L’ INPS ha eccepito la decadenza per chi non ha fatto causa sul blocco della perequazione 2012-13


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L’ INPS sul blocco della perequazione ha eccepito la decadenza per chi non fa causa.
Questa eccezione significherebbe che la sentenza della Corte Costituzionale, anche se in generale è valida per tutti, in concreto si applicherebbe solo a chi, avendo fatto causa, ha evitato la decadenza.
Infatti la sentenza della Corte Costituzionale in linea generale non si applica nel caso di prescrizione o di decadenza (vai all’ apposita pagina cliccando qui).
Naturalmente si tratta di difese dell’ INPS che sono infondate nei nostri ricorsi, poichè noi abbiamo iniziato tempestivamente ogni azione.

Queste difese dell’ INPS, però, possono risultare molto insidiose (e magari decisive) per chi non ha mai proposto un’ azione giudiziaria (non essendo sufficiente, secondo l’ INPS, la sola raccomandata).

Nelle cause già avviate, infatti, l’ INPS ha eccepito la decadenza triennale, ma nessun Giudice finora gli ha dato ragione nella cause di blocco della perequazione 2012/13.
Questo è il testo inserito dall’ INPS nelle sue memorie difensive:

DECADENZA DAL DIRITTO

I ricorrenti hanno depositato il ricorso giudiziario tardivamente, oltre il termine triennale per proporre l’azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 30.04.1970 n. 639 e successive modifiche [….]
Ebbene, il termine triennale per proporre l’azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 30.04.1970 n. 639 è irrimediabilmente trascorso.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 è stato pubblicato il Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
In particolare, l’art. 38 del medesimo decreto contiene disposizioni in materia di contenzioso assistenziale e previdenziale immediatamente vigenti, che si applicano ai processi già in corso:
– decadenza dall’azione giudiziaria (che si applica anche in caso di intercorso pagamento parziale);
– prescrizione quinquennale dei ratei;