La Cassa Forense ed il Regolamento Generale previgente del 1995

Sommario:


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REGOLAMENTO GENERALE

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 SETTEMBRE 1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CAPO I
ISCRIZIONI ALLA CASSA E CANCELLAZIONI (Statuto art. 6)

ART. 1: Iscrizione alla Cassa ad ogni effetto

  1. Gli Avvocati e i procuratori obbligati alla iscrizione alla Cassa a tutti gli effetti, secondo le norme di legge vigenti, devono presentare domanda di iscrizione indirizzata alla Cassa, utilizzando gli appositi moduli.

1 bis. A decorrere dal 1°/1/2012 restano obbligati alla iscrizione alla Cassa, anche in deroga ai criteri per la continuità professionale deliberati dal Comitato dei Delegati ai sensi dell’ art. 2 L. 319/1975 e dell’ art. 22 L. 576/1980, i pensionati di vecchiaia iscritti ad almeno un albo forense e percettori di reddito da relativa attività.

Qualora sia intervenuto provvedimento di cancellazione dalla Cassa, la reiscrizione avviene, anche d’ ufficio, in presenza di iscrizione ad un albo forense e di produzione di reddito da relativa attività.

1 ter. I pensionati di vecchiaia di cui al comma precedente sono tenuti al pagamento della contribuzione prevista dagli artt. 2, 6 e 7 del Regolamento dei Contributi.

  1. I moduli vanno inviati direttamente dagli interessati esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei termini prescritti. Se la domanda è presentata senza utilizzare i moduli predisposti, la Cassa invita l’interessato a regolarizzarla. Se la domanda viene inviata con il modulo regolare entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito della Cassa, essa ha effetto dall’invio della domanda irregolare, purchè questa sia stata spedita con raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. L’invio delle comunicazioni alla Cassa e il pagamento dei contributi soggettivi non equivalgono a presentazione della domanda di iscrizione. Tuttavia, il pagamento dei contributi esonera dalle sanzioni per il ritardo nella presentazione della domanda, per la parte di essi pagata entro il termine in cui il loro pagamento sarebbe stato obbligatorio.

ART. 2: Iscrizione alla Cassa ai soli fini assistenziali

  1. L’iscrizione alla Cassa ai soli fini assistenziali viene eseguita d’ufficio, in apposito elenco, non appena sia pervenuta notizia della iscrizione in un albo forense.
  2. L’iscrizione viene eseguita indipendentemente dal pagamento di qualsiasi contributo.
  3. I Consigli dell’Ordine e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell’albo speciale danno notizia alla Cassa delle iscrizioni e delle cancellazioni agli albi da essi deliberate entro 60 giorni da ogni deliberazione. I Consigli dell’Ordine e il Consiglio Nazionale Forense forniscono alla Cassa i dati necessari per il costante aggiornamento degli iscritti agli albi.

ART. 3: Cancellazione dalla Cassa

  1. La cancellazione dalla Cassa viene eseguita d’ufficio nel caso di cancellazione dell’iscritto da tutti gli albi forensi per qualsiasi causa. Il provvedimento è emanato dalla Giunta quando perviene la dichiarazione dagli Ordini e dal Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell’albo speciale dell’avvenuta cancellazione da tutti gli albi forensi.
  2. La cancellazione dalla Cassa viene inoltre deliberata su domanda dell’iscritto, il quale dimostri di non esercitare con continuità la professione da almeno tre anni. La domanda di cancellazione va inviata alla Cassa utilizzando apposito modulo spedito esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e compilato in ogni sua parte.

ART. 4: Restituzione dei contributi e pensione contributiva

  1. Tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense non sono restituibili all’iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 22 ultimo comma L. n. 576/80.
  2. Gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato più di cinque anni ma meno di trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e che non si siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione calcolata con il criterio contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.
  3. La pensione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
  4. Il calcolo della pensione contributiva è effettuato secondo i criteri previsti dalla Legge 335/95 e successive modificazioni, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) della Legge n. 576/80, nonchè delle somme corrisposte a titolo di riscatto o di ricongiunzione, con esclusione del diritto alla pensione minima garantita.
  5. I contributi versati per gli anni inefficaci ai sensi dell’art. 22 ultimo comma legge n. 576/80 non concorrono a formare il montante contributivo.
  6. La pensione contributiva è reversibile a favore dei soggetti e nelle misure di cui all’art.7 – commi 1 e 6 – della L. 576/80, come modificato dall’art. 3 della L. 141/92.
  7. Ai superstiti dell’iscritto, indicati all’art. 3 della legge 141/92 che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno 5 anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi versati ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. a) della legge 576/80, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.
  8. La pensione contributiva di reversibilità ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificata la morte dell’iscritto. E’ in ogni caso escluso il diritto all’integrazione della pensione al trattamento minimo.
  9. L’iscritto che percepisca la pensione contributiva ai sensi del 2° comma del presente articolo, e prosegua nell’esercizio della professione, è tenuto al versamento dei contributi previsti dagli artt. 10, 3° comma, e 11, 4° comma, della legge 576/80 e matura il diritto ai supplementi di cui all’art. 2, 7° comma legge 576/80. Detti supplementi sono calcolati con i criteri previsti dal 4° comma del presente articolo.

ART. 5: Provvedimenti della Giunta Esecutiva per iscrizioni e cancellazioni

  1. La Giunta Esecutiva delibera sulle domande di iscrizione e di cancellazione entro i termini programmatici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La Giunta può delegare il Direttore generale o un dirigente nei casi previsti dall’art. 20, comma 2, dello statuto.
  2. Gli effetti della iscrizione decorrono in conformità alle prescrizioni di legge.
  3. Gli effetti della cancellazione decorrono:
  4. se deliberata a domanda, dalla spedizione della domanda regolare indirizzata alla Cassa secondo la data risultante dalla raccomandata con avviso di ricevimento, applicato, se del caso, il disposto dell’art. l, comma 2;
  5. se deliberata d’ufficio, dalla cancellazione da tutti gli albi, salvo il caso di morte, in cui l’effetto decorre dalla data di questa.

CAPO II
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI (Statuto artt. 8- l0)

ART. 6: L’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti

  1. Nella riunione per la nomina del Presidente e dei Vicepresidenti, alla quale partecipano soltanto i componenti del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di segretario vengono svolte dal membro più giovane per iscrizione alla Cassa o, in subordine, all’albo.
  2. La votazione avviene su schede prestampate contenenti tutti i nomi dei Consiglieri per garantire la segretezza del voto.
  3. Dopo la votazione, le schede e il verbale sono consegnati al Direttore Generale.

ART. 7: La designazione del Vicepresidente vicario

Il Presidente designa il Vicepresidente vicario non oltre la prima riunione successiva a quella della elezione per la sostituzione di chi in precedenza ricopriva la carica. La designazione avviene con dichiarazione attestata nel verbale del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8: Sostituzioni del Presidente e incarichi particolari

  1. Quando il Presidente conferisce incarichi di sostituzione ai Vicepresidenti, in modo occasionale o duraturo, deve farlo con atto scritto o nei casi di urgenza con fax.
  2. Quando il Presidente conferisce incarichi di qualsiasi genere ad altri Consiglieri di amministrazione, egli deve provvedere con atto scritto o, nei casi di urgenza, per fax e darne comunicazione al Direttore Generale.

CAPO III
IL COMITATO DEI DELEGATI (Statuto artt. 11-14)

SEZIONE I
ELETTORATO PASSIVO

ART. 9: Prova del possesso dei requisiti per l’elettorato passivo

  1. Per partecipare alle elezioni a membri del Comitato dei Delegati, i candidati debbono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 13 dello statuto con atto con sottoscrizione autenticata dal Presidente o dal segretario del proprio Consiglio dell’Ordine ed allegare la dichiarazione all’accettazione della candidatura.
  2. La Cassa, su richiesta dell’apposita commissione e prima della proclamazione degli eletti, provvede ad inviare attestazione del possesso da parte loro dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 13, per quanto ad essa noto.

SEZIONE II
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEI LAVORI (Statuto art. 14)

ART. 10: Ordini del giorno delle riunioni

  1. Il Presidente, nell’atto di convocazione del Comitato dei Delegati, fissa anche l’ordine in cui gli argomenti devono essere trattati.
  2. Le richieste di convocazione da parte di membri del Comitato dei Delegati devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare che rientrino tra quelli istituzionali della Cassa.
  3. Il Presidente è anche tenuto ad inserire nell’elenco delle materie da trattare nelle sedute ordinarie gli argomenti di cui gli sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Delegati.

ART. 11: Ordine della trattazione degli argomenti

  1. Il Presidente può proporre ed ogni Delegato può chiedere motivatamente che sia modificato l’ordine di trattazione delle materie elencate nell’avviso di convocazione.
  2. La proposta va posta immediatamente in votazione e, qualora si manifesti opposizione, il Presidente dà preventivamente la parola per un breve intervento a favore ed uno contro la richiesta.

ART. 12: Verifica delle presenze e del numero legale

  1. In apertura di adunanza del Comitato il Presidente procede alla verifica del numero dei presenti e ne fa dare atto nominativamente a verbale.
  2. Il verbale deve indicare i Delegati che si presentino ad adunanza cominciata o se ne allontanino, mano a mano che tali variazioni del numero dei presenti si verificano.
  3. Ciascun Delegato può chiedere la verifica del numero legale in ogni momento della riunione. Se il numero legale manca, la seduta è sospesa a discrezione del Presidente. Se il numero legale manca anche alla ripresa dei lavori, il Comitato è riconvocato.

ART. 13: Svolgimento dei lavori

  1. Nella trattazione delle materie, per ogni punto da trattare, viene svolta una relazione da parte del Presidente o di chi ne sia stato eventualmente incaricato.
  2. La discussione è regolata e diretta dal Presidente, al quale spetta di dare la parola, fissare la durata degli interventi, disporre brevi sospensioni della discussione dell’adunanza, assicurare il rispetto del diritto di ciascun delegato ad esprimere il proprio pensiero senza essere disturbato od interrotto.
  3. Il Presidente toglie la parola al Delegato che non rispetti il tempo assegnatogli, ovvero tratti argomenti estranei a quelli in discussione, o adoperi espressioni offensive o sconvenienti.
  4. In relazione all’importanza della materia da trattare, al numero degli argomenti su cui il Comitato è chiamato a decidere, nonchè al presumibile numero di interventi, il Presidente stabilisce il sistema di discussione. Egli può:
  5. a) dare la parola in ordine di richiesta o di iscrizione a parlare, di norma per una sola volta;
  6. b) dare la parola per una sola volta circolarmente o in ordine alfabetico a tutti i Delegati.
  7. Il Delegato al quale nel corso della discussione siano stati attribuiti fatti o parole e che ritenga di dover intervenire per fatto personale ha diritto di fare dichiarazioni fino alla chiusura della discussione o subito dopo.
  8. Gli interventi dei Delegati di regola non possono superare la durata di dieci minuti, salvo deroghe da stabilirsi preventivamente dal Presidente o dal Comitato.

ART. 14: Comunicazioni del Presidente e interpellanze

  1. Sulle comunicazioni del Presidente non si procede a votazioni; i Delegati possono fare proprie dichiarazioni.
  2. I Delegati possono chiedere al Presidente chiarimenti anche sulle sue comunicazioni e rivolgergli interpellanze scritte. Il Presidente risponde al più tardi nella prima adunanza successiva.

ART. 15: Mozioni d’ordine

  1. Mozioni sull’ordine dei lavori, connesse con la materia in discussione, possono essere proposte anche al di fuori dell’ordine di interventi stabiliti dal Presidente, se il loro eventuale accoglimento chiuda o agevoli la discussione.
  2. Il proponente è ammesso ad illustrare brevemente la mozione, ed ove si manifestino dissensi su di essa, il Presidente ammette solo un altro intervento, contrario, non superiore a cinque minuti. Sulla mozione decide il Comitato.

ART. 16: Votazioni

  1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione le proposte di deliberazione secondo l’ordine di presentazione. Il Presidente ha facoltà di riunire più proposte secondo l’ordine logico.
  2. Non si procede a votazione su proposte che risultino assorbite da precedente votazione avvenuta nella stessa adunanza.
  3. Ciascun delegato ha diritto ad un voto e sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti espressi. Sono ammesse brevissime dichiarazioni di voto.
  4. Il voto deve essere espresso personalmente da ciascun membro del Comitato; non sono ammesse deleghe.
  5. Dei risultati delle votazioni si dà atto a verbale, segnando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
  6. Quando si tratta di questioni anche solo parzialmente personali, il Presidente può disporre che la votazione avvenga a scrutinio segreto; deve disporlo se ne facciano richiesta l’interessato o almeno tre Delegati.

ART. 17: Verbale delle riunioni

  1. Il verbale è redatto a cura del Direttore Generale o di un suo Delegato, che lo sottoscrive assieme al Presidente e al segretario designato di volta in volta per ogni riunione.
  2. Il verbale deve contenere, oltre al testo delle deliberazioni, la sintesi degli interventi orali e l’elenco dei votanti; possono essere allegate eventuali relazioni preparatorie.

ART. 18: Controllo e verbalizzazione delle votazioni

  1. Il Comitato, nelle votazioni a scrutinio palese, può utilizzare sistemi elettronici di voto con automatica indicazione del contenuto del voto espresso da ciascuno.
  2. Se non viene utilizzato il sistema elettronico di votazione, deve risultare a verbale il contenuto del voto di ciascun componente e, se richiesto, ne va fatto il controllo per appello nominale.

ART. 19: Approvazione dei verbali delle riunioni

  1. Unitamente all’avviso di convocazione o separatamente, ma non oltre l’ottavo giorno precedente l’adunanza, viene di norma inviato ai Delegati il verbale dell’adunanza precedente da sottoporre all’approvazione del Comitato.
  2. In difetto di invio nei termini previsti dal primo comma, il verbale viene letto in apertura di adunanza, salvo che il Comitato non decida di darlo per letto o di approvarlo nella seduta successiva.
  3. In ogni caso i Delegati hanno diritto di chiedere che al verbale siano apportate le necessarie rettifiche o integrazioni.

ART. 20: Riunioni per modifiche allo statuto o ai regolamenti

  1. Quando il Comitato dei Delegati è chiamato a deliberare in merito a modifiche dello statuto o dei regolamenti, l’esame delle proposte deve essere prima sottoposto alla apposita commissione del Comitato.
  2. Se non vi ha provveduto il Consiglio di Amministrazione, la commissione predispone la bozza delle modifiche da esaminare; se vi ha provveduto il Consiglio di Amministrazione, la commissione può proporre emendamenti.
  3. Il Comitato dei Delegati è quindi convocato una prima volta per la discussione generale, dopo la quale il Consiglio di Amministrazione, sentita la commissione competente, redige una bozza finale da sottoporre alla votazione del Comitato.
  4. La discussione in Comitato sulla bozza definitiva avviene soltanto su emendamenti scritti presentati con un congruo anticipo indicato dal Presidente nella convocazione del Comitato.
  5. La votazione avviene per singoli articoli, dopo la discussione e la votazione sugli emendamenti proposti per ciascun articolo.
  6. Dopo la votazione sui singoli articoli, il Comitato vota il testo finale nel suo complesso.

SEZIONE III
COMMISSIONI DI STUDIO (Statuto art.11, comma 3)

ART. 21: Istituzione e composizione

  1. Il Comitato può nominare commissioni di studio, sia permanenti sia per singole questioni. Esso determina l’oggetto dell’attività di ogni commissione nell’ambito delle sue funzioni.
  2. Le commissioni sono composte da non meno di tre e non più di nove membri. Nessuno può far parte di più di due commissioni.

ART. 22: Riunioni delle Commissioni

  1. Le commissioni di studio eleggono nella loro prima riunione un coordinatore, cui spetta di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Comitato.
  2. Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Cassa, per consentire la partecipazione ad esse di Consiglieri di Amministrazione.
  3. Le commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità. Delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l’indicazione dei membri presenti ed una sintesi dei lavori.
  4. Le commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Comitato. In caso di pareri discordi, il coordinatore è tenuto, nel riferire al Comitato, a darne atto con chiarezza.
  5. Il Comitato non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle commissioni.
  6. I verbali ed i materiali di studio delle commissioni vengono conservati agli atti del Comitato, a cura della Direzione Generale.

ART. 23: Scadenza delle commissioni

  1. Le commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Comitato abbia deliberato sulle questioni medesime; le commissioni permanenti durano finchè resta in funzione il Comitato che le ha nominate.
  2. Il Comitato provvede di volta in volta alla sostituzione di membri delle commissioni che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte; e può in qualsiasi momento integrarne il numero, entro i limiti dell’art. 21.

SEZIONE IV
NORME SPECIALI PER LE ELEZIONI

ART. 24: Elezioni dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti delle commissioni

  1. Quando il Comitato dei Delegati deve eleggere componenti del Consiglio di Amministrazione o componenti delle commissioni, si procede con votazione a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto può essere evitato per le elezioni dei componenti delle commissioni, salvo che questo sia richiesto da cinque componenti del Comitato.
  2. Quando si procede a votazione per scrutinio segreto, vengono nominati tre scrutatori.
  3. La votazione per la elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene con voto segreto da esprimere su schede prestampate contenenti i nomi di tutti i componenti del Comitato dei Delegati, che abbiano i requisiti per essere eletti, e i nomi degli altri candidati, anch’essi in possesso dei prescritti requisiti, proposti da almeno tre Delegati.

ART. 25: Dichiarazione dei Consiglieri di Amministrazione dopo l’elezione

  1. I Consiglieri di amministrazione, appena eletti e non oltre la prima riunione ordinaria del Consiglio di Amministrazione, devono dichiarare, sul loro onore, che non sussiste al momento della nomina alcuno degli impedimenti di cui all’art. 13 dello statuto e che non si è verificato per loro, negli ultimi cinque anni, alcun evento che imponga una comunicazione alla Cassa ai sensi dell’art. 32 dello statuto.
  2. L’omissione o l’infedeltà della dichiarazione comportano la decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 27 commi 3 e 4 dello statuto.

CAPO IV
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Statuto artt.15-19)

ART. 26: Incarichi particolari ai Consiglieri di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a uno o più dei suoi componenti il compito di seguire settori di attività e di presentare relazioni sui singoli argomenti nelle riunioni del Consiglio.
  2. Le deleghe devono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27: Segnalazione dei casi dubbi e del contenzioso previdenziale

  1. Il Direttore Generale ed i Dirigenti dei vari settori segnalano al Consiglio di Amministrazione tutti i casi di dubbia interpretazione delle norme, sia di carattere generale, sia con riferimento alla situazione di singoli iscritti.
  2. Il Direttore Generale ogni sei mesi, inoltre, dà relazione al Consiglio di Amministrazione del contenzioso.
  3. Il Consiglio di Amministrazione attua ogni utile iniziativa per prevenire e per ridurre il contenzioso di carattere previdenziale.

CAPO V
LA GIUNTA ESECUTIVA (Statuto artt. 20-23)

ART. 28: Presidenza e votazioni della Giunta Esecutiva

  1. La Giunta Esecutiva deve essere presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente.
  2. Se si rende necessaria la partecipazione di un membro supplente ed entrambi sono presenti alla riunione, il diritto di voto spetta al più anziano per iscrizione alla Cassa o, in subordine, per iscrizione all’albo.

ART. 29: Reclami avverso deliberazioni della Giunta

  1. I reclami al Consiglio di Amministrazione avverso le deliberazioni della Giunta devono essere inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve contenere l’illustrazione dei motivi che lo sorreggono.
  3. Se ne è fatta richiesta, il Consiglio di Amministrazione può convocare il reclamante, delegando all’uopo un Consigliere.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI
(Statuto artt. 27-33)

ART. 30: Richiesta di convocazione di Organi Collegiali

Quando componenti del Comitato dei Delegati o Consiglieri di Amministrazione richiedano la convocazione dell’organo di cui essi fanno parte, la richiesta può essere contenuta anche in atti separati, purchè contenenti la specificazione degli stessi argomenti da trattare e purchè complessivamente le richieste provengano dal numero minimo dei componenti dell’organo collegiale previsto dallo statuto.

ART. 31: Validità delle riunioni senza convocazione

Le riunioni degli Organi Collegiali sono valide anche senza convocazione, se i componenti di essi e, ove obbligatoriamente previsto, i Sindaci sono tutti presenti e concordano sugli argomenti da trattare.

ART. 32: Accettazione di nomina e rinuncia

  1. L’accettazione tacita di una nomina o di una elezione si ha con la partecipazione ad una seduta dell’organo collegiale di cui l’accettante sia entrato a far parte.
  2. In mancanza di accettazione scritta della elezione o della nomina e, in mancanza di partecipazione alle prime due riunioni dell’organo collegiale, di cui l’eletto o il nominato sia entrato a far parte, si considera verificata la rinuncia tacita ed il Presidente provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione.

ART. 33: Comunicazioni del domicilio

  1. Ogni componente degli Organi Collegiali deve con sollecitudine comunicare al Direttore Generale il domicilio, il numero di fax ed il numero di telefono ove intende che gli vengano inviate le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni vengono inviate al domicilio, al numero di fax o al numero di telefono risultanti alla Cassa.
  2. Con analoga sollecitudine il componente degli Organi Collegiali deve provvedere in caso di variazioni dei dati suddetti.

ART. 34: Giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi Collegiali

  1. La giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi Collegiali deve essere inviata per atto scritto o per fax al Presidente e pervenire prima che si concluda la riunione dell’organo collegiale; altrimenti l’assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell’invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.
  2. La valutazione della giustificazione è fatta discrezionalmente da chi presiede la riunione e ne viene dato atto nel verbale della riunione stessa.
  3. La decadenza dalla carica prevista nell’art. 27 comma 2 dello statuto è automatica se si sono verificate tre assenze consecutive non giustificate; tuttavia l’organo competente a dichiarare la decadenza, prima di deliberare, deve concedere all’interessato trenta giorni per le sue eventuali osservazioni. L’organo collegiale decide nella prima riunione successiva alla scadenza del suddetto termine.
  4. Per le riunioni della Giunta, è considerata sempre giustificata l’assenza, qualora la validità della riunione sia garantita dalla presenza di altri membri.

ART. 35: Forma e comunicazione delle dimissioni

  1. Le dimissioni del Presidente o dei Vicepresidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Le dimissioni da ogni altra carica devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Cassa e al Presidente del Collegio sindacale. Il Presidente della Cassa provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.
  3. Le dimissioni sono revocabili fino alla loro presa d’atto da parte dell’organo collegiale che ha il potere di nomina; per i Sindaci, la presa d’atto compete al Ministro di Grazia e Giustizia.

ART. 36: Presa d’atto delle dimissioni

  1. Quando l’organo collegiale competente è convocato per la presa d’atto, esso può invitare il dimissionario a revocare le dimissioni e rinviare la presa d’atto ad una seduta successiva.
  2. Non appena le dimissioni siano divenute irrevocabili, si provvede agli adempimenti conseguenti.

ART. 37: Obbligo di informazione

Le informazioni prescritte nell’art. 32 dello statuto devono essere inviate al Presidente e ai singoli Consiglieri di Amministrazione, presso la sede della Cassa, oppure possono essere consegnate al Direttore Generale, che ne cura nel più breve tempo possibile la trasmissione al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione, facendo salvo il rispetto della riservatezza, nei confronti di altre persone, per tutte le notizie che la richiedano.

CAPO VII
RIMBORSI DI SPESE E INDENNITA’ (Statuto art. 29)

ART. 38: Rimborsi di spese per i componenti degli Organi Collegiali

  1. Il Consiglio di Amministrazione determina le spese da rimborsare a chi ne ha diritto e determina altresì il modo di documentazione delle spese.
  2. L’attività svolta dai componenti degli Organi Collegiali al di fuori delle riunioni degli stessi o delle loro commissioni viene certificata con dichiarazione scritta dell’interessato.

ART. 39: Rimborsi di spese ai Consigli dell’Ordine

  1. Per il rimborso delle spese ai Consigli dell’Ordine, il Consiglio di Amministrazione, nel determinarne l’ammontare, può tener conto anche di ogni spesa, pur direttamente non documentabile, ma ritenuta necessaria per l’adempimento delle attività devolute ai Consigli.
  2. I Consigli dell’Ordine devono avanzare richiesta di rimborso nelle forme richieste dalla Cassa e con allegata la prescritta documentazione entro un anno da quando sono state sostenute, a pena di decadenza.

ART. 40: Rimborsi di spese a Direttore, redattori del periodico e a componenti del Comitato scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che al Direttore, ai redattori ed ai componenti del Comitato scientifico del periodico vengano rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, come per i Delegati, limitatamente all’attività compiuta su indicazione del Presidente.

CAPO VIII
PATRIMONIO E BILANCI (Statuto artt. 36-44)

ART. 41: Rinvio allo specifico regolamento

Lo specifico regolamento disciplina la materia attinente a patrimonio, bilancio e contabilità.

CAPO IX
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
(Statuto artt. 43-44)

ART. 42: Tempi per gli adempimenti previdenziali e assistenziali

  1. Il Consiglio di Amministrazione è competente a determinare i tempi in cui devono essere deliberati i trattamenti pensionistici, i trattamenti assistenziali e gli altri provvedimenti che interessino gli iscritti, in analogia ai principi generali stabiliti nel capo I della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  2. Fino a nuova deliberazione per la determinazione dei tempi suddetti, valgono le regole già approvate dal Consiglio di Amministrazione in attuazione della legge n. 241/90.

ART. 43: Norme per le pensioni di inabilità e invalidità

Per l’erogazione dei trattamenti previdenziali per i casi di inabilità e invalidità vale il regolamento approvato dal Comitato dei Delegati il 4 febbraio 1989 e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto 28 gennaio 1991.

ART. 44: Norme per le erogazioni assistenziali

Per le erogazioni assistenziali valgono i regolamenti vigenti:

– Regolamento per l’assistenza approvato dal Comitato dei Delegati il 12 dicembre 1992;

– Regolamento per l’indennità di maternità approvato dal Comitato dei Delegati il 19/20 aprile 1991;

– Regolamento per le erogazioni dei mutui agli iscritti approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 gennaio 1992.

CAPO X
INFORMAZIONI E TRASPARENZA (Statuto artt. 45-46)

ART. 45: Il periodico della Cassa

  1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore responsabile che deve avere i requisiti previsti dalle leggi sulla stampa e può essere scelto anche tra estranei alla Cassa.
  2. Spetta al Presidente assicurare e garantire, assieme al Direttore, che il periodico rappresenti fedelmente le linee della Cassa, espresse dal Comitato dei Delegati, e l’indirizzo amministrativo del Consiglio di Amministrazione, e pubblichi inoltre liberi dibattiti sui problemi della previdenza forense e dell’avvocatura.
  3. Il Presidente affianca il Direttore nell’impartire le direttive per lo svolgimento del lavoro, nello stabilire i compiti di ogni collaboratore, nel dare disposizioni per il buon avviamento del servizio, nel coordinare il materiale da pubblicare e deciderne la pubblicazione, in armonia con gli orientamenti generali della Cassa.
  4. Il periodico deve dare esauriente informazione sulle attività che costituiscono oggetto istituzionale della Cassa.
  5. Il Comitato di redazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto di un numero di membri da cinque a nove.
  6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Comitato scientifico.

CAPO XI
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 46: Norme per gli adempimenti degli iscritti per le comunicazioni e per il pagamento dei contributi

  1. Per l’invio delle comunicazioni alla Cassa e per il pagamento dei contributi, vale il regolamento di attuazione degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980 n. 576, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 10 aprile 1981 n. 154 e modificato con delibere del 30 aprile 1982 n. 144 e 30 settembre 1989 n. 414.
  2. La disciplina delle dichiarazioni e degli effetti previdenziali per gli iscritti indicati nell’art. 22, comma 4, della legge 20 settembre 1980 n. 576, è contenuta nel regolamento approvato dal Comitato dei Delegati con deliberazione 23 marzo 1985 n. 11.

ART. 47: Esercizio di alcune facoltà

  1. L’esercizio del riscatto è disciplinato dal regolamento approvato dal Comitato dei Delegati, con delibere 16 luglio e 23 ottobre 1993, e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 4 febbraio 1994.
  2. L’esercizio della facoltà di ricongiunzione con altre posizioni assicurative è disciplinato dalla legge 5 marzo 1990 n. 45 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 luglio 1992 di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione 6 aprile 1991 n. 125.

ART. 48: Esercizio continuativo della professione

L’esercizio continuativo della professione, in esecuzione dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 e dell’art. 22, comma 3, della legge 20 settembre 1980 n. 576, è stato determinato dal Comitato dei Delegati della Cassa con le delibere regolamentari 22 maggio 1976, 30 ottobre e 18 dicembre 1982, 22/23 maggio e 19 settembre 1987, 17 luglio e 11 dicembre 1992.

ART. 49: Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

  1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, per la prima volta a far tempo dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno di decorrenza della pensione e rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica.
  2. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione che s’intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
  3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione.
  4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’articolo 2, primo comma, e il contributo minimo di cui all’articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi a € 50 più vicini per i limiti e scaglioni di reddito, ed a € 5 più vicini per il contributo.

ART. 50: Misura della pensione minima e dei supplementi

  1. La misura della pensione annua non può essere inferiore ad € 9.960,00 ed è annualmente rivalutata in proporzione alla variazione media dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, con esclusione di ogni collegamento automatico alla misura del contributo soggettivo minimo.
  2. Per le pensioni di invalidità la misura della pensione minima è pari al 70% di quella risultante dall’applicazione di quanto previsto al comma precedente.
  3. La disposizione di cui al 1° comma non si applica alle pensioni contributive, previste dall’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa Forense, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo.
  4. I supplementi previsti nel penultimo comma dell’art. 2 legge 576/80 con le successive modifiche, sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla legge 335/95, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) della legge 576/80.
  5. Per coloro che, all’entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già maturato il diritto a pensione di vecchiaia, continua ad applicarsi il sistema di calcolo dei supplementi disciplinato dalla previgente normativa.

ART. 51: Previdenza Complementare

  1. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense promuove la costituzione di una Forma Pensionistica Complementare in base al D. Lgs. 5/12/2005, n. 252, con gestione separata, al fine di provvedere autonomamente o con la partecipazione di altre Casse di previdenza private, previa autorizzazione degli organi di controllo preposti per legge, alla pensione complementare in favore degli iscritti

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