Sommario:
Cosa succede se un Avvocato già pensionato continua a esercitare la professione ?
Che fine fanno i contributi che continua a versare alla Cassa Forense ?
La risposta in generale è semplice: l’Avvocato pensionato maturerà uno o due supplementi di pensione, purchè la sua pensione originaria sia anteriore al 2021 (anno in cui i supplemednti sono stati aboliti).
Cosa è il supplemento di pensione in generale ?
Il supplemento di pensione è una seconda (o terza) pensione calcolata (con regole autonome) in base ai contributi versati dopo il pensionamento.
Questa seconda (o terza) pensione si innesta poi sulla prima pensione, diventandone parte integrante ad ogni effetto di legge, fino alla reversibilità.
Su questa materia vi sono da un lato le norme di legge generali sull’INPS, e dall’altro le norme speciali dei vari ordinamenti previdenziali, fra cui quello della Cassa Forense.
Il supplemento di pensione presso la Cassa Forense
Per la Cassa Forense, nel suo regime speciale, la questione è contemplata in due fonti normative (la Legge ed il Regolamento):
- la normativa di legge è contenuta nell’ art. 2 della legge n. 576/80, come modificato dall’art. 1, comma 5 della legge n. 141/1992:
“Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all’albo […], hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione (…).”.
In pratica si ha diritto ad un primo supplemento dopo due anni ed un secondo supplemento dopo altri tre anni, chiamati nella prassi il supplemento biennale e quello triennale. - La normativa dei vari Regolamenti ha subito varie evoluzioni, culminate poi nella abolizione del supplemento dal 2021, come qui di seguito vedremo.
La disciplina vigente della Cassa Forense dal 2021
Dal 2021 sono stati aboliti i supplementi.
Al loro posto viene erogata solo (“una tantum”) una Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia di cui all’art. 59 del Regolamento Unico, calcolata sulla quota (“pari al 2% sino all’anno 2016; al 2,25% sino all’anno 2020 e al 2,50% dall’anno 2021″) del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale.
Per di più questa “una tantum” non è reversibile (a differenza del supplemento) ed è perfino condizionata alla cancellazione dall’Albo.
Il resto della “quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale”.
Questa abrogazione del supplemento pone dei seri problemi di legittimità, poichè i supplementi sono previsti dalla legge speciale sulla Cassa Forense (art. 2 della legge n. 576/1980), ma sono stati abrogati da un Regolamento. Questo presuppone una capacità del Regolamento di derogare alla legge, e sulla questione nelle Casse Professionali vi sono delle complesse problematiche giuridiche su cui torneremo in un separato articolo.
La normativa regolamentare attualmente in vigore è contenuta nell’art. 62 “Disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione” del Regolamento Unico del 2021 della Previdenza Forense, di cui si riporta il testo:
“1. Alle pensioni con decorrenza successiva all’1 gennaio 2021 non sono liquidati supplementi. La normativa previgente, relativa ai supplementi, si applica solo per i trattamenti già maturati alla data del 31 dicembre 2010. Per le pensioni di vecchiaia maturate nel periodo transitorio, ai sensi degli artt. 44 e 45 del presente Regolamento, i supplementi verranno liquidati secondo le seguenti modalità:
– per le pensioni decorrenti dall’1 febbraio 2019 all’1 gennaio 2021 un unico supplemento dopo un anno dal pensionamento.
Il supplemento è, comunque, dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.
2. I supplementi di pensione di cui al regime transitorio sopra regolato sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla Legge n.335/1995, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 17, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del presente Regolamento.”
La normativa previgente della Cassa Forense
Il diritto al supplemento e la sua cadenza
Il pensionato di vecchiaia che rimaneva iscritto alla Cassa e continuava ad esercitare la professione aveva diritto (art. 2 L. 576/80) ad un primo supplemento dopo due anni dal pensionamento (supplemento biennale) e ad un ulteriore supplemento alla scadenza del successivo triennio (supplemento triennale).
Con la riforma della previdenza forense del 2009 (art. 15 del Regolamento del 2009 – Disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione di cui all’art. 2 – comma 1), il diritto ai due supplementi è stato abrogato.
Si è introdotta una fase transitoria dal 01/02/2011 al 01/01/2021, che prevedeva una progressiva riduzione del numero dei supplementi ed un rallentamento della cadenza della loro maturazione.
Tale processo è terminato con la completa abrogazione del supplemento dal 01/02/2021.
La sintesi è contenuta in questa tabella:
Tipo di pensione | inizio decorrenza* | fine decorrenza* | supplemento | calcolo |
---|---|---|---|---|
Retributiva | 01/01/1982 | 01/05/2007 | 1° (biennale) 2° (triennale) | retributivo |
Retributiva | 01/06/2007 | 01/01/2011 | 1° (biennale) 2° (triennale) | contributivo |
Retributiva | 01/02/2011 | 01/01/2014 | unico dopo 4 anni | contributivo |
Retributiva | 01/02/2014 | 01/01/2017 | unico dopo 3 anni | contributivo |
Retributiva | 01/02/2017 | 01/01/2019 | unico dopo 2 anni | contributivo |
Retributiva | 01/02/2019 | 01/01/2021 | unico dopo 1 anno | contributivo |
Retributiva | 01/02/2021 | nessuno | ||
Contributiva | 01/01/2010 | nessuno |
Il sistema di calcolo del supplemento
Le modalità di calcolo erano regolate inizialmente dall’art. 50 Reg. Generale del 1995 (e successive modificazioni).
Lo spartiacque normativo è dato dalla data del 1° maggio 2007:
- Calcolo retributivo: i supplementi di pensione collegati a pensioni di vecchiaia retributiva con decorrenza anteriore al 1 maggio 2007 vengono calcolati con il sistema retributivo (reddituale);
- Calcolo contributivo: i supplementi di pensione collegati a pensioni con decorrenza successiva al 1° maggio 2007 vengono calcolati con il sistema contributivo (in base ai contributi versati).
Vediamo qui di seguito gli esempi di calcolo nei due sistemi.
L’onere della domanda di supplemento
Il supplemento è concesso solo a domanda dell’interessato, e non è liquidato d’ufficio.
Sul sito della Cassa Forense è disponibile il modulo di domanda di supplemento di pensione di vecchiaia (scaricabile anche cliccando qui).
Chi non presenta domanda di supplemento di pensione, quindi, pur avendo continuato a versare contributi non si vedrà riconoscere nessun aumento sulla pensione percepita.
Nella Cassa Forense, tuttavia se si presenta comunque la domanda, anche tardivamente, la decorrenza dei supplementi sarà quella originaria prevista dalla legge (e dai Regolamenti), con diritto agli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.
Dopo i soli supplementi previsti dalla legge (e dai Regolamenti), nessun altro supplemento viene più riconosciuto, anche se si continuano a versare i contributi.
Quindi chi, ad esempio, esercita la professione per 60 anni, se ne vedrà riconoscere soltanto 45 ai fini pensionistici. Tutti gli altri contributi soggettivi versati andranno quindi in “solidarietà”, in aggiunta al 3% già previsto.
Non è così per l’INPS, in cui non vi sono limiti al numero dei supplementi, purchè si continui a versare la contribuzione (art. 4 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338).
Non pare essere così nemmeno per le altre Casse Professionali, come vedremo.
Il supplemento di pensione per le altre Casse Professionali
La Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti
Così si legge sul suo sito (clicca qui): “Il supplemento decorre dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione di ciascun quinquennio“.
Si veda anche l’art. 38, comma 2, del Regolamento.
La Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti
Cosi si legge sul suo sito (clicca qui):
Il supplemento di pensione presso l’INPS
Vediamo infine la normativa dell’INPS.
Per l’INPS la norma fondamentale è l’art. 4 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338 (così come novellata dall’art. 19, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488):
Articolo 4 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338
“I contributi versati o accreditati nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda”.
Quindi presso l’INPS se non si presenta la domanda si perdono gli arretrati.
Successivamente è stato emanato l’art. 7 della l. n. 155/1981, che nei suoi punti essenziali così recita:
“Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.“
“Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l’età pensionabile”.
La Tabella della normativa complessiva sui supplementi
Trascriviamo qui per comodità di lettura la chiara tabella del sito PensioniOggi:
L’obbligo contributivo dell’Avvocato dopo la maturazione dei supplementi
Successivamente alla maturazione del supplemento, la Cassa richede annualmente sia il contributo soggettivo (nella minore misura del 50% dell’aliquota ordinaria) e sia anche il contributo di solidarietà del 3% sul reddito Irpef (oltre a quello integrativo sul fatturato ai fini IVA).
Senonchè tali contributi soggettivi vengono richiesti senza alcuna possibilitàdi generare una prestazione previdenziale, poiché notoriamente la Cassa non riconosce alcun supplemento di pensione dopo i primi cinque anni, con normativa difforme sia da quella generale dell’INPS (in cui non vi sono limiti al numero dei supplementi ex art. 4 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338), e sia pure dalle altre Casse Professionali, come ad esempio la Cassa dei Dottori Commercialisti, nella quale l’art. 38, comma 2, del Regolamento dispone che “Il supplemento decorre dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione di ciascun quinquennio“.
Ma cosa prevede la Legge 576/80 ?
Tale obbligo di versamento del contributo soggettivo a carico del pensionato che ha esaurito i supplementi non è affatto previsto dalla Legge 576/1980 (che all’art. 10, comma 4, prevede solo l’obbligo di versamento del 3%), ed è stato introdotto con Regolamento della Cassa, ma senza alcuna possibilità che i suddetti contributi potessero poi dare origine ad una qualche prestazione previdenziale.
Né potrebbe replicarsi che questi contributi soggettivi sarebbero giustificati da una finalità solidaristica, poiché tale finalità viene già assolta dalla diversa e apposita contribuzione del 3% sull’ultramassimale, prevista per la generalità degli iscritti (e non solo dei pensionati), che da me è stata sempre regolarmente onorata.
Infine va osservato che la presente fattispecie è addirittura peggiore di quella dei pensionati post 2021, poiché costoro (che indubbiamente hanno subito la abolizione del supplemento) hanno almeno la prospettiva di poter poi riscuotere (sia pure “una tantum”) la Prestazione Contributiva per i pensionati di vecchiaia (di incerta natura) di cui all’art. 59 del Regolamento Unico, calcolata sulla quota (“pari al 2% sino all’anno 2016; al 2,25% sino all’anno 2020 e al 2,50% dall’anno 2021″) del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale. In questi casi solo il resto della “quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale”.
Questo comportamento della Cassa – come abbiamo visto – non è fondato sulla legge 576/1980, ma solo su Regolamenti, e comunque di presenta estraneo al di fuori delle fattispecie di “delegificazione” individuate dalla giurisprudenza per la Cassa.
In conclusione questo comportamento della Cassa, ovvero di richiedere all’iscritto i contributi soggettivi ma escludendo qualsiasi possibilità di prestazione previdenziale (ed al di fuori di qualsiasi obbligo solidaristico) deve considerarsi illegittimo poiché in contrasto con la legge 576/1980, tuttora vigente sul punto e non validamente derogata da una fonte regolamentare.
Alla luce di ciò la Cassa dovrebbe provvedere alternativamente a:
- La restituzione dei contributi soggettivi indebitamente versati dalla data di maturazione dell’ultimo supplemento, nei limiti della prescrizione decennale dell’indebito;
- In subordine la valorizzazione dei suddetti contributi in altri supplementi o in una corrispondente prestazione previdenziale.
In generale l’obbligo contributivo dell’Avvocato di versare i contributi
anche quando non percepirà la pensione
Questa problematica generale è assai complessa, e ci riserviamo di tornarci separatamente.
Vogliamo però segnalare sull’argomento la recente ed importante sentenza della Corte Costituzione del 2018 n. 67, del 30/03/2018.
In questa causa il ricorrente era un Avvocato dell’INPS, iscritto all’Albo Speciale, che a 67 anni avava maturato la pensione INPS e si era poi iscritto all’Albo Ordinario degli Avvocati (e quindi automaticamente) alla Cassa Forense. Costui osservava che non avrebbe di fatto mai maturato la pensione di vecchiaia, e che quindi doveva ritenersi esonerato dall’obbligo contributivo verso la Cassa.
La causa veniva assegnata al Giudice Relatore Dott. Amoroso (già valorosissimo Giudice della Cassazione – Sez. Lavoro) il quale ha redatto una sentenza veramente chiara e mirabile.
La sentenza muove dalla premessa che:
“3.1.- Il sistema della previdenza forense – quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di quest’ultima – è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984).”
Inoltre:
“Gli Avvocati assicurati […] beneficiano della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale”. […]
“Il criterio solidaristico significa anche che non c’è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l’avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa”.
Tutto questo anche a noi appare condivisibile.
Senonchè poi la sentenza continua osservando che:
“Per altro verso, l’avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa, che di fatto non possa accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia, può in ogni caso maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto previsto dal Regolamento generale della Cassa”.
Quindi ci pare che la stessa Corte condivida l’esigenza che l’Avvocato che versa i contributi abbia diritto quantomeno a maturare comunque una parziale e ridotta prestazione previdenziale, quale ad esempio pensione contributiva di vecchiaia.
Cosa succede allora se l’Avvocato deve versare i contributi alla Cassa ma non ha letteralmente diritto, in assoluto, a nulla (e quindi neppure ad una ridotta prestazione previdenziale) ?
Il problema si pone in almeno due casi:
- l’Avvocato che abbia già maturato tutti i supplementi di pensione (vedi sopra)
- l’Avvocato che ha maturato la pensione dal 2021, per il quale sono stati ormai aboliti i supplementi da tale data, e che può avere solo diritto alla c.d. Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia di cui all’art. 59 del Regolamento Unico, calcolata sulla quota (“pari al 2% sino all’anno 2016; al 2,25% sino all’anno 2020 e al 2,50% dall’anno 2021″) del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale. Per di più questa “una tantum” non è reversibile (a differenza del supplemento) ed è perfino condizionata alla cancellazione dall’Albo.
Per queste categorie di Avvocati il problema è attuale, e prima o poi dovrà essere risolto dalla Corte Costituzionale.
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