La Cassa Forense e la procedura di reclamo amministrativo al CdA


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La fase amministrativa del contenzioso sulla previdenza

Nella previdenza la tutela dei diritti individuali segue un iter diverso da quello dei diritti spettanti verso verso i privati.

Da un lato vi è l’esigenza di obbligare all’Ente previdenziale a prendere una posizione chiara sulle istanze del pensionato – creditore.

Dall’altro lato l’Ente Previdenziale, prima di subire una causa, ha diritto ad avere un periodo di valutazione che rende “improcedibili” le cause, anche a scopo deflattivo.

Il rito processuale previdenziale applica questi principi agli artt. 443 e segg. c.p.c., e sostanzialmente stabilisce che

  1. prima di iniziare una causa occorre proporre una vera e propria domanda amministrativa, a pena di inammissibilità (e non di mera improcedibilità) della domanda giudiziale, rilevale anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Quindi non è possibile, ad esempio chiedere la pensione di invalidità invalidità direttamente con il ricorso giudiziale, ma occorre una domanda amministrativa (stragiudiziale);
  2. Dopo la “domanda amministrativa” si deve ulteriormente proporre il “ricorso amministrativo” all’organo superiore. Questo adempimento è prescritto non più a pena di inammissibilità, ma di mera improcedibilità, rilevabile di ufficio ex art. 443 c.p.c.
    La sanzione in caso di inosservanza è però blanda: il Giudice deve sospendere il giudizio per consentire la presentazione del suddetto ricorso amministrativo, per poi procedere alla riassunzione del giudizio.

Questa regolamentazione, contenuta alla base nell’art. 443 c.p.c., deve poi integrarsi con la normativa speciale:

Il nostro Ente, come tutte le Casse Professionali, ha “natura pubblica ma forma privata” come stabilito in via generale dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU 2020 n. 7645), e ad esso si applica fra l’altro la Legge 241/90.

 

La normativa generale dell’INPS e l’art. 443 c.p.c.

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’art. 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

Se questa problematica generale si veda il nostro apposito articolo: Il Ricorso Ammnistrativo verso l’INPS

L’ iter amministrativo nella Cassa Forense

L’iter amministrativo generale è questo:

  1. La prestazione previdenziale o assistenziale (ad esempio la pensione di vecchiaia o di invalidità) viene chiesta con la normale modulistica alla Cassa Forense, tramite PEC oppure Raccomandata;
  2. La Giunta Esecutiva deve provvedere entro 30 giorni, ed in difetto si forma il silenzio – rigetto;
  3. Avverso il provvedimento di rigetto (espresso o tacito) della Giunta Esecutiva, si può presentare il reclamo al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento Generale del 2017 (art. 26).
    Il reclamo va presentato via PEC all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it, con l’apposito modulo scaricabile dal sito della Cassa Forense, cui va allegato un separato testo contenente le argomentazioni a suo sostegno.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a pronunciarsi nei termini previsti dalla legge 241/90.
    Ma quali sono questi termini?
    1. se si applica la legge in via diretta, si tratta dei 30 gg. previsti dall’art. 2 della legge 241/90;
    2. se invece si riconosce che anche la Cassa Forense, come l’INPS, possa adottare un Regolamento con termini diversi, il discorso cambia.
      La Cassa nelle sue risposte rivendica spesso dei maggiori termini, ma non pare aver adottato un apposito Regolamento (e neppure è scontato che lo possa fare).
      Invece l’INPS ha adottato l’apposito Regolamento del 21 dicembre 2020 (clicca qui)
  5. Decorsi infruttuosamente i termini concessi al Consiglio di Amministrazione, è possibile esperire l’azione giudiziaria, che avrà le seguenti caratteristiche:
    1. Competenza per materia del Giudice del Lavoro, con rito previdenziale ex art. 443 e segg. c.p.c., ovvero il rito del lavoro con qualche adattamento alla previdenza;
    2. Competenza per territorio inderogabile indicata nel foro di residenza del ricorrente.

Questi principi valgono sicuramente quando viene rifiutata la prestazione richiesta.
Vi è però anche l’ipotesi in cui la prestazione sia stata già riconosciuta, ma poi si controveret sull’ammontare (ad esempio si richiede il ricalcolo della pensione già riconosciuta).
In questo caso, più opinabile, è bene seguire per prudenza lo stesso iter al fine di non incappare in eccezioni processuali.
Vi è una sola eccezione sicura: quando è stata emessa una sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale, allora non si è tenuti a seguire ulteriormente l’iter amministrativo di reclamo, poichè il diritto principale è già riconosciuto e la Cassa è tenuta ad applicare d’ufficio la sentenza.

 

Un esempio di risposta negativa della Cassa Forense

La Giunta Esecutiva (su domanda)

Egregio Avvocato,
In relazione alla Sua istanza di [….], Le comunico che la Giunta Esecutiva, nella seduta del [….], ha rigettato la suddetta istanza.
La informo che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto di questa Cassa, è ammesso reclamo al Consiglio di Amministrazione avverso la suddetta deliberazione entro un mese dalla presente comunicazione.
Tale reclamo, a norma dell’art. 26 del Regolamento Generale di questa Cassa, deve essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le faccio presente, al riguardo, che sul sito Internet della Cassa Forense (www.cassaforense.it) è disponibile l’apposito modulo.
Le rammento, infine, che, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa.
Distinti saluti.

Se il provvedimento della Giunta Esecutiva viene impugnato, segue la pronunzia del CdA, che nel caso di esito negativo è così formulato:

Il Consiglio di Amministrazione (su reclamo)

Gentile Avvocato,
Le comunico che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del […], ha deliberato di respingere il reclamo da Lei proposto.
Potrà prendere visione del provvedimento nei tempi tecnici necessari in relazione alle attività degli uffici preposti (indicativamente tra i 30 e i 40 giorni dalla data odierna) accedendo al sito della Cassa www.cassaforense.it, nella Sua posizione personale, area riservata, mediante PIN e codice meccanografico.
Le faccio presente che, qualora la S.V. intenda adire l’Autorità Giudizia-ria avverso tale decisione, giudice competente è il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 444, 1° comma, c.p.c.
Distinti saluti.

La fonti normative della Cassa Forense sui ricorsi amministrativi

  1. art. 12 della L. n. 6 del 1952 (Legge istitutiva della Cassa Avvocati)
  2. La Legge 241 del 1990, art. 2
  3. Lo Statuto della Cassa Forense (art. 23)
  4. Il Regolamento Generale del 2017 (art. 26)
  5. Il Regolamento per l’Assistenza del 2017 (art. 24 e segg.)

L’ art. 12 della Legge n. 6 del 1952

La Legge istitutiva della Cassa Avvocati, all’art. 12 così stabiliva:

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.”

Lo Statuto della Cassa Forense – art. 23
Reclamo avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva

Contro tutte le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che, con l’astensione del Presidente della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri di Amministrazione addetti alla Giunta Esecutiva, decide sulla base di quanto previsto dal Regolamento, in conformità dei criteri e principi analoghi a quelli contenuti nella Legge n. 241/90 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni

Il Regolamento Generale del 2017 (art. 26)

ART.26: Reclami avverso deliberazioni della Giunta

  1. I reclami avverso le deliberazioni della Giunta devono essere proposti al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
  2. Il reclamo deve essere motivato.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, se ne è fatta richiesta, può convocare il reclamante dinanzi ad un Consigliere all’uopo delegato.

Art. 2 della Legge 241/90
Conclusione del procedimento

  1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione

Il Regolamento per l’Assistenza del 2017 (art. 24 e segg.)

Articolo 24
Termine di conclusione del procedimento
  1. Il procedimento, a seguito di istanza, deve essere concluso dalla Cassa mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.
Articolo 25 Domanda
  1. Le domande previste nel presente regolamento e la relativa documentazione sono inviate dagli interessati alla Cassa con modalità telematiche o informatiche, anche tramite il Consiglio dell’Ordine cui sono iscritti ovvero quello territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente per i non iscritti.
    Per i primi due anni di applicazione del presente regolamento le domande possono essere inviate dai richiedenti anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
    Le modalità di acquisizione delle domande e della documentazione previste nel presente regolamento possono essere determinate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
  1. Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l’individuazione dell’istante e dell’oggetto della richiesta, ovvero non corredate della documentazione prescritta dal presente regolamento, si considerano come non presentate e non comportano il decorso dei termini per la conclusione del procedimento.
  2. Se la domanda è incompleta, ma comunque sanabile, ne viene data comunicazione all’istante entro 30 giorni, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza.
    In questi casi il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata.
  3. Qualora nel corso del procedimento l’istante modifichi elementi essenziali della domanda, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente.
Articolo 26
Comunicazione di avvio del procedimento
  1. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:
    1. l’oggetto del procedimento promosso;
    2. l’unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
    3. la data di presentazione della relativa istanza;
    4. la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia di Cassa Forense;
    5. l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
  2. Il termine massimo di conclusione del procedimento deve intendersi rispettato qualora l’organo competente della Cassa abbia adottato il provvedimento finale entro tale termine, anche se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.
Articolo 27
Sospensione del termine
  1. Il termine può essere sospeso per il tempo necessario all’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, qualifiche di stato o qualità non attestati in documenti già in possesso di Cassa Forense o non direttamente acquisibili presso le Pubbliche Amministrazioni.
  2. Il termine resta altresì sospeso per la durata dell’accertamento medico, ove previsto.
Articolo 28
Scadenza del termine
  1. L’eventuale scadenza del termine non solleva il responsabile del procedimento dall’obbligo di concluderlo mediante adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti all’organo competente ad adottarlo.
  2. La mancata emanazione del provvedimento nel termine previsto costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Articolo 29
Ricorso
  1. Il provvedimento di rigetto della domanda da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato e comunicato al richiedente con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.
  2. Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione e deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
  3. Il Consiglio di Amministrazione decide nei successivi 150 giorni.