Novità per i padri che professionisti iscritti alle Casse Professionali (Avvocati, Commercialisti, ecc.).
La Cassazione ha stabilito che un padre che sia un avvocato (o un altro libero professionista) ha diritto ai permessi di “maternità” in alternativa alla moglie (casalinga o lavoratrice dipendente).
E’ una sentenza del 27 maggio 2019, la Cass. 2019 n. 14676 (Padri avvocati e indennità di maternità).
Si trattava di una coppia aveva adottato due bambini, ed il padre aveva chiesto i permessi di maternità, di cui non poteva usufruire la moglie poiché casalinga.
Vi erano due ordine di problemi:
– La richiesta del padre anziché della madre
– La maternità adottiva
Va premesso che la tutela per maternità dei professionisti è arrivata molto dopo quella dei lavoratori subordinati. Noi avvocati non più giovanissimi ricordiamo tutti le nostre Colleghe che fino al 1990 (legge n. 379 del 1990 – “Indennità di maternità per le libere professioniste”) non avevano alcun diritto, e spesso giravano nei corridoi del Tribunale fino all’ultimo mese, con il pancione.
In seguito venne finalmente introdotta la tutela della maternità anche per loro, anche in attuazione dell’art. 37 della Cost.
Nel frattempo maturò la coscienza dei diritti anche del padre lavoratore, che aveva il diritto / dovere di occuparsi dei figli quanto la madre.
Inoltre la coscienza della maternità venne estesa anche a quella adottiva, tenuto conto della delicata fase di inserimento del figlio adottivo nella nuova famiglia.
Dopo queste premesse storiche, passiamo ai nodi essenziali della questione qui in esame:
– Professionista
– Padre (e non madre)
– Figlio adottivo (e non biologico)
– Figli n. 2, e non uno solo.
Ricordiamo che in origine la tutela della maternità era riconosciuta solo alle donne professioniste, e non agli uomini.
Poi la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 385 del 2005, riconobbe in generale questo diritto anche ai padri, ma lasciando al Legislatore una certa libertà di regolamentazione.
La Cassazione, in questa sentenza del 2019, ha riconosciuto prima di tutto la diretta ed immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale, ed in concreto ha dato ragione al padre sui primi tre problemi, contestando solo la richiesta del quarto aspetto (quello sui due figli).
Di conseguenza d’ora in poi questa sarà la situazione:
“Il padre professionista (in questo caso avvocato), avrà diritto ai permessi per maternità in alternativa alla madre (casalinga o dipendente), anche nel caso di figlio adottivo, e con diritto ad un solo contributo di maternità anche se i figli fossero due o più.
Se i due o più figli sono adottivi, spetterà un contributo di maternità singolo e non doppio”
Qui di seguito trascriviamo il corpo essenziale della sentenza, che è altresì scaricabile per esteso cliccando qui:
“7. Nell’ipotesi di affidamento e di adozione, ove l’astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino,[….] non riconoscere l’eventuale diritto del padre all’indennità costituirebbe un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Per questo occorre garantire “un’effettiva parità di trattamento fra i genitori nel preminente interesse del minore.[….].
8. La Corte Costituzionale ha, poi, evidenziato che il principio di uguaglianza implica che non possa non riconoscersi anche al professionista padre tale facoltà posto che la legge la riconosce ai padri che svolgano un’attività di lavoro dipendente[….]
14. La Corte ha ritenuto discriminatorio il mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo a fruire dell’indennità in luogo della madre, rispetto alla analoga situazione del lavoratore dipendente.
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