cassa aveva perciò chiesto in riconvenzionale sia la condanna dell’avv. Za. al pagamento della contribuzione omessa sia l’accertamento dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali vi sarebbe stata parziale omissione contributiva, con conseguente eventuale revoca o ricalcolo dell’emolumento pensionistico e condanna della parte privata alla restituzione delle somme che si assumevano percepite indebitamente.

Il Tribunale ha sostanzialmente condiviso la prospettazione del professionista quanto alla dovuta rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, richiamando il contenuto dell’art. 16 della L. 576/1980, che prevede sia la rivalutazione annuale degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa “in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo”, sia “nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza” l’adeguamento del limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’art. 2 della legge, nonché del limite di reddito previsto dall’art. 10 per il versamento del contributo soggettivo e infine, della misura minima di tale contributo.

Assunto questo dato il primo giudice ha poi ritenuto che le norme sopra richiamate debbano essere “coordinate con quanto previsto nell’art. 27 della stessa legge, che, nel regolare la decorrenza delle predette rivalutazioni, prescrive che l’ammontare dei redditi predetti (quelli di cui agli articoli 2 quinto comma, 4 secondo comma, e 10 primo e secondo comma)” sia “riferito <<all’anno di entrata in vigore della presente legge>>, precisando, in relazione all’anno di prima applicazione, che si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge” (così testualmente la decisione impugnata).

Ne deriverebbe che, entrata in vigore la legge nell’ottobre del 1980, per la prima applicazione dell’art. 16 avrebbe dovuto farsi riferimento all’indice medio annuo per l’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, la cui misura sarebbe stata pacificamente del 21,1%, così come assunto dal ricorrente.

Quanto alle pretese svolte in riconvenzionale dalla Cassa, sul presupposto che dall’errata applicazione della rivalutazione dei redditi pensionabili sarebbe in ipotesi derivato il pagamento di contributi inferiori a quelli dovuti, il primo giudice ha respinto quella diretta ad ottenere l’accertamento dell’inefficacia, ai fini pensionistici, delle annualità nelle quali si sarebbe verificata la dedotta, parziale omissione contributiva.

In proposito ha argomentato che, determinata l’assunta omissione dall’errata interpretazione che l’ente di previdenza avrebbe dato in ordine alla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, un tale errore non avrebbe potuto andare in danno dell’assicurato.

In senso contrario deporrebbe in primo luogo, il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, essendo previsto il solo pagamento di somme aggiuntive; in secondo luogo, la constatazione che il regolamento della Cassa del 2005, approvato nel 2006 e richiamato dall’ente a fondamento della sua pretese, avrebbe “una connotazione normativa”, così potendo trovare applicazione soltanto per gli anni successivi alla sua approvazione.

Il Tribunale ha invece accolto la domanda della convenuta ricorrente in riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento dei contributi asseritamente omessi nei limiti della prescrizione decennale, come quantificati a mezzo di CTU contabile.

Ha quindi concluso affermando il diritto dell’avv. Za. “a percepire le differenze pensionistiche tra il percepito e il dovuto degli ultimi dieci anni, pari ad euro 93.186,97 oltre che il diritto ai relativi interessi, pari ad euro 4.844,41 per complessivi euro 98.031,38”, somma dalla quale ha ritenuto debba essere “detratta, in ragione della compensazione tra i rispettivi crediti, la somma spettante alla Cassa ed oggetto di domanda riconvenzionale, pari ad euro 6.460,00”. Il residuo credito dell’avv. Za. ammonterebbe quindi a E 91.571,38 oltre gli ulteriori interessi.

Entrambe le parti hanno impugnato la decisione de qua davanti a questa Corte quanto ai capi che le hanno viste rispettivamente soccombenti.

Più specificamente la Cassa ha chiesto in tesi il rigetto delle domande dell’avv. Za. e in ipotesi l’accoglimento della riconvenzionale diretta ad ottenere l’accertamento dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni nei quali la controparte non avrebbe pagato l’integrale contribuzione, ribadendo gli argomenti già svolti in primo grado e disattesi dal Tribunale.

Più specificamente l’appellante ha assunto in primo luogo che l’interpretazione del Tribunale confligga con il disposto dell’art. 26 della L. 576/1980, secondo cui “sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l’iscritto, sia defunto prima della stessa data”.

Dalla disposizione richiamata deriverebbe necessariamente che la decorrenza originaria della rivalutazione, delle pensioni e dei redditi pensionabili, come prevista dalla L. 576/1980 dovrebbe essere necessariamente 1.1.1983, principio che troverebbe conforto nella giurisprudenza di legittimità relativa alla decorrenza della rivalutazione delle pensioni.

Peraltro i principi affermati in quelle decisioni dovrebbero trovare applicazione anche nella specie (e quindi quanto alla rivalutazione, non delle pensioni, ma dei redditi pensionabili), poiché l’art. 16 della L. 576/1980 disporrebbe l’adeguamento annuale anche dei redditi nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle pensioni.

Con il secondo motivo di appello la Cassa lamenta poi che il Tribunale abbia disposto la riliquidazione della pensione in godimento della controparte sulla base di contributi in effetti in parte, a suo dire, omessi.

L’ente torna cioè ad argomentare che, ove ritenuto errato il criterio di rivalutazione dei redditi pensionabili, l’operazione avrebbe determinato un aumento del reddito imputabile ai fini pensionistici all’avv. Za., reddito sul quale egli non avrebbe versato i dovuti contributi, così che neppure avrebbe avuto diritto a che la sua pensione fosse riliquidata sulla base di tale surplus, non operando nella previdenza forense il principio dell’automatismo delle prestazioni.

Con il terzo motivo, infine, l’appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla dichiarazione di inefficacia, ai fini del diritto e della misura della pensione, delle annualità nelle quali i contributi non sarebbero stati integralmente versati, argomentando dalle disposizioni del regolamento della Cassa del 16.12.2005.

In ipotesi assume che, anche ove non si ritenga detta inefficacia, in ogni caso l’ente sarebbe tenuto a pagare la pensione solo sul reddito sul quale siano stati effettivamente versati i contributi, così che il professionista non avrebbe nella specie diritto ad alcun aumento.

L’avv. Za. resiste all’impugnazione avversaria, di cui argomenta variamente l’infondatezza e spiega inoltre appello incidentale per chiedere la riforma del capo della decisione del Tribunale che l’ha condannato a pagare i contributi asseritamente omessi nei limiti della prescrizione decennale, assumendo l’inesistenza della dedotta omissione, giacché alla maggiore rivalutazione (di un reddito correttamente dichiarato) non potrebbe mai seguire un debito nel pagamento dei contributi.

Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene infondato l’appello della Cassa e invece fondato quello incidentale del professionista.

Al fine di dar conto delle ragioni del decisum, merita innanzi tutto premettere come la pensione di vecchiaia (la prestazione in godimento dell’avv. Za.) sia calcolata, sulla base dell’art. 2 della L. 576/1980 e del regolamento della Cassa, in una percentuale dei redditi prodotti dal professionista entro un tetto, determinato annualmente. La percentuale è d’altra parte variabile per scaglioni di reddito.

L’art. 2 della L. 576/1980 dispone poi che “i redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’articolo 15 della presente legge”.

L’art. 15 (che disciplina appunto, secondo la rubrica, la “rivalutazione dei redditi”) prevede che “le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli artt. da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all’art. 2, quarto comma, e l’entità del reddito di cui all’art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l’andamento dell’indice ISTAT di cui all’art. 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L’approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento percentuale [elevata al 100 per cento dal DM 25.9.1990] degli aumenti fra i coefficienti relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all’art. 13, secondo comma, tenuto conto dell’andamento finanziario della Cassa”.

Ancora l’art. 16 (“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) dispone che

  1. “Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
  2. L’approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
  3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
  4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’articolo 2, il limite di reddito di cui all’articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all’articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”.

L’art. 26 disciplina poi la decorrenza delle pensioni regolate dal nuovo regime nei seguenti termini, per quanto qui interessa: “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l’iscritto, sia defunto prima della stessa data” e ancora: “Sino alla data in cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all’articolo 21 della legge 22 luglio 1975 n. 319”.

Infine l’art. 27, dedicato alla “Decorrenza delle rivalutazioni” prevede che “le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all’art. 26, primo comma sono rivalutate, ai sensi dell’art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge.

La prima tabella di cui all’art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l’ISTAT non ha calcolato l’indice di cui all’art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.

Le entità dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10 primo e secondo comma, sono riferite all’anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell’art. 16, si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge”.

Così ricostruita la disciplina di interesse rileva allora la Corte come essa ancori la quantificazione delle pensioni di vecchiaia, non immediatamente ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi da loro prodotti (rectius alla media dei loro redditi in un arco di tempo predeterminato e in concreto variato nel tempo), redditi che – prescrive l’art. 2 – “escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’articolo 15 della presente legge”, il quale a sua volta dispone, come detto, che la rivalutazione annuale sia operata secondo gli indici ISTAT di cui al successivo art. 16.

Ora questa norma disciplina, nei termini che pure si sono sopra esposti, la rivalutazione annuale delle pensioni, prevedendo altresì che, nella stessa percentuale e con uguale decorrenza, siano rivalutati, non i redditi prodotti dai singoli assicurati (rivalutazione che è disciplinata dall’art. 15, seppure secondo i medesimi indici ISTAT di cui all’articolo successivo), ma il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’articolo 2, il limite di reddito di cui all’articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all’articolo 10, secondo comma“, quindi i parametri generali utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi.

Dalle norme indicate risulta quindi in primo luogo l’obbligo della Cassa di rivalutare annualmente i redditi dichiarati dagli assicurati secondo l’andamento degli indici ISTAT, tranne quelli riferibili all’ultimo anno precedente la data di decorrenza della pensione.

D’altro canto, quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per coloro che come l’avv. Za. fossero già iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, essa resta fissata necessariamente, ad avviso della Corte, dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 27, secondo cui “per la prima applicazione dell’art. 16, si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge”.

Una conclusione che, diversamente da quanto assume l’ente di previdenza, non è smentita dall’art. 26 della legge.

Quella disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente alla decorrenza delle pensioni, ma non si occupa affatto della rivalutazione dei redditi.

Né vale a sostenere la soluzione ermeneutica prescelta dalla Cassa la norma dell’art. 16, nella parte in cui prevede che rivalutazione delle pensioni e adeguamento di redditi e contributi avvengano con la medesima decorrenza e le stesse percentuali.

Si è detto infatti come i redditi di cui dice l’art. 16 non siano i redditi prodotti dal singolo assicurato, ma i parametri reddituali generali di calcolo della generalità delle prestazioni (il tetto del reddito pensionabile, gli scaglioni di reddito in relazione ai quali sono applicate le diverse aliquote, l’ammontare e gli scaglioni del reddito imponibile ai fini del pagamento del contributo soggettivo, previsto dall’art. 10 della legge). In contrario, quanto alla rivalutazione dei redditi concretamente prodotti dagli assicurati, l’art. 15 si limita a richiamare l’art. 16 in relazione all’indice di rivalutazione applicabile (“l’andamento dell’indice ISTAT di cui all’art. 16).

In altri termini, come correttamente argomentato dalla difesa del professionista, le disposizioni degli art. 15 e 16 della L. 576/1980 si riferiscono ad ambiti diversi: l’art. 15 disciplina la rivalutazione dei redditi base di calcolo delle singole prestazioni (i redditi singolarmente prodotti dagli assicurati, sui quali devono essere calcolate le prestazioni a loro concretamente spettanti), mentre l’art. 16 regola l’adeguamento delle componenti generali della previdenza forense, e quindi le prestazioni e la loro rivalutazione e per contro i parametri generali di reddito da utilizzarsi per determinare la generalità delle prestazioni (in primis il reddito imponibile ex art. 10 e poi il tetto e gli scaglioni di reddito sui quali applicare le aliquote di calcolo delle pensioni).

Nessuna disposizione di legge, neppure l’art. 16, autorizza allora a derogare, in sede di prima applicazione della L. 576/1980, al principio generalmente fissato dalla legge della rivalutazione annuale dei redditi pensionabili.

Si tratta del resto di una conclusione confortata dalla ratio di detta previsione, che mira evidentemente a conservare l’effettivo valore dei redditi prodotti in quanto base di calcolo della pensione. Proprio per questa ragione un blocco della rivalutazione di due anni, unito all’esclusione dell’adeguamento dell’ultimo anno precedente al pensionamento (essa espressamente prevista dalla legge) determinerebbe un significativo “vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile” (così Corte di Appello di Milano, n. 1895/2020), tra l’altro riferibile solo ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Deve quindi concludersi, come il Tribunale, per l’effettività del diritto dell’avv. Za. a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell’indice riferibile all’anno di entrata in vigore della L. 576/1980.

D’altro canto l’affermazione di un simile diritto non comporta, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell’assicurato.

Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore, una considerazione che né il Tribunale né la CTU nominata in quel grado (e richiamata a chiarimenti nel presente) sembrano avere tenuto in conto (come si rileva dalla relazione di chiarimenti della CTU, da cui si evince che il calcolo della dedotta omissione risulta effettuato maggiorando il reddito dichiarato della diversa rivalutazione e che riferisce espressamente la CTU, “se si vuole parlare di omissione parziale, nel caso specifico, questa è la diretta conseguenza della diversa rivalutazione dei redditi prodotti”).

In contrario pare alla Corte che, avendo l’avv. Za. corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Cassa non possa per definizione determinare alcuna omissione contributiva.

Una tale omissione avrebbe potuto realizzarsi solo ove la Cassa avesse operato, variandoli, sui limiti generali di reddito di cui all’art. 16 (per esempio variando i diversi scaglioni del reddito imponibile di cui all’art. 10), variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato, determinandone l’assoggettamento a contribuzione in misura diversa ed eventualmente maggiore.

In assenza di un tale intervento nessun inadempimento all’obbligo contributivo può imputarsi al professionista, così che tutte le pretese originariamente svolte dalla Cassa in riconvenzionale devono essere respinte, compresa quella (diretta al pagamento dei contributi asseritamente omessi) accolta nei limiti prescrizionali dal Tribunale e oggetto dell’appello incidentale dell’avv. Za., che deve essere pertanto accolto, riformandosi sul punto la decisione di primo grado.

Le spese del doppio grado, come infra liquidate, devono seguire la soccombenza e quindi far carico alla Cassa, al pari di quelle delle CTU svolte nei due gradi di giudizio […].

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l’appello della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e, in accoglimento dell’appello incidentale, dell’Avv. Ri. Za., respinge la domanda riconvenzionale della Cassa invece accolta dal Tribunale e per l’effetto condanna l’ente previdenziale a corrispondere all’appellante incidentale l’importo di E 6.460,00, oltre interessi come per legge.

Condanna la Cassa alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in E 6.888,00 oltre compenso forfetario e accessori di legge per il primo grado di giudizio e in E 7.642,00, oltre compenso forfetario e accessori di legge per il presente grado.

Pone definitivamente a carico della Cassa le spese di CTU, nella misura liquidata dal Tribunale quanto all’indagine svolta in primo grado e nella misura determinata con separato decreto quanto a quella disposta ed eseguita nel presente grado. […].

Firenze, 6.2.2020
Depositata in Cancelleria il 07/07/2020

Le difese della Cassa Forense

La Cassa Forense si è difesa sotto due profili:

  • eccependo di aver correttamente calcolato i tetti reddituali dal 1980, e quindi contestando la ricostruzione normativa dei ricorrenti;
  • in subordine eccepiva che, se proprio si volesse aderire alla tesi dei ricorrenti sulla corretteza dei nuovi massimali, allora occorre prendere atto comunque del fatto che i contributi in precedenza sono stati versati solo sui vecchi tetti reddituali (o massimali), anzichè sui nuovi) e quindi mancherebbe la copertura contributiva;
  • In ulteriore subordine richiedeva per il passato il pagamento delle differenze contributive dovute fra i vecchi e nuovi tetti reddituali (o massimali), per poi procedere al ricalcolo pensionistico.

Quindi la Cassa Forense nel corso di questi giudizi ha proposto delle domande riconvenzionali, che sono state comunque perse anche in appello, e solo pochi giudici le avevano accolte in primo grado.

La domanda riconvenzionale della Cassa Forense

La Cassa Forense, in queste cause, ha altresì formulato una domanda riconvenzionale, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda dell’avvocato ricorrente:

  1. la condanna dello stesso al pagamento della contribuzione omessa o, in alternativa,
  2. l’accertamento dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali vi sarebbe stata parziale omissione contributiva (con tutte le eventuali conseguenze sul ricalcolo della pensione o addirittura sulla revoca del trattamento).

Secondo la tesi della Cassa, a causa dell’asserito suo errore nel rivalutare i tetti reddituali derivava la conseguenza che gli iscritti avevano versato contributi in misura inferiore.
Sennonché tale prospettazione è stata respinta dai giudici di appello, e già in precedenza dalla maggior parte dei giudici di primo grado.

In proposito vanno rilevate due diverse questioni:

  1. il merito della questione
  2. la prescrizione dei contributi

a. Il merito della questione

Nel merito la Corte d’Appello di Firenze (sent. 7/7/2020 n. 87) ha osservato che:
D’altro canto l’affermazione di un simile diritto non comporta, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell’assicurato.
Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito di-chiarato, adeguato al fine di conservarne il valore [….].
….. pare alla Corte che, avendo l’avv. Za. corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Cassa non possa per definizione determinare alcuna omissione contributiva.”

b. La prescrizione

Occorre distinguere fra la prescrizione della pensione e quella dei contribuiti.

Gli arretrati della pensione si prescrivono in dieci anni (mentre il diritto al mero ricalcolo della pensione è imprescrittibile).

Invece i contributi che gli iscritti devono versare alla Cassa si prescrivono in cinque anni, come stabilito in generale per tutte le forme di previdenza obbligatoria, dall’ art. 3, co. 9, lett. b) della Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini).  

Appendice: la tabella della Rivista “La Previdenza Forense” (clicca qui)

Secondo la rivista “la Previdenza Forense” del 2021, questi sono gli indici degli anni dal 1980 al 2021 (clicca qui).
Va avvertito che questi indici non sempre sono esatti, anche nella stesa ottica della Cassa Forense.
Li abbiamo ricontrollati e qualche volta contengono errori anche grossolani, come per gli anni 1996/97, in cui il tetto reddituale dell’ anno successivo è addirittura inferiore a quell’ anno precedente.

Gli altri nostri articoli sulla Cassa Forense

Sulle problematiche della Cassa Forense il nostro sito ha pubblicato i seguenti articoli:
  1. I Regolamenti della Cassa Forense

Gli altri nostri articoli sulle Casse Professionali in genere

Sulle Casse professionali in generale abbiamo pubblicato i seguenti articoli: