La Cassa Forense e il Regolamento della previdenza previgente del 2015


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REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

(Delibera del Comitato dei Delegati del 26 giugno 2015 — Approvato con Ministeriale del 30 maggio 2016 — G.U. Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2016, modificato con delibera del Comitato dei Delegati del 29 settembre 2017 — Approvato con Ministeriale dell’11 aprile 2018 — G.U. Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2018)

ART. 1 — PRESTAZIONI

  1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:
    1. Pensione di vecchiaia;
    2. Pensione di anzianità;
    3. Pensione di invalidità;
    4. Pensione di inabilità;
    5. Pensione di reversibilità;
    6. Pensione indiretta;
    7. Pensione di vecchiaia contributiva;
    8. Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia.
  2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
  3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate nelle lettere c) d) g) e dal primo del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate-alle lettere a) e) f).
  4. L’erogazione delle pensioni di anzianità, di cui al comma 1, lettera b), avverrà dai termini previsti dai commi 6 ed 8 dell’art. 59 della Legge 449/97.
  5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano, per intero, l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione e l’anno in cui si maturano i requisiti per l’ammissione al trattamento.
  6. I trattamenti conseguiti a seguito di totalizzazione sono disciplinati dall’apposita normativa speciale.
  7. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione, regolarmente adempiuti, sono equiparati ad ogni effetto agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

 

ART. 2 — PENSIONE DI VECCHIAIA

  1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:
    • fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2011, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2017, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
  2. È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dal comma precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età, fermo restando i requisiti della anzianità di iscrizione e contribuzione di cui al comma precedente. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno dei mese successivo alla trasmissione dell’istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell’invio della domanda.

 

ART. 3 — MISURA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo previsto dal successivo art. 4 ed una seconda quota detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo previsto dal successivo art. 6.

 

ART. 4 — DETERMINAZIONE DELLA QUOTA BASE

  1. Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione del presente Regolamento, salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui all’art. 15, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo comma 5, dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 319/75. Per il calcolo della media, si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento dei contributi.
  3. E’ fatto salvo quanto stabilito con separato Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.
  4. L’importo medio, cosi determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente del 1,40 per cento.
  5. A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all’esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell’eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa.
  6. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 509/1994.
  7. I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall’Istat di cui all’art. 14. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994.
  8. In caso di anticipazione della pensione ai sensi del comma 2 dell’art. 2, l’importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dal precedente comma 4, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all’art. 2, comma 1. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni.

 

ART. 5 — INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

  1. Su domanda dell’avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt. 4, 6 e 15 del presente regolamento la pensione annua sia inferiore ad € 10.160,00, preso come base l’anno 2008, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.
  2. Tale importo è rivalutato annualmente con i criteri di cui all’art. 14 del presente regolamento. E’ escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.
  3. L’integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
  4. Ai fini del computo del reddito massimo di cui sopra non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l’integrazione al trattamento minimo della pensione.
  5. All’atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all’integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.
  6. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione.
  7. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l’integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma successivo.
  8. La sanzione di cui al comma precedente è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.

 

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA MODULARE

  1. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95 e dal presente articolo. il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati dall’iscritto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dei contributi. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all’iscritto.
  2. All’atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita secondo i seguenti criteri:
    • per i primi 3 anni di applicazione dei presente regolamento, utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla legge 335/95 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui al D.Igs. 103/96;
    • successivamente con coefficienti per età costruiti tenendo conto delle particolari caratteristiche demografiche della categoria e dei conseguenti effetti attuariali, come risultanti dalla redazione dei bilanci tecnici.
  1. In caso di anticipazione della pensione di cui al comma 2 dell’art. 2, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione.
  2. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non concorrono a formare il montante contributivo.
  3. Il mancato pagamento della quota modulare volontaria non comporta l’inefficacia dell’anno ai fini pensionistici.

ART. 7 – PENSIONE DI ANZIANITA’

  1. La pensione di anzianità, calcolata con i criteri previsti dagli artt. 4, 5 e 6, è corrisposta, a domanda dell’interessato, a colui che abbia maturato i seguenti requisiti:
    • fino al 31 dicembre 2011, 58 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2012, 58 anni di età e almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2014, 59 anni di età e almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2016, 60 anni di età e almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2018, 61 anni di età e almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
    • dal 1° gennaio 2020, 62 anni di età e almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
  1. La corresponsione della pensione è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall’albo degli avvocati e dall’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Essa è incompatibile con la reiscrizione ad uno degli albi suddetti. Verificatasi l’incompatibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino all’eliminazione della relativa causa, con diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall’insorgere della incompatibilità stessa.

ART. 8 – PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

  1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l’anzianità prevista dall’art. 2 del presente regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.
  2. Il calcolo della quota di base della pensione, è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge 335/95 e successive modifiche, in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e art. 3, comma 1 del Regolamento dei contributi, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell’integrazione al minimo di cui all’art. 5.
  3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art. 6.
  4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non concorrono a formare il montante contributivo.
  5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 12, con esclusione di un minimo garantito.
  6. Ai superstiti dell’iscritto, indicati all’art. 12, che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un’anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento dei contributi, come modificati dall’art. 7 del regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.
  7. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell’esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 2, comma 4, 3 comma 3 e 7 del Regolamento dei contributi nonché dall’art. 7, comma 4 del Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012, con diritto alla sola prestazione contributiva prevista dall’art. 13 del presente Regolamento.

ART. 9 — PENSIONE DI INABILITA’

  1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
    1. la capacità dell’iscritto all’ esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all’ iscrizione, in modo permanente e totale;
    2. l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l’iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell’iscritto medesimo.
  2. Per il calcolo della quota di base della pensione si applicano le disposizioni dell’art. 4 e 5, 1° comma.
  3. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di:
    • 35 fino al 31 dicembre 2010
    • 36 fino al 31 dicembre 2013
    • 37 fino al 31 dicembre 2016
    • 38 fino al 31 dicembre 2018
    • 39 fino al 31 dicembre 2020
    • 40 dal 1° gennaio 2021. Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall’art. 15, gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota.
  1. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art. 6.
  2. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è sospesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione.
  3. Entro i 10 anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità.
  4. L’ erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

ART. 10 — PENSIONE DI INVALIDITA’

  1. La pensione di invalidità spetta all’ iscritto la cui capacità all’ esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’ art. 9, primo comma, lettera b).
  2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l’infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
  3. La misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall’ applicazione dell’art. 4 e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dall’art. 5, l° comma per l’anno della decorrenza. La quota modulare verrà liquidata, a norma dell’art. 6, al compimento dell’età anagrafica prevista dall’art. 2 o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli albi, se antecedente.
  4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell’invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.
  5. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
  6. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione ed abbia maturato il diritto ad una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità, può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.

 

ART. 11 — NORME COMUNI ALLE PENSIONI DI INABILITA’ E INVALIDITA’

  1. La inabilità e l’invalidità sono accertate secondo quanto prescrive l’apposito Regolamento.
  2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte in caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
  3. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

ART. 12 — PENSIONI DI REVERSIBILITA’ E INDIRETTE

  1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, nelle seguenti percentuali:
    1. del 60 per cento al solo coniuge; dell’80 per cento al coniuge con un solo figlio; del 100 per cento al coniuge con due o più figli;
    2. in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio; dell’80 per cento a due figli; del 100 per cento a tre o più figli.
  2. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente la pensione di invalidità si considera aumentata di tre settimi relativamente alla quota base determinata ai sensi dell’art. 4.
  3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che questi ultimo abbia maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di:
    • 35 fino al 31 dicembre 2010
    • 36 fino al 31 dicembre 2013
    • 37 fino al 31 dicembre 2016
    • 38 fino al 31 dicembre 2018
    • 39 fino al 31 dicembre 2020
    • 40 dal 1° gennaio 2021.
      Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall’art. 15, gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art. 6.
  1. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l’iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso.
  2. L’ammontare complessivo della quota di base del trattamento non può essere inferiore al trattamento integrato al minimo pensionistico di cui all’art. 5, 1° comma del presente Regolamento, previsto per l’anno di decorrenza.

ART. 13 — PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA

  1. I pensionati di vecchiaia di cui agli artt. 2 e 8 del presente Regolamento iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento dei contributi, a partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 2013 hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento dei contributi.
    Detta quota sarà pari al 2% sino all’anno 2016; al 2,25% sino all’anno 2020 e al 2,50% dall’anno 2021.
    La quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale.
  1. Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.
  2. Per il periodo transitorio di cui al successivo art. 16, l’indennità di cui al comma 1 sarà liquidata solo con riferimento ai contributi versati, nella misura ivi indicata, a partire dall’anno successivo a quello di maturazione del supplemento.
  3. Il contributo del 3% del reddito netto professionale eccedente il tetto reddituale non dà diritto a supplementi, maggiorazioni, integrazioni del trattamento pensionistico, né ad indennità.
  4. La prestazione di cui al comma 1 è calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura di cui al comma 1, con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla Legge n. 335/95.

ART. 14 — AUMENTO DEI TRATTAMENTI

  1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alla variazione dell’Indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica per l’anno precedente.
  2. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Igs. n. 509/1994.
  3. Gli aumenti hanno decorrenza dal gennaio dell’anno di delibera.
    Per il primo anno di applicazione gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa al biennio precedente.
  4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nei mese di dicembre.

 

ART. 15 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA MISURA DELLA PENSIONE

  1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano compiuto almeno 40 anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, avendo presente il principio del pro rata, di cui al comma 763 della legge 296/2006, l’importo della pensione di base sarà costituito dalla somma di più quote.
  2. Per la prima e l’eventuale seconda quota, corrispondenti all’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, approvata con provvedimento ministeriale del 27 novembre 2001; l’ulteriore quota, corrispondente all’anzianità maturata dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti con Nota del 18 dicembre 2009 e pubblicato in G.U. 31 dicembre 2009 n. 303; l’ultima quota, corrispondente all’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 4 del presente Regolamento.
  3. La quota modulare, determinata secondo i criteri di cui all’art. 6, viene sommata alla
    quota di base per confluire in un trattamento unitario della prestazione pensionistica.

 

ART. 16 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE Al SUPPLEMENTI DI PENSIONE
DI CUI ALL’ART. 2 – COMMA 1

  1. Alle pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2021 non sono liquidati supplementi. La normativa previgente, relativa ai supplementi, si applica solo per i trattamenti già maturati alla data del 31 dicembre 2010. Per le pensioni di vecchiaia maturate nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, i supplementi verranno liquidati secondo le seguenti modalità:
    • per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2011 al 1° gennaio 2014 un unico supplemento dopo quattro anni dal pensionamento;
    • per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2014 al 1° gennaio 2017 un unico supplemento dopo tre anni dal pensionamento;
    • per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2017 al 1° gennaio 2019 un unico supplemento dopo due anni dal pensionamento;
    • per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2019 al 1° gennaio 2021 un unico supplemento dopo un anno dal pensionamento. 11 supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.
  1. La modalità di calcolo del supplemento è disciplinata dai commi 4 e 5 dell’art. 50 del Regolamento Generale.

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