La Cassa Forense e la legge n. 576 del 1980

Sommario:


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Il testo della Legge n. 576 del 1980 è entrata in vigore in data 12 ottobre 1980 (poichè pubblicata sulla G.U. del 27 settembre 1980).

Qui riportiamo in formato web il testo vigente della Legge, che peraltro è stata ripetutamete novellata.

E’ possibile però scaricare in formato PDF la legge 576 del 1980 nelle varie versioni, ed anche nei suoi lavori parlamentari:

  1. La Legge 576/80 in formato PDF:
    1. Il testo oggi vigente della legge 576 del 1980
    2. Il testo storico della Legge 576 del 1980 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
  2. Le Leggi di modifica che l’hanno novellata:
    1. La Legge 11 febbraio 1992, n. 141.
    2. La Legge 2 maggio 1983, n. 175.
  3. I Lavori Parlamentari del 1980:
    1. Proposta di Legge alla Camera dei Deputati
    2. Modifiche al Senato
    3. Resoconto Stenografico della discussione finale

 

Legge 20 settembre 1980 n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense
(G.U. 27 settembre 1980, n. 265)

Articolo 1
Prestazioni.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati [ed i procuratori] corrisponde le seguenti pensioni:

  1. di vecchiaia;
  2. di anzianità;
  3. di inabilità e invalidità;
  4. ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) , e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) .

Articolo 2
Pensioni di vecchiaia.

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l’iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell’articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione (1).

2. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’articolo 15 della presente legge.

3. La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell’iscritto nell’anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione (2).

4. La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell’1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta (2):

  1. all’1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni (2);
  2. all’1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni (2);
  3. all’1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni (2).

6. Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato [e/o di procuratore] (3) ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti (2) (4).

7. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

8. Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all’albo [dei procuratori o] degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma (1) (5).

9. Alle scadenze indicate dall’articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo (2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(2) Le aliquote sono state così rideterminate dall’art. 1, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che continuano per cinque anni l’esercizio della professione, “è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento”, anziché alle percentuali intere.

Articolo 3
Pensione di anzianità.

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione [dagli albi di avvocato e di procuratore], ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente (2).

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 73, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede l’incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall’albo di avvocato, e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

Articolo 4
Pensione di inabilità.

  1. La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
    1. la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
    2. l’iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell’iscritto medesimo.
  1. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell’articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
  2. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
  3. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, l. 5 febbraio 1992, n. 141.

Articolo 5
Pensione di invalidità.

La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’articolo 4, primo comma, lettera b) .

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall’applicazione dell’articolo 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell’invalidità, e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest’ultima ai sensi dell’articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

Articolo 6
Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità.

Le modalità per l’accertamento della inabilità e dell’invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Articolo 7
Pensioni di reversibilità ed indirette.

  1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:
    1. del 60 per cento al solo coniuge, dell’80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più figli minorenni;
    2. in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell’80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o più figli minorenni.
  2. AI fini del calcolo di cui al comma 1, l’importo della pensione di invalidità si considera aumentato di tre settimi.
  3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b) , su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.
  4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l’iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell’articolo 21.
  5. L’ammontare complessivo della pensione di reversibilità o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell’articolo 2.
  6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, l. 11 febbraio 1992, n. 141.

Articolo 8
Pagamento delle pensioni.

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Articolo 9
Erogazioni a titolo assistenziale.

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, a favore degli avvocati [e procuratori] che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell’art. 11, e dei loro familiari, nonché degli iscritti agli elenchi speciali di cui all’art. 3, quarto comma, lettera b) , della L. 27 novembre 1933, n. 1578 e loro familiari.

Articolo 10
Contributo soggettivo.

1. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all’iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF e dalle successive definizioni:

  1. reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
  2. reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

3. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo [dei procuratori o] degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l’obbligo del contributo minimo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione (2).

4. Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all’ottavo comma dell’articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente (3).

5. Per [i procuratori e] (1) gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età [nonché per i praticanti procuratori] (1) che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi (3).

6. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell’IRPEF.

(2) Comma così sostituito dall’art. 5, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 11
Contributo integrativo.

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti [agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori] (1) iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto [agli albi di avvocato e procuratore] (1). L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d’affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall’applicazione della percentuale ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’art. 10, secondo comma, dovuto per l’anno stesso.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo [dei procuratori o] (1) degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l’obbligo del contributo minimo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione (2).

Salvo quanto disposto dall’art. 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento (3).

Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF né all’IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale (3).

(2) Comma aggiunto dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175 e così sostituito dall’art. 6, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 12
Fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia (1).

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell’ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita (2).

(1) Comma aggiunto dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
(2) Vedi anche d.m. 2 gennaio 1982.

Articolo 13
Variabilità dei contributi.

La percentuale di cui all’articolo 10, primo comma, lettera a) , può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984 (1).

La percentuale di cui all’art. 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull’equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all’ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l’ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

(1) Comma così sostituito dall’art. 7, l. 11 febbraio 1992, n. 141.

Articolo 14
Soppressione di contributi.

I contributi di cui alle tabelle C e D allegate alla L. 22 luglio 1975, n. 319, cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.

I contributi di cui alla tabella B allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319, nonché quelle di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia e con le modalità prescritte dall’art. 13, terzo comma, della presente legge, in relazione all’andamento finanziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988.

Per i contributi di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 410, sempreché non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

Ai fini di cui ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell’articolo 13 (1).

Il contributo di cui alla tabella E allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 15
Rivalutazione dei redditi.

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli artt. da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all’art. 2, quarto comma, e l’entità del reddito di cui all’art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l’andamento dell’indice ISTAT di cui all’art. 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro della giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L’approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento (1) degli aumenti fra i coefficienti relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all’art. 13, secondo comma, tenuto conto dell’andamento finanziario della Cassa.

(1) L’originaria percentuale del 75%, è stata così elevata dal d.m. 25 settembre 1990, con decorrenza 1° gennaio 1991.

 Articolo 16
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

  1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero della giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
  2. L’approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
  3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
  4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all’articolo 2, il limite di reddito di cui all’articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all’articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 8, l. 11 febbraio 1992, n. 141.

Articolo 17
Comunicazioni obbligatorie alla Cassa.

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati [e dei procuratori nonché i praticanti procuratori] iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art. 11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d’affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d’affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all’art. 11 secondo comma.

Chi non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l’anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine (2).

L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta (2).

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l’applicazione del presente articolo e degli artt. 18 e 23 della presente legge.

Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, il consiglio dell’ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l’elenco degli iscritti agli albi relativi, con l’indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell’IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati [e i procuratori] (1) nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l’entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell’ultimo anno con l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo (3).

(2) Comma così sostituito dall’art. 9, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Vedi, anche, il d.m. 22 maggio 1997.

Articolo 18
Pagamento dei contributi.

I contributi minimi di cui all’art. 10, secondo comma, e all’art. 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all’articolo 17 e per l’altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l’importo di 10.000 lire (1).

I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine (1).

Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l’obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente (1).

Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l’omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell’articolo 17 (1).

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all’art. 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette (2).

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (3).

(1) Comma così sostituito dall’art. 10, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1997, n. 372, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all’autorità giudiziaria ordinaria – nell’ipotesi in cui il debitore contesti l’esistenza o l’entità del credito – di sospendere l’esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.
(3) Vedi, anche, il d.m. 22 maggio 1997.

Articolo 19
Prescrizioni dei contributi.

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23.

Articolo 20
Controllo delle comunicazioni.

La Cassa ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all’art. 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Articolo 21
Restituzione dei contributi.

Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l’interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell’iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione, indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l’iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l’aggiunta dell’interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all’art. 16 a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso (1).

(1) Vedi, anche, l’art. 8, l. 5 marzo 1990, n. 45.

Articolo 22
Iscrizione alla Cassa.

L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati [e procuratori] che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell’art. 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

L’iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all’interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l’anno solare successivo a quello nel quale l’interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all’obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all’iscrizione d’ufficio, e l’interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell’articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l’iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell’iscrizione decorrono dall’anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l’iscrizione decorre dall’anno di presentazione della domanda (2).

Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l’esercizio della libera professione ai sensi dell’art. 2, primo comma, della L. 22 luglio 1975, n. 319.

Gli iscritti alla Cassa che diano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica dal requisito della continuità dell’esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell’art. 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all’art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all’art. 11 rapportato ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli artt. 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all’art. 2, quarto comma (3).

Non è ammessa l’iscrizione alla Cassa per gli avvocati [e i procuratori] (1) che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell’ambito di un rapporto di impiego.

L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L’interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell’articolo 18 ed entro sei mesi dall’accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l’iscrizione fosse avvenuta all’inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell’interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l’aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell’articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18 (2).

(Omissis) (4).

(2) Comma così sostituito dall’art. 11, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
(4) Modifica l’art. 3, l. 22 luglio 1975, n. 319.

Articolo 23
Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi.

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all’albo degli avvocati [e dei procuratori] devono comunicare alla Cassa, nei termini ed ai sensi del successivo comma:

  1. l’ammontare dei redditi di cui all’ 10 predetti negli anni dal 1975 all’ultimo anno anteriore all’entrata in vigore della presente legge, i volumi di affari di cui all’art. 11 denunziati per i medesimi anni nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;
  2. gli eventuali pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione; la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all’entrata in vigore della presente legge. Se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell’anno successivo a detta entrata in vigore, il termine è prorogato alla successiva data di cui all’art. 17, primo comma, e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all’ultimo anno anteriore incluso.

Nel caso di omissione, ritardo o infedeltà nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell’art. 17.

Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma, nella misura di cui all’art. 24 ed eccedente i contributi già pagati o per i quali sia già stata ricevuta cartella esattoriale, è eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, nei modi di cui all’art. 18, terzo comma.

Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma, la Cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, ai sensi dell’art. 18, sesto comma (2).

Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione dei termini di cui al secondo comma, ovvero nei successivi 60 giorni, la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualità e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.

Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, o abbia presentato dichiarazione infedele, la riscossione avviene in una sola annualità, con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, l. 2 marzo 1983, n. 175.

Articolo 24
Decorrenza del regime contributivo.

I contributi minimi e percentuale di cui all’art. 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Relativamente ai redditi prodotti nell’anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella A allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, sui redditi superiori a sei milioni, nella misura del 10 per cento (1).

Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all’art. 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla Cassa con lettera raccomandata. È fatta salva, per le eccedenze già poste a ruolo, la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.

Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi, a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all’art. 23.

(1) Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 1, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 25
Base del reddito per il passato.

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all’art. 24, primo comma, si assume quale reddito, ai fini dell’art. 2, primo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell’iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi restando i limiti di cui agli artt. 2, secondo comma e 10, primo comma, lettera a) .

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2, quarto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

Articolo 26
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie.

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore [NDR: quindi le pensioni che maturano dal 1° gennaio 1982].

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l’iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l’art. 28 della presente legge.

La facoltà di riscatto di cui all’art. 5, secondo comma, della L. 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall’art. 8 della L. 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso art. 5 può essere esercitata alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l’iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all’entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia (1).

Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l’anzianità trentennale di cui all’art. 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo, intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l’anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione è commisurata all’anzianità effettiva.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L’entità della pensione è commisurata all’anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Sino alla data in cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all’articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (1).

Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell’articolo 2, al secondo comma dell’articolo 4 ed al terzo comma dell’articolo 7, è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 2, l. 2 marzo 1983, n. 175.
(2) Comma aggiunto dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 27
Decorrenza delle rivalutazioni.

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all’art. 26, primo comma [NDR: quindi le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1982] sono rivalutate, ai sensi dell’art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge (1).

La prima tabella di cui all’art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge [NDR entro il 12 febbraio 1981]. Per gli anni in cui l’ISTAT non ha calcolato l’indice di cui all’art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.

Le entità dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma [NDR: scaglioni], 4, secondo comma [NDR: pensioni di inabilità] e 10 primo e secondo comma [NDR: massimali], sono riferite all’anno di entrata in vigore della presente legge [NDR: anno 1980].

Per la prima applicazione dell’art. 16, si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge [NDR: anno 1980].

(1) Comma così modificato dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 28
Ricalcolo delle pensioni.

Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all’art. 26, primo comma [NDR: quindi le pensioni che maturano dal 1° gennaio 1982], possono richiederne il ricalcolo secondo gli artt. 2, 4, 5 e 25, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro il secondo anno solare successivo all’entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni (1).

Ai fini del ricalcolo sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l’entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell’originaria maturazione e con l’osservanza dell’art. 25; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l’eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all’iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l’esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l’art. 2, ottavo comma. Ai fini del calcolo dell’entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

(1) Comma così modificato dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 29
Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni.

Entro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, gli avvocati, [i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio] che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione [o il praticantato] (1) a norma dell’art. 2, della L. 22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l’iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell’iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all’iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952 (2).

La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall’art. 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia dell’iscrizione. Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall’articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980 (3).

Per conseguire la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319, dall’art. 1, della L. 25 febbraio 1963, n. 289 e dall’art. 2 della L. 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi periodi di efficacia, nonché l’anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

(2) Per la riapertura del termine, vedi art. 3, l. 2 maggio 1983, n. 175 e art. 12, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.

Articolo 30
Aggi sulle marche.

Gli aggi da riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento, custodia, distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all’art. 14 sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della Cassa. Il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministero della giustizia.

Articolo 31
Durata in carica degli organi della Cassa.

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l’art. 10, l. 5 luglio 1965, n. 798.

Articolo 32
Disposizione finale.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

 

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