Sommario:
Sempre più spesso gli Avvocati sentono l’esigenza di riscattare la laurea o il praticantato per aumentare od anticipare la loro pensione.
Ma come funziona il riscatto ?
E quanto costa ?
Vediamo allora i vari aspetti.
Cosa è il riscatto dei contributi in generale ?
I contributi previdenziali possono essere versati solo quando alla base vi è lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato oppure di una attività professionale da parte di chi è iscritto all’Albo, poichè i normali contributi obbligatori debbono avere un substrato in una regolare attività lavorativa.
Non è possibile invece pretendere di poter versare a titolo di contributi delle somme svincolate da una contestuale attività lavorativa o professionale (o fattispecide assimilate).
Non siamo di fronte, infatti, ad un’Assicurazione in cui è sufficiente la volontà di pagare i premi, senza altri presupposti.
La legge però ammette che in alcune fattispecie ritenute meritevoli oppure “vicine” o prodromiche alla prestazione lavorativa principale (ad esempio per il periodo della laurea) si possa ammettere il pagamento dei contributi anche al di fuori dell’avvenuta prestazione professionale.
Si parla allora di ipotesi di “contributi da riscatto”, ovvero di ipotesi tipizzate dalla legge in cui si ammette il versamento di contributi, di altra tipologia che viene parificata a quella “lavorativa”. Devono però essere delle ipotesi tassative previste dalla legge.
Vediamo di seguito la problematica degli Avvocati verso la Cassa Forense.
Per chi volesse farsi una idea della analoga problematica della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti (molto ben impostata), può cliccare qui
Quali sono i periodi riscattabili ?
“Possono essere riscattati:
- il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;
- il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- il periodo di servizio militare prestato in guerra;
- il periodo di praticantato, anche se svolto all’estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni”.
Questi periodi sono indicati nell’art. 32 del Regolamento Unico del 2021.
Chi può chiedere il riscatto ?
- L’iscritto
- I suoi superstiti
- I pensionati di inabilità
- Chi si è cancellato dalla Cassa con diritto alla pensione
L’elenco dettagliato è contenuto nell’ art. 31 del Regolamento Unico del 2021
Che effetti produce il riscatto ?
Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati” (art. 33 del REgolamento Unico del 2021)
Quanto costa il riscatto ?
Il costo è diverso da quello dei contributi ordinari, poichè il riscatto viene versato in tempi e modi anomali.
La regola empirica è semplice: più tardi vengono versati e più costano, per motivi attuariali.
Bisognerebbe pensarci e versarli prima possibile, in giovane età.
La norma di base sul calcolo è l’art. 34 del Regolamento Unico del 2021.
In concreto si deve accedere al sito della Cassa Forense, nell’area riservata (con le proprie credenzali), andare alla sezione “Simula il Tuo riscatto” e precisare il numero degli anni che si intendono riscattare e la collocazione dei suddetti anni in una della quattro quote di calcolo della pensione.
Il programma di calcolo della Cassa indicherà (come mera simulazione non ufficiale) l’importo da pagare in relazione agli anni richiesti indicati dall’Avvocato.
Purtroppo, come sempre avviene, viene comunicato solo l’importo finale, ma senza alcun sviluppo contabile che possa permettere un controllo dell’iscritto.
L’Avvocato a questo punto, se ritiene, può presentare la domanda di riscatto e poi riceverà la comunicazione di approvazione della domanda con la indicazione ufficiale dell’importo.
Il costo del riscatto è rateizzabile ?
Si, lo è su domanda dell’Avvocato “con la quale comunica l’importo che intende versare subito ed il numero di anni nei quali intende rateizzare l’importo residuo per non più di dieci anni. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del 1,50% annuo, ovvero nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, se superiore” (art. 37 del Regolamento Unico della Cassa del 2021).
Peraltro ciò è previsto anche dall’ articolo 2, co. 4-bis Dlgs 184/1997 (e per la verità senza interessi):
“4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica
esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008″.
Il costo del riscatto è deducibile fiscalmente ?
Si, perchè fin dal 2001 è deducibile l’intero costo del riscatto, sia per l’assicurato che per i superstiti (art. 10, co. 1, TUIR).
L’Agenzia delle Entrate conferma che: “sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge o facoltativamente all’Inps, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. In particolare, i contributi volontari sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento, come ad esempio il riscatto della laurea o la ricongiunzione di periodi assicurativi (vedi risoluzioni n. 25/2011, Risoluzione n. 298/2002).
Come si calcola il riscatto ?
Il criterio di calcolo è indicato nell’art. 34 del Regolamento Unico del 2021:
Art. 34 Contribuzione dovuta – Riserva matematica
- L’iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.
- L’onere del riscatto è pari alla riserva matematica determinata con i criteri ed i coefficienti utilizzati dalla Legge n.45/1990 approvati con D.M. 28 luglio 1992 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – pubblicato in G.U. n.200 del 26 agosto 1992 e aggiornati con Ministeriale MA004 .A007. 11433 – AV-L-109 del 26 febbraio 2014.
Il calcolo del capitale
- Si calcola la pensione complessiva che spetterebbe al lordo dei periodi da riscattare.
- Da qui si sottrae l’importo attuale della pensione già riconosciuto al momento della domanda (senza gli anni da riscattare).
- Si calcola la differenza di costo per la Cassa, che va addebitato all’iscritto.
Il concetto di “riserva matematica”
Il costo (c.d. “riserva matematica”) è pari all’incremento della pensione per gli anni riscattati.
Nella matematica attuariale la riserva matematica è l’importo del capitale che è necessario oggi per far fronte domani alle rendite future.
La sua problematica attuariale sta nello sfasamento temporale esistente fra il momento in cui si versano i contributi e il momento in cui la Cassa deve pagare le rendite.
I coefficienti di calcolo
Su questo si applicanoi coefficienti di calcolo stabiliti da alcune norme, e che dipendono da alcuni fattori:
- il sesso
- l’età
- la consistenza della retribuzione media pensionabile e dell’anzianità contributiva, all’atto della presentazione della domanda di riscatto.
Le fonti normative sui coefficienti di calcolo
L’art. 34 del Regolamento fa riferimento ai coefficienti utilizzati:
- dalla Legge n.45/1990 (“Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”)
- approvati con D.M. 28 luglio 1992 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (G.U. n.200 del 26 agosto 1992)
- con in allegato le Tabelle relative
- che sono state poi aggiornati con Delibera n.633 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 ottobre 2013 e approvata Ministeriale MA004 .A007. 11433 – AV-L-109 del 26 febbraio 2014.
In precedenza vi erano apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro:
- D.M. 19.2.1981 per le domande presentate fino al 6.11.2007
- D.M. 31.8.2007 (con relativa Circolare Inps 28 febbraio 2008 n. 26)
Come si fa nella pratica a riscattare un periodo con la Cassa Forense ?
Sul sito della Cassa si può consultare questo link (clicca qui).
In concreto si dovrà operare così.
- Si calcola l’importo del riscatto in questo modo:
- si va sul sito della Cassa Forense con le proprie credenziali all’apposita Sezione:
- Info Previdenziali
- quindi Ipotesi di calcolo
- e poi ancora ipotesi di riscatto
- Si inserisce il numero di anni che si vogliono riscattare (e la loro collocazione temporale nelle varie quote della pensione):
- Si chiede al sito di calcola l’importo complessivo:
- si va sul sito della Cassa Forense con le proprie credenziali all’apposita Sezione:
- Si decide se questo importo (che non è uffciale) è conveniente per noi;
- Si presenta la domanda aministrativa alla Cassa:
- La Cassa comunica l’ammissione al riscatto e l’importo ufficiale, invitando ad indicare le modalità di pagamento
- si invia alla Cassa la seguente modulistica:
- Domanda dell’iscritto
- Domanda dei superstiti
Come si fanno le simulazioni dei costi e dei benefici?
Poichè il riscatto può essere parziale (anche per un solo anno) è opportuno calcolare le varie simulazioni.
Il sito della Cassa Forense consente all’iscritto di calcolare queste simulazioni.
Vediamo bene la procedura con l’aiuto di queste schermate.
Passaggio 1: Calcolo della pensione senza riscatto
Passaggio 2: Calcolo della pensione con riscatto
Occorre inserire il riscatto cliccando sul piccolo link che abbiamo cerchiato in rosso.
Passaggio 3: scegliere il numero di anni da riscattare
inserire nel cerchio rosso il numero di anni da riscattare nelle varie simulazioni.
Poi controllare il risultato nella simulazione della pensione utilizzando la finestra iniziale, ma che questa volta conterrà in aggiunta gli anni da riscattare.
In questo si potranno valutare le differenza e confrontarle con il costo.
Simulazione della pensione con riscatto
A questo punto possimao finalmente conoscere il nuovo importo della pensione con l’inserimento degli anni riscattati (vedi in basso le righe in rosso).
Ognuno potrà quindi controllare la mia propria situazione individuale e decidere l’opzione più conveniente nel suo caso.
Le fonti normative previgenti sul riscatto
Si veda sul sito della Cassa Forense l’apposito link per il passato:
https://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/via-libera-al-nuovo-regolamento-per-il-riscatto/
Il riscatto e le fattispecie similari
Esistono varie forma di valorizzazione della propria contribuzione, in aggiunta a quella effettiva già versata presso la propria Cassa:
- Il riscatto
- La ricongiunzione
- Il cumulo
- La totalizzazione
Esaminiamoli qui di seguito.
Il riscatto
E’ quanto abbiamo esaminato nel presente articolo.
Con il riscatto vengono versati a pagamento dei contributi nella medesima Cassa.
La ricongiunzione
Con la ricongiunzionevengono trasferiti dei contributi già preesistenti da un Ente di provenienza ad un altro di destinazione, al fine di utilizzarli (ricongiungerli) in un solo Ente e maturare quindi il diritto alla pensione.
Occorre però pagare la differenza di “riserva matematica”, che spesso è assai onerosa, soprattutto alla fine della carriera.
La ricongiunzione è regolata principalmente:
- dalla Legge n. 29 del 1979 per la generalità dei lavoratori
- dalla Legge n. 45 del 1990 per i liberi professionisti.
Il cumulo
Il cumulo è un meccanismo particolare per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue.
Dunque a differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione nazionale, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo.
Il lavoratore ha la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
L’articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall’articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.
Per approfondimenti sul cumulo contributivo si veda sul sito PensioniOggi l’ottimo articolo di taglio pratico “Il Cumulo dei Periodi assicurativi”.
La totalizzazione
I lavoratori con carriere discontinue hanno spesso accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, conseguenza della frammentazione dei periodi lavorativi.
Per valorizzare tali periodi il Decreto Legislativo 42/2006 consente ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, in modo gratuito ed ottenere l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.
La totalizzazione, ha il vantaggio di interessare praticamente tutte le casse, comprese quelle dei liberi professionisti e permette, inoltre, di sommare i contributi della gestione separata Inps che altrimenti non può essere ricongiunta.
Per approfondimenti sulla totalizzazione si veda sul sito PensioniOggi l’ottimo articolo di taglio pratico La Totalizzazione Nazionale.